Certificazioni del Pronto Soccorso e fede privilegiata: la corte conferma il valore probatorio assoluto degli atti sanitari pubblici – Corte d’Appello Reggio Calabria 2025

La fede privilegiata delle certificazioni mediche rilasciate dalle strutture sanitarie pubbliche rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema probatorio nell’ordinamento giuridico italiano. La recente pronuncia della Corte d’Appello di Reggio Calabria ha ribadito con particolare forza il valore probatorio assoluto di questi documenti, chiarendo definitivamente i confini applicativi di questo istituto in un caso complesso che vedeva contrapposte le dichiarazioni della paziente alle risultanze documentali del pronto soccorso.

La vicenda trae origine da un sinistro stradale verificatosi nel maggio del 2007, quando una giovane donna, trasportata su un veicolo, rimase coinvolta in un grave incidente che la condusse presso il pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica. Nei mesi successivi al sinistro, la donna sviluppò una complessa sindrome algodistrofica riflessa che la portò a intraprendere un’azione legale non solo contro i responsabili dell’incidente, ma anche contro le strutture sanitarie che l’avevano visitata nei giorni immediatamente successivi al trauma.

Il cuore della controversia giuridica si è concentrato sulla discrepanza tra quanto la paziente dichiarava di aver riferito ai sanitari durante i primi accessi al pronto soccorso e quanto invece risultava documentato nelle certificazioni mediche ufficiali. La donna sosteneva di aver lamentato fin da subito dolori alla gamba destra e sintomi che, secondo la sua ricostruzione, avrebbero dovuto indurre i medici ad approfondimenti diagnostici specifici. Tuttavia, le certificazioni del pronto soccorso non riportavano alcun riferimento a tali sintomatologie, limitandosi a documentare le lesioni effettivamente riscontrate e trattate.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La ricostruzione fattuale della vicenda presenta elementi di particolare complessità che hanno richiesto un’attenta valutazione da parte dei giudici d’appello. Il sinistro stradale si verificò quando il veicolo sul quale viaggiava la danneggiata, in qualità di terza trasportata, venne coinvolto in uno scontro frontale lungo una strada costeggiante la zona portuale. L’impatto, causato dall’invasione della corsia opposta da parte del veicolo antagonista, determinò il trasporto immediato della donna presso il pronto soccorso della struttura ospedaliera locale.

Al momento del primo accesso, avvenuto nella stessa giornata dell’incidente, i sanitari effettuarono tutti gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari in base al quadro clinico presentato dalla paziente. Gli esami includevano una tomografia computerizzata dell’encefalo, la sutura delle lacerazioni al mento e una radiografia per verificare eventuali fratture al dito mignolo. Il referto medico attestava la presenza di “lieve contusione regione frontale e mano destra con escoriazioni ferito lacero contusa regione mentoniera“, con prognosi iniziale di sette giorni.

Una settimana dopo l’incidente, la paziente si recò nuovamente presso lo stesso pronto soccorso per la rottura del premolare inferiore sinistro, lesione che venne regolarmente diagnosticata e documentata. Anche in questa seconda occasione, il personale sanitario procedette agli accertamenti del caso e alla compilazione della relativa documentazione medica, senza rilevare ulteriori problematiche.

I primi sintomi riferibili all’arto inferiore destro comparvero secondo la documentazione medica disponibile solo dopo un considerevole lasso di tempo dal sinistro. La paziente iniziò ad accusare dolenzie alla gamba destra che la portarono a effettuare diversi accessi presso varie strutture sanitarie nei mesi successivi. Gli approfondimenti diagnostici condussero inizialmente a diagnosi di edema perirotuleo e successivamente di flebite, per le quali vennero prescritte le appropriate terapie farmacologiche e gli esami strumentali di controllo.

La diagnosi definitiva di sindrome algodistrofica riflessa venne formulata solo dopo un ricovero presso una struttura specializzata, a distanza di diversi mesi dal trauma iniziale. Questa patologia, caratterizzata da particolare complessità diagnostica e da un decorso spesso subdolo, comportò per la paziente un significativo danno biologico che la indusse a richiedere il risarcimento sia per le conseguenze del sinistro stradale che per la presunta omessa o ritardata diagnosi da parte delle strutture sanitarie inizialmente consultate.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento per la valutazione della fede privilegiata degli atti pubblici sanitari trova il suo fondamento nell’articolo 2700 del Codice Civile, che stabilisce il principio generale secondo cui l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza.