Come calcolare il danno da perdita della capacità lavorativa subito dal minore
Introduzione
Il calcolo del danno da perdita della capacità lavorativa subito dal minore è una delle questioni più complesse e controverse in materia di responsabilità civile. Tale difficoltà è dovuta al fatto che, in assenza di un reddito certo e attuale, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato sulla base di criteri che tengano conto della presumibile capacità lavorativa futura del minore.
A riguardo, la sentenza del Tribunale di Lecce in esame (testo in calce) offre una spiegazione dettagliata di come calcolare tale voce di danno.
La formula per calcolare il danno è:
S = C x R x T / 100
Vediamo nel dettaglio come si calcolano le singole voci
Per calcolare il danno da incapacità permanente di guadagno subito dal minore, è necessario utilizzare il criterio del triplo dell’assegno sociale come parametro di riferimento per la quantificazione del risarcimento. Successivamente, occorre moltiplicare questo valore per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età in cui il minore avrebbe presumibilmente iniziato a lavorare. Infine, si applica lo sconto per la capitalizzazione anticipata, considerando il tasso d’inflazione, per ottenere l’importo finale del danno. Quindi:
- S (Sconto): Rappresenta la somma da detrarre dall’importo del danno iniziale per considerare l’effetto della capitalizzazione anticipata. Questo sconto tiene conto del tasso d’inflazione e del tempo che intercorre tra la data attuale e la data in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire.
- C (Capitale): Rappresenta l’importo annuale del danno, calcolato moltiplicando il triplo dell’assegno sociale per il numero di mensilità in un anno.
- R (Coefficiente di capitalizzazione): È il coefficiente associato all’età del danneggiato, ottenuto dai quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Questo valore riflette il modo in cui il valore del denaro cambia nel tempo, considerando l’aspettativa di vita e i tassi di interesse. Viene moltiplicato per l’importo annuale del danno per calcolare il valore attuale.
- T (Tempo): Indica il tempo trascorso tra la data attuale e la data in cui il pagamento del danno sarebbe dovuto avvenire, espresso in frazioni di anno. Ad esempio, se il minore avrebbe iniziato a lavorare tra sette anni, si considera il tempo come 7 anni, che può poi essere convertito in frazioni di anno se necessario, come 84/12 se si considerano i mesi.
Esempio
Immaginiamo un minore che subisce un danno permanente che compromette la sua futura capacità di guadagno. Utilizzando i criteri stabiliti dalla sentenza del Tribunale di Lecce e prendendo come riferimento l’anno 2020, dove l’assegno sociale mensile era di €460,28, possiamo calcolare il danno come segue:
- Quantificazione del danno iniziale:
- Assegno sociale mensile: €460,28
- Triplo dell’assegno sociale: €460,28 x 3 = €1.380,84
- Importo annuale: €1.380,84 x 13 mensilità = €17.950,92
- Determinazione del coefficiente di capitalizzazione:
- Poiché non è possibile stabilire con certezza se il minore avrebbe iniziato a lavorare dopo aver conseguito una laurea (all’età di circa 27 anni) o subito dopo aver conseguito un diploma (all’età di 18 anni), possiamo utilizzare un’età intermedia come 23 anni.
- Coefficiente di capitalizzazione (vedi Quaderni del CSM 1990) corrispondente all’età di 23 anni: 33,7169
- Calcolo dell’importo del danno utilizzando il coefficiente di capitalizzazione:
- Importo annuale del danno: €17.950,92
- Moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione (33,7169): €17.950,92 x 33,7169 = €605.249,37
- Applicazione dello sconto per la capitalizzazione anticipata:
- Considerando che il minore avrebbe iniziato a lavorare tra 7 anni e il tasso d’inflazione registrato è del 0,6%, possiamo calcolare lo sconto come segue:
- Sconto = (Importo del danno x Tasso d’inflazione x Tempo) / 100
- Sconto = (€605.249,37 x 0,6 x 84/12) / 100 = €25.420,47
- Importo finale del danno: €605.249,37 – €25.420,47 = €579.828,90
- Considerando che il minore avrebbe iniziato a lavorare tra 7 anni e il tasso d’inflazione registrato è del 0,6%, possiamo calcolare lo sconto come segue:
Quindi, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica subito dal minore è pari a €579.828,90.
estratto sentenza Tribunale di Lecce n. 3498/2021
“… Come autorevolmente argomentato, il danno da incapacità permanente di guadagno subito dal minore rappresenta uno dei compiti più difficili nell’intero quadro della responsabilità civile, in quanto il soggetto non percettore di reddito può subire un danno consistente nella permanente riduzione o soppressione della capacità di produrre reddito, ma tale danno va stimato in assenza di qualsivoglia parametro reddituale ed attuale di riferimento.
La voce di danno in questione va liquidata con criteri equitativi trattandosi di danno provato nella sua esistenza e non dimostrabile se non con grande difficoltà nel suo preciso ammontare.
Nel caso di specie, come appare ovvio e come è stato confermato dal c.t.u., la capacità lavorativa della minore risulta completamente e definitivamente elisa dalle lesioni dalla stessa subite.
Ritenendo non condivisibile, perché classista, l’orientamento giurisprudenziale che nel liquidare tale danno in favore di un minore presume che questi avrebbe svolto in futuro la stessa attività lavorativa dei genitori e posto che alla data del sinistro l’interventrice era troppo piccola per manifestare specifiche attitudini od inclinazioni che consentano di presumere quale lavoro avrebbe svolto in assenza delle lesioni, può essere validamente impiegato, a tal fine, il criterio del triplo della pensione sociale dalla medesima scelto per la quantificazione del risarcimento spettantele per tale voce di danno.
La prevalente giurisprudenza ha, infatti, avuto più volte modo di affermare che allorquando la persona danneggiata non sia, come nel caso di specie, nelle condizioni di poter provare alcun reddito, in assenza di ulteriori allegazioni dalle quali induttivamente ricavare i suelencati parametri, soccorre, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 14278/2011), un criterio equitativo misto: che si articola sulle tabelle di cui al R.D. n. 1403/1922 e sul triplo della pensione sociale1, come previsto dall’art. 4, comma 3 del D.L. n. 857 del 1976, convertito nella legge n. 39/1977, interamente mutuato dall’art. 137, comma 3 del Codice delle assicurazioni private.
1 La pensione sociale di cui fa menzione l’art. 137 del codice delle assicurazioni private, originariamente prevista dall’art. 26 della L. n. 153/1969, dal primo gennaio 1996 è stata sostituita da un c.d. assegno sociale per effetto dell’art. 3 della L. n. 335/1995. Ne deriva che il riferimento al triplo della pensione sociale debba in realtà intendersi come il triplo dell’assegno sociale.
Va tuttavia rammentato, al riguardo, che la pensione sociale di cui fa menzione l’art. 137 del codice delle assicurazioni private, originariamente prevista dall’art. 26 della L. n. 153/1969, dal primo gennaio 1996 è stata sostituita da un c.d. assegno sociale per effetto dell’art. 3 della L. n. 335/1995. Ne deriva che il riferimento al triplo della pensione sociale debba in realtà intendersi come il triplo dell’assegno sociale.
Il danno va, pertanto, liquidato avendo riguardo, quale ipotetica retribuzione che l’attrice avrebbe potuto percepire, al triplo del valore attuale dell’assegno sociale. Poiché tale assegno è di € 460,28 mensili per tredici mensilità, pari ad € 5.983,64 l’anno, detta ipotetica retribuzione ammonta ad € 17.950,92.
Tanto premesso, per calcolare i redditi futuri perduti dalla minore per effetto della lesione occorre aver riguardo all’età in cui essa avrebbe presumibilmente iniziato a lavorare e moltiplicare il predetto importo per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente a detta età ricavabile dalle tabelle diffuse dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegate agli Atti dell’Incontro di studi per i magistrati svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1° luglio 1989 (pubblicate in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).
Tale criterio di calcolo, che merita di essere pienamente condiviso, è stato suggerito dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 20615/2015.
In essa, infatti, i giudici di legittimità hanno evidenziato come, per trasformare in capitale il reddito perduto giorno per giorno dalla vittima, i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403/1922 non consentono, oggigiorno, l’integrale ristoro del danno dalla stessa patito, così come prescritto dal art. 1223 c.c., poiché calcolati sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e in quanto presuppongono una produttività del denaro al saggio del 4,5% ed hanno, pertanto, affermato che non ne è consentita l’adozione, nemmeno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. E ciò per quattro valide ragioni, indicate dalla Corte. “La prima ragione è che la vita media della popolazione italiana si è notevolmente accresciuta nel secolo trascorso tra il 1922 ed il 2015. Nel 2014 l’Istituto Nazionale di Statistica ha determinato la speranza di vita alla nascita per la popolazione italiana in 80,2 anni per gli uomini ed 84,9 anni per le donne.
