Concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.: quando due eventi sportivi simili non si appropriano l’uno dell’altro
Trib. Milano, Sez. Feriale Civile, ord. 28 agosto 2026: rigettata l’inibitoria cautelare, escluso l’atto di concorrenza sleale tra due regate universitarie con format analogo. Organizzare un evento sportivo simile a uno già esistente, nella stessa data, costituisce sempre concorrenza sleale? Il Tribunale di Milano risponde negativamente, tracciando un confine netto tra somiglianza di format e appropriazione parassitaria vietata dall’art. 2598, n. 3, c.c.. La vicenda riguarda due regate di canottaggio universitario organizzate a distanza di un anno l’una dall’altra, con sponsor diversi e alcune sovrapposizioni di squadre partecipanti. L’ordinanza offre un principio applicabile a tutte le controversie in materia di concorrenza sleale c.d. pura, dove la linea di demarcazione tra iniziativa lecita e condotta scorretta richiede un vaglio rigoroso degli elementi oggettivi, non bastando la mera analogia di concept o la coincidenza temporale a fondare il fumus boni iuris richiesto per la tutela d’urgenza. La vicenda processuale La società ricorrente,
