La problematica della capacità testimoniale del terzo trasportato nei giudizi civili in materia di sinistri stradali rappresenta un tema di rilevante importanza nel diritto processuale civile e della responsabilità civile stradale. La normativa italiana e la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione pongono limiti precisi e rigorosi volti a evitare conflitti di interesse e a garantire la terzietà della prova testimoniale, principio cardine dell’ordinamento processuale. L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni ha infatti rafforzato l’orientamento restrittivo, confermando che la presenza di un interesse giuridico, anche potenziale, del testimone nella controversia comporta necessariamente la sua incapacità a deporre secondo quanto previsto dall’articolo 246 del codice di procedura civile.
La Disciplina Normativa: Art. 246 C.P.C. e la Tutela dell’Imparzialità Processuale
L’articolo 246 del codice di procedura civile stabilisce il principio fondamentale secondo cui:
— “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”
Tale norma esprime la regola generale che impedisce categoricamente la testimonianza di chi possiede un interesse diretto ed attuale nella controversia, rappresentando uno dei pilastri del sistema probatorio civile italiano. Il legislatore ha voluto tutelare l’imparzialità del processo e la genuinità della prova testimoniale, evitando che soggetti portatori di interessi confliggenti possano influenzare l’esito della decisione attraverso dichiarazioni potenzialmente orientate dal proprio tornaconto personale.
Nel contesto specifico dei sinistri stradali, questa disciplina si coordina armonicamente con le norme in materia di responsabilità da circolazione previste dall’articolo 2054 del codice civile e con le disposizioni relative al risarcimento del terzo trasportato contenute nel Codice delle Assicurazioni Private. L’interconnessione tra queste normative crea un sistema coerente di tutele che mira a garantire un processo equo e basato su prove attendibili, evitando che la ricerca della verità processuale possa essere compromessa da testimonianze viziate da interessi personali.
La Giurisprudenza della Suprema Corte: Capacità e Incapacità del Terzo Trasportato
La Corte di Cassazione ha chiarito in modo definitivo e inequivocabile nella Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 19121 del 17 luglio 2019 che:
— “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro”
Questo principio fondamentale ha rappresentato una svolta decisiva nella giurisprudenza di legittimità, chiarendo definitivamente una questione che aveva generato orientamenti contrastanti nei gradi di giudizio inferiori e fornendo un punto di riferimento sicuro per tutti gli operatori del diritto.
Il principio è stato ulteriormente consolidato e perfezionato dalla giurisprudenza successiva, che ha precisato con maggiore dettaglio i contorni applicativi della norma. In particolare, la Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13501 del 29 aprile 2022 ha stabilito che:
— “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell’art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti”
Questa formulazione ha il merito di chiarire che l’incapacità testimoniale sussiste anche quando il potenziale testimone abbia formalmente rinunciato ai propri diritti o questi siano stati estinti, poiché rimane sempre la possibilità teorica di far valere pretenze risarcitorie per danni non immediatamente evidenti o che si manifestino successivamente.
Il Tribunale civile di Massa ha ulteriormente rafforzato questo orientamento con la sentenza n. 504 del 27 agosto 2024, stabilendo che:
— “La testimonianza del conducente di uno dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale è soggetta al divieto di cui all’articolo 246 del Codice di Procedura Civile, in quanto titolare di interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della controversia, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto, estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto, lungolatenti o sopravvenuti. L’incapacità a testimoniare ex articolo 246 del Codice di Procedura Civile non è rilevabile d’ufficio e, qualora la parte non formuli l’eccezione di incapacità prima dell’ammissione del mezzo istruttorio, detta eccezione rimane definitivamente preclusa”
Distinzione tra Incapacità a Testimoniare e Valutazione di Attendibilità 💡
La Suprema Corte ha fornito un contributo fondamentale attraverso la Corte d’Appello Messina, sentenza n. 1058 del 04 dicembre 2024, chiarendo che:
— “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che la prima dipende dalla presenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare mediante elementi oggettivi e soggettivi”
Questa distinzione riveste carattere essenziale nell’economia del sistema probatorio, poiché mentre la capacità testimoniale costituisce un presupposto oggettivo e inderogabile per l’ammissibilità della prova, l’attendibilità rappresenta un profilo valutativo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. La Corte d’Appello di Messina ha inoltre precisato che:
— “Nei giudizi di responsabilità civile derivante da circolazione stradale, quando la parte abbia formulato eccezione di incapacità a testimoniare ai sensi dell’articolo 246 c.p.c. e il giudice abbia comunque ammesso il mezzo istruttorio procedendo alla sua assunzione, la testimonianza risulta affetta da nullità che, secondo l’articolo 157 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”.
Il discrimen giurisprudenziale si basa quindi sull’esistenza di un interesse giuridico reale e concreto, non meramente ipotetico o di fatto, come precisato dal Tribunale civile di Massa, sentenza n. 92 del 13 febbraio 2025 che ha stabilito:
— “In materia di sinistri stradali e valutazione delle prove testimoniali, la deposizione resa dalla conducente del veicolo antagonista, indicata come responsabile della causazione dell’evento lesivo, è affetta da vizio di incapacità testimoniale ex