📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità civile – Circolazione stradale
- Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale – Liquidazione danno biologico
- Normativa: artt. 2054, 1226, 1284 c.c.; art. 145 c.d.s.; art. 5 DPR 12/2025; tabelle Milano 2024
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: DPR 12/2025, inapplicabilità retroattiva, tabelle Milano, sinistri pregressi, liquidazione equitativa
Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale introdotte dal DPR n. 12 del 27 febbraio 2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025, non sono applicabili nemmeno in via equitativa ai sinistri verificatisi in data anteriore, in ragione del chiaro tenore letterale dell’art. 5 che ne limita l’efficacia ai soli eventi successivi alla sua entrata in vigore, della ratio di consentire alle imprese assicuratrici di adeguare polizze e premi ai nuovi parametri risarcitori e della natura eccezionale dei criteri di liquidazione del danno biologico per sinistri stradali insuscettibile di applicazione analogica, restando applicabili le tabelle del Tribunale di Milano quale criterio di riferimento per la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del febbraio 2026, ha affermato l’inapplicabilità delle nuove tabelle uniche nazionali ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025, escludendo espressamente la possibilità di un loro utilizzo indiretto in funzione equitativa, in considerazione della chiara volontà del legislatore di limitarne l’applicazione a determinati settori e della necessità di garantire sostenibilità economica al mercato assicurativo.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Superamento della presunzione di pari colpa ex art. 2054 c.c. in caso di scontro tra veicoli mediante accertamento del grado di colpa di ciascun conducente e violazione dell’obbligo di precedenza ex art. 145 c.d.s.
- Concorso di colpa del conducente con diritto di precedenza che non si attenga ai canoni di massima prudenza nell’impegnare l’intersezione omettendo di accertarsi del sopraggiungere di altri veicoli e di moderare la velocità
- Natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale con valutazione distinta della componente interiore morale e della componente dinamico-relazionale senza duplicazioni risarcitorie
- Applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024 quale valido e necessario criterio di riferimento per la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno biologico permanente
- Interessi compensativi come modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore con onere del creditore di provare che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto in caso di pagamento tempestivo
- Rimborso integrale delle spese mediche sostenute presso strutture private senza riduzione ex art. 1227 c.c. in assenza di obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale