La relazione investigativa costituisce prova atipica ammissibile nel processo civile di separazione, valutabile liberamente ex art. 116 c.p.c., quando l’investigatore privato conferma il contenuto mediante testimonianza su fatti direttamente percepiti. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte attrice che contestava l’utilizzo della relazione investigativa prodotta dal coniuge in sede di appello per dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa. Il giudizio traeva origine da una separazione giudiziale con addebito pronunciata dal Tribunale di Napoli nel 2021, nella quale la parte attrice aveva dichiarato di essere priva di reddito e il convenuto era stato condannato al pagamento di assegni di mantenimento per il coniuge e per il figlio.
In sede di appello, il convenuto aveva prodotto una relazione investigativa accompagnata da materiale fotografico per dimostrare che la parte attrice svolgeva attività lavorativa presso una società immobiliare, ottenendo la riduzione degli assegni. La Corte d’appello di Napoli aveva ritenuto ammissibile la relazione investigativa come prova atipica, previa conferma testimoniale dell’investigatore che aveva reso dichiarazioni su fatti precisi e circostanziati oggetto di percezione diretta. La ricorrente censurava la decisione denunciando violazione degli artt. 115, 116, 244, 257 c.p.c. per l’utilizzo di testimonianza de relato e carenza di motivazione sull’attribuzione di valore probatorio alla relazione investigativa.
Estratto della sentenza
“La relazione scritta redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti. Sotto ulteriore profilo, occorre rimarcare, che le relazioni investigative erano formate anche da materiale fotografico, la cui utilizzabilità a fini decisori è espressamente riconosciuta dall’art. 2712 cod. civ., anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto; nel senso che, neppure il disconoscimento esclude l’autonoma valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori. In particolare, è stato chiarito da questa Corte che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 13519/2022). […] In questo quadro non può predicarsi un vizio motivazionale quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione).
