Nel panorama giuridico italiano, la cessione dei crediti in blocco rappresenta una pratica sempre più diffusa, specialmente nel settore bancario e finanziario. Tuttavia, questa operazione solleva importanti questioni in merito alla legittimazione ad agire del cessionario nei confronti del debitore ceduto. Quali sono gli oneri probatori a carico del cessionario? È sufficiente la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per dimostrare la titolarità del credito? Una recente sentenza del Tribunale di Livorno del 2024 offre spunti di riflessione cruciali su questi interrogativi.
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda giudiziaria in esame trae origine da un’opposizione a precetto proposta da un debitore nei confronti di una società che sosteneva di aver acquisito un credito mediante cessione in blocco. Il caso si inserisce nel contesto di un’articolata sequenza di eventi che vale la pena ripercorrere.
Inizialmente, il Tribunale di Pisa aveva emesso un decreto ingiuntivo (n. 828/2008) su ricorso di una banca nei confronti di più soggetti, tra cui l’attore dell’opposizione. Il provvedimento monitorio era stato notificato al debitore il 9 agosto 2008, intimando il pagamento di una somma considerevole, pari a € 32.840,70, oltre interessi e spese.
Successivamente, il 27 maggio 2021, il debitore si è visto notificare un atto di precetto da parte di una società diversa dall’originario creditore. Quest’ultima sosteneva di aver acquisito il credito in questione attraverso un’operazione di cessione in blocco.
Di fronte a tale situazione, il debitore ha deciso di proporre opposizione al precetto, contestando la legittimazione ad agire della società cessionaria e sollevando l’eccezione di prescrizione del credito. In particolare, l’opponente ha evidenziato che erano trascorsi oltre dieci anni dalla notifica del decreto ingiuntivo, periodo sufficiente a far maturare la prescrizione ordinaria.
Inoltre, il debitore ha lamentato la mancata notifica della cessione del credito, circostanza che, a suo avviso, rendeva inefficace il trasferimento nei suoi confronti.
La società convenuta, costituendosi in giudizio, ha controbattuto sostenendo la validità della cessione e l’interruzione della prescrizione. In particolare, ha fatto leva sull’intervento del creditore originario in un processo esecutivo immobiliare (n. 212/2009) promosso nei confronti di un condebitore solidale. Secondo la tesi della convenuta, tale intervento avrebbe interrotto la prescrizione anche nei confronti degli altri debitori solidali, in virtù del principio sancito dall’art. 1310 del codice civile.
Quanto alla contestata mancata notifica della cessione, la società ha argomentato che essa sarebbe stata validamente sostituita dalla pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 6 ottobre 2018.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame chiama in causa diversi istituti giuridici e norme del nostro ordinamento, in primis quelli relativi alla cessione dei crediti e alla legittimazione ad agire del cessionario.
La cessione dei crediti è disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile. In particolare, l’art. 1264 c.c. stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, nel caso di specie, viene in rilievo la normativa speciale sulla cartolarizzazione dei crediti, introdotta dalla Legge n. 130/1999.
L’art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e l’art. 4 della Legge 130/1999 prevedono una disciplina semplificata per le cessioni in blocco di crediti, stabilendo che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione produce gli effetti della notificazione dell’atto di cessione.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal giudice di Livorno, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario.
In particolare, la sentenza fa riferimento a una serie di pronunce della Corte di Cassazione che hanno consolidato questo orientamento. Tra queste, meritano menzione:
- Cass. 17944/2023
- Cass. 4116/2021
- Cass. 24798/2020
- Cass. 10786/2024
- Cass. 5478/2024
Queste sentenze hanno chiarito che il cessionario deve fornire prova della titolarità del credito oggetto di cessione in blocco. Tale prova può essere fornita non necessariamente producendo il contratto di cessione, ma anche mediante presunzioni, considerato che il contratto di cessione di crediti non richiede la forma scritta ad substantiam.
Per quanto concerne l’eccezione di prescrizione, viene in rilievo l’art. 2946 c.c. che stabilisce il termine ordinario di prescrizione in dieci anni. Tuttavia, nel caso di specie, assume particolare rilevanza l’art. 1310 c.c., richiamato dalla convenuta, secondo cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei debitori in solido riconosce il diritto, hanno effetto riguardo agli altri debitori.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Livorno, nella sua decisione, ha affrontato in via preliminare la questione della legittimazione ad agire della società convenuta, ritenendola dirimente per la risoluzione della controversia.
Il giudice ha correttamente rilevato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il cessionario di crediti in blocco ha l’onere di fornire la prova della titolarità del credito, non essendo sufficiente la mera pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato che la società convenuta aveva depositato in giudizio solamente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, datata 6 ottobre 2018, dell’avviso di cessione di crediti. Tuttavia, questo documento è stato ritenuto insufficiente per diverse ragioni.
In primo luogo, il giudice ha sottolineato che l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale opera sul piano dell’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, ma non è idoneo a dimostrare la effettiva titolarità del credito in capo al presunto cessionario.