Responsabilità medica

Errore nell’applicazione della rete chirurgica compromette il nervo femorale: il Tribunale condanna il chirurgo a risarcire 134.000 euro | Tribunale di Ascoli Piceno, 2025

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato un chirurgo a risarcire 134.432 euro per danni causati durante un intervento di ernia nel 2015. L’errore nell’applicazione della rete chirurgica ha compromesso il nervo femorale destro della paziente, causando una grave menomazione permanente con invalidità del 25%. La sentenza ha riconosciuto la responsabilità professionale del medico, evidenziando come una corretta esecuzione dell’intervento avrebbe evitato il danno. Il caso rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità medica e risarcimento del danno biologico permanente.

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Responsabilità medica: i criteri di risarcibilità del danno da perdita di chance di sopravvivenza secondo la recente giurisprudenza – Tribunale di Terni, sentenza del 2 gennaio 2025

Il Tribunale di Terni, con sentenza del 2025, ha affrontato il tema della risarcibilità del danno da perdita di chance di sopravvivenza in un caso di responsabilità medica. La pronuncia, applicando i principi della Cassazione n. 26851/2023, ha distinto tra danno da perdita anticipata della vita e danno da perdita di chance, riconoscendo la risarcibilità di quest’ultimo quando sia provata la perdita di una possibilità concreta di prolungamento della vita.

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Infezione post-operatoria da protesi d’anca: il Tribunale di Salerno conferma la responsabilità della struttura ospedaliera per carenze nei protocolli di profilassi – Trib. Salerno, 2024

La sentenza del 2024 del Tribunale di Salerno affronta un caso di responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale post-artroprotesi d’anca. Il giudice, accertata l’omessa profilassi antibiotica perioperatoria, ha condannato la struttura ospedaliera al risarcimento del danno differenziale, quantificato nel 4% di invalidità permanente. La pronuncia ribadisce l’onere della struttura di provare l’osservanza dei protocolli preventivi e offre rilevanti indicazioni sulla liquidazione del danno, applicando i principi della Cassazione in tema di pregiudizio differenziale. L’importo liquidato di €35.000,00 tiene conto sia del danno biologico temporaneo che di quello permanente, confermando l’orientamento sulla personalizzazione del risarcimento.

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Taglio cesareo eseguito prematuramente causa danni permanenti al neonato: ospedale e medico condannati al risarcimento – Tribunale di Enna 2024

Il Tribunale di Enna ha condannato una struttura ospedaliera e un medico al risarcimento di €30.650 per danni permanenti causati da un taglio cesareo eseguito prematuramente. La sentenza ha accertato che l’errata valutazione dell’epoca gestazionale ha portato all’esecuzione del parto alla 34° settimana, causando problemi respiratori e deficit permanenti al neonato. Il tribunale ha riconosciuto un danno biologico del 9%, oltre a invalidità temporanea e danno morale. La decisione si basa sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e conferma l’importanza della corretta valutazione diagnostica in ambito ostetrico-ginecologico.

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Responsabilità civile da epatite HCV: criteri per l’accertamento del nesso causale in caso di profilassi antitetanica – Tribunale di Lecce, 2024

La sentenza affronta il tema dell’accertamento del nesso causale tra somministrazione di profilassi antitetanica e contagio da virus HCV, in un caso caratterizzato da forte familiarità della patologia epatica. Il Tribunale, valorizzando le risultanze della CTU e il criterio del “più probabile che non”, esclude la sussistenza del nesso eziologico e rigetta la domanda risarcitoria, evidenziando l’importanza del dato anamnestico familiare nell’individuazione della causa più probabile del contagio.

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Onere probatorio e criterio del ‘più probabile che non’ nei contenziosi da emotrasfusioni: l’innovativa pronuncia del Tribunale di Lecce 2024

La sentenza del Tribunale di Lecce affronta la questione dell’accertamento del nesso causale nei contenziosi da emotrasfusioni, elaborando un’innovativa valorizzazione dell’elemento probatorio costituito dalla familiarità patologica quale fattore idoneo ad escludere la responsabilità ministeriale. La pronuncia si caratterizza per il rigoroso approccio metodologico nell’applicazione del criterio del “più probabile che non” e per l’accurata disamina delle questioni relative alla prescrizione, con particolare riferimento alla distinzione tra azione iure hereditatis e azione iure proprio. Di significativa rilevanza risulta l’elaborazione giurisprudenziale in tema di doveri di controllo ministeriali e di ripartizione dell’onere probatorio, con specifico riferimento al criterio della vicinanza della prova.

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Responsabilità medica in ambito ostetrico-ginecologico e lesioni cerebrali neonatali: profili di causalità materiale e giuridica nell’esclusione della responsabilità sanitaria – Corte d’Appello di Roma, 2024

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2024, ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria per danni cerebrali neonatali, stabilendo che l’ischemia cerebrale era riconducibile a fattori parafisiologici della gravidanza, alla presenza di giro di cordone e alla trombofilia materna. La consulenza tecnica d’ufficio ha confermato la correttezza delle procedure di induzione e monitoraggio del parto, escludendo il nesso causale tra l’operato dei sanitari e le lesioni. La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità medica, con particolare riferimento ai principi elaborati dalla Cassazione nelle sentenze n. 15147/18 e n. 11917/2021.

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Intervento chirurgico parziale su aneurisma aortico: risarcibile il danno differenziale anche in presenza di grave patologia oncologica – Tribunale di Modena 2024

Sentenza innovativa del Tribunale di Modena sulla responsabilità medica per intervento chirurgico parziale su aneurisma aortico. Il giudice riconosce il diritto al risarcimento del danno differenziale (15-16%) anche in presenza di grave patologia oncologica preesistente, affermando l’autonomia delle due condizioni. La struttura sanitaria viene condannata per non aver eseguito l’intervento completo o adottato una strategia ibrida meno rischiosa. La CTU evidenzia un danno biologico permanente del 45% rispetto al 29-30% che si sarebbe avuto con un trattamento corretto. Risarcimento liquidato in € 55.604,39.

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Il duplice ciclo causale nella responsabilità medica: onere della prova tra evento dannoso e impossibilità della prestazione – Tribunale di Teramo 2024

La sentenza del Tribunale di Teramo affronta il tema del duplice ciclo causale nella responsabilità medica, chiarendo la ripartizione dell’onere probatorio tra paziente e struttura sanitaria. Nel caso specifico, relativo a un presunto errore diagnostico tra disturbo depressivo ed epilessia, il Tribunale respinge la domanda risarcitoria evidenziando come il paziente debba provare il nesso causale tra condotta ed evento dannoso, mentre alla struttura spetta dimostrare l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile. La pronuncia offre importanti chiarimenti sull’applicazione pratica del principio del duplice ciclo causale, costituendo un riferimento significativo per il contenzioso in ambito sanitario.

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Intervento chirurgico privo di evidenze scientifiche: profili di responsabilità medica – Tribunale Reggio Emilia 2024

Il Tribunale di Reggio Emilia affronta un caso paradigmatico di responsabilità medica concernente l’esecuzione di un intervento chirurgico privo di riscontri nella letteratura scientifica internazionale. La sentenza stabilisce importanti principi in materia di valutazione della condotta del sanitario in relazione agli standard scientifici consolidati, definendo i criteri per l’accertamento della responsabilità professionale in caso di scelte terapeutiche prive di validazione scientifica. La decisione, che ha condannato solidalmente medico e struttura sanitaria, fornisce rilevanti indicazioni operative per i professionisti del settore.

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