Il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato

Il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato

Introduzione

Il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato è un tema di grande attualità, soprattutto in considerazione dell’aumento dei costi energetici.

In passato, la giurisprudenza era orientata a ritenere che tale diritto fosse disponibile, e che quindi le clausole dei regolamenti condominiali che lo vietavano fossero valide ed efficaci.

Tuttavia, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 32441/2019 ha ribaltato tale orientamento, affermando che il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato è indisponibilie, e che di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che lo vietano.

Il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato

La sentenza in esame, la Cassazione Sez. II Civile, ordinanza 11 dicembre 2019, n. 32441, ha statuito che il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato è indisponibilie, e che di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che lo vietano.

La Corte ha fondato la propria decisione sui seguenti principi:

  • Il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato è un diritto individuale, che non può essere sacrificato in nome dell’interesse generale del condominio.
  • Il diritto al distacco è previsto dall’art. 1118, comma 4, c.c., che stabilisce che il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
  • La clausola del regolamento condominiale che vieta il distacco è una limitazione del diritto individuale del condomino, e come tale è in contrasto con il principio di indisponibilità dei diritti fondamentali.

MASSIMA sentenza della Corte di Cassazione n. 32441/2019

Ai sensi dell’art. 1118, comma 4, c.c., il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco. Il regolamento condominiale può invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 c.c. è derogabile“.

Conclusioni

La sentenza della Cassazione ha un’importante portata applicativa, in quanto sancisce il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, anche in presenza di una clausola del regolamento condominiale che lo vieta.

Tale decisione è in linea con la tendenza della giurisprudenza a tutelare sempre più i diritti individuali dei condomini, anche a discapito dell’interesse generale del condominio.

Avv. Cosimo Montinaro

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