Nel 1900 la speranza di vita media della popolazione italiana (calcolata, all’epoca, indistintamente per maschi e femmine) era di soli 54,9 anni.
Pertanto liquidare il danno permanente in base ad un coefficiente calcolato su una speranza di vita inferiore di oltre un terzo a quella reale non può dirsi in alcun modo un risarcimento “integrale” ai sensi dell’art. 1223 c.c.
La seconda ragione è che i coefficienti ricapitalizzazione di cui al r.d. 1403/22 sono unici per maschi e femmine, mentre la durata della vita media é diversa per i due sessi. Ciò induce ad una sovrastima del danno patito dalla vittima maschile, e ad una sottostima per le vittime dell’altro sesso (…).
La terza ragione è che i coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. 1403/22 sono calcolati con un saggio del 4,5% (…) non (…) più corrispondente alla realtà, in un’epoca in cui il tasso legale degli interessi è pari allo 0,5% e gli investimenti in titoli a reddito fisso raramente garantiscono rendimenti superiori al 2%.
Pertanto l’adozione dei coefficienti di cui al r.d. 1403/22 ha l’effetto di decurtare dal risarcimento un importo superiore a quello che, per effetto dell’anticipato pagamento, il danneggiato potrebbe ottenere attraverso l’impiego proficuo di quella somma (…).
La quarta ragione è che il r.d. 9.10.1922 n. 1403 è stato implicitamente abrogato per effetto della soppressione della Cassa Nazionale per Assicurazioni Sociali (…), e della sua sostituzione dapprima dall’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (1933), e quindi dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), e comunque per effetto della riforma dei criteri di calcolo della pensione sociale (Cass. n. 20615 cit.).
Muovendo dalle predette premesse, la Corte di Cassazione ha dunque inibito l’utilizzo dei predetti coefficienti di capitalizzazione, poiché inidonei ad assicurare l’integrale ristoro del danno patrimoniale futuro subito dalla vittima primaria o secondaria dell’illecito, prescrivendo l’uso, ai suddetti fini, di coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti, quali quelli approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, o, per l’appunto, i citati coefficienti diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Tanto premesso, posto che, per le ragioni innanzi indicate, non è possibile stabilire con sufficienti probabilità se la minore avrebbe conseguito una laurea, nel qual caso avrebbe iniziato a produrre reddito, secondo l’id quod plerumque accidit, non prima del ventisettesimo anno di età, ovvero avrebbe fatto immediato ingresso nel mondo del lavoro non appena conseguito un diploma, cioè a diciotto anni, appare equo effettuare il calcolo utilizzando quale coefficiente quello corrispondente ad un’età pari, all’incirca, a quella media tra le due innanzi indicate e, cioè, quello corrispondente all’età di 23 anni, ovvero 33,7169.
Moltiplicando, dunque, la somma di € 17.950,92 per il suddetto coefficiente di capitalizzazione si ottiene l’importo di 605.249,37.
L’importo ottenuto attraverso il calcolo di capitalizzazione va scontato attraverso il c.d. coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata corrispondente al numero di anni che intercorrono tra l’età attuale della minore e quella in cui avrebbe iniziato a produrre reddito e, cioè, sette anni circa.
In proposito va rammentato che lo sconto è l’operazione matematica che consente di attualizzare il valore di una somma di denaro che avrebbe dovuto essere percepita in futuro, al fine di decurtarla, per così dire, di un importo corrispondente al vantaggio che il creditore riceve nel conseguire in anticipo quanto avrebbe dovuto percepire in un momento successivo.
Tale operazione si effettua secondo la formula matematica S = C x R x T 100 dove S è lo sconto, ovvero la somma da detrarre dal capitale originario, C è il capitale da scontare, R è il tasso percentuale di sconto, pari al tasso d’inflazione e T e il tempo, che si indica in dodicesimi, di cui il pagamento viene anticipato.
Sicché nel caso di specie, posto che la minore avrebbe iniziato a lavorare tra sette anni e che il tasso d’inflazione registrato a novembre 2021 rispetto al novembre 2020 è pari allo 0,6% (indice NIC), la somma da detrarre al predetto importo di 605.249,37 si ottiene moltiplicando quest’ultimo per 0,6 ed ancora per 84/12 e poi dividendolo per 100 ed è pari ad 25.420,47.
Ne discende che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica subito dalla Palma ammonta ad € 579.828,90.
(avvocato esperto in infortunistica stradale e risarcimento danni)
