La responsabilità della struttura ospedaliera per infezioni nosocomiali: Il Tribunale di Roma condanna l’ospedale al risarcimento (Tribunale di Roma, 2024)

Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha affrontato un importante caso di responsabilità medica, condannando una struttura ospedaliera al risarcimento di oltre 424.000 euro per i danni causati da infezioni nosocomiali post-operatorie. Il caso riguarda un paziente che, a seguito di un intervento di bypass aorto-coronarico, ha sviluppato gravi complicanze infettive che hanno portato a significative conseguenze sulla sua salute, inclusa una grave deiscenza della ferita chirurgica con compromissione della gabbia toracica. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria per non aver adottato adeguate misure di prevenzione delle infezioni ospedaliere.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso trae origine da un intervento chirurgico di bypass aorto-coronarico eseguito il 30 novembre 2012 presso la divisione cardiochirurgica della struttura ospedaliera convenuta. A seguito dell’intervento, il paziente ha sviluppato serie complicanze che hanno richiesto un prolungamento significativo del ricovero. In particolare, si sono manifestate infezioni locali che hanno richiesto ulteriori interventi chirurgici per tentare di risolvere le complicanze sopravvenute.

Le problematiche principali hanno riguardato un grave ritardo nella cicatrizzazione delle ferite, accompagnato da problematiche infettive che hanno interessato sia i tessuti ossei della gabbia costale sia i tessuti molli addominali, questi ultimi già sede di un precedente intervento per il trattamento di un laparocele. La situazione si è ulteriormente aggravata con lo sviluppo di una sindrome ansiosa reattiva e una forma depressiva clinicamente rilevante, che ha reso necessario un intervento specialistico specifico.

La particolarità del caso risiede nella natura delle infezioni contratte, causate da germi tipicamente nosocomiali: Escherichia coli ESBN, Klebsiella pneumoniae Kpc e Candida albicans. Tali patogeni, come evidenziato in corso di causa, hanno una genesi esclusivamente legata all’ambiente ospedaliero.

La struttura sanitaria, nella sua difesa, ha evidenziato la presenza di fattori predisponenti nel paziente, quali una grave obesità morbosa, uno stato di immunodepressione, insufficienza renale e particolari condizioni anatomiche. Ha inoltre sostenuto che le infezioni in questione potessero sfuggire al controllo preventivo, anche in presenza di corrette procedure ospedaliere.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso si inquadra nell’ambito della responsabilità medica, disciplinata dall’art. 1176 comma 2 del codice civile, che impone al professionista sanitario di usare la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata.

La giurisprudenza di legittimità, in particolare con l’ordinanza n. 04239/2021 della Corte di Cassazione, ha chiarito gli oneri probatori in materia di responsabilità medica: spetta al paziente dimostrare il contratto (o il contatto sociale) e l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non“, la causa del danno lamentato.

La Cassazione ha inoltre precisato, con le sentenze n. 29315/2017 e n. 20812/2018, che è onere del debitore dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inadempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

Particolarmente rilevanti sono anche le più recenti pronunce della Suprema Corte (n. 10050/2022 e n. 5808/2023) che hanno confermato questo orientamento in materia di ripartizione dell’onere probatorio.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda del paziente, fondando la propria decisione sulle risultanze di due consulenze tecniche d’ufficio particolarmente significative. La prima CTU ha evidenziato elementi cruciali per l’accertamento della responsabilità ospedaliera: in particolare, è emersa l’assenza di documentazione attestante l’esistenza e il rispetto dei protocolli di sterilizzazione e sanificazione.

Un aspetto determinante è stato l’accertamento che i microorganismi responsabili delle infezioni erano di origine prettamente nosocomiale e poliresistenti. I consulenti hanno sottolineato come, considerate le condizioni cliniche del paziente (obesità, grave cardiopatia, condizioni generali scadute), la struttura avrebbe dovuto implementare procedure di sanificazione ambientale più rigorose per prevenire le infezioni ospedaliere.

La seconda CTU, focalizzata sulla quantificazione dei danni, ha accertato postumi permanenti valutati nel range del 50-52%, con un danno differenziale del 45% rispetto alle normali conseguenze dell’intervento. Sono stati inoltre riconosciuti 150 giorni di invalidità temporanea assoluta e 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%.

Il Tribunale ha operato la liquidazione del danno applicando le tabelle del Tribunale di Roma, discostandosi consapevolmente dalle tabelle milanesi. Tale scelta è stata motivata da una più attenta e prevedibile individuazione dell’importo, in linea con la recente giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 25164/2020) che ha evidenziato l’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico.

Il totale del risarcimento è stato quindi determinato in € 424.600,54, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

Nel merito, la domanda attorea appare fondata e merita di essere accolta nei termini che seguono. Giova premettere che, al fine della configurabilità della responsabilità invocata da parte attrice a sostegno dell’avanzata pretesa risarcitoria, è necessario dimostrare che i professionisti non abbiano rispettato il dovere di diligenza su loro incombente in relazione alle specifiche obbligazioni ex art 1176 comma 2 c.c.

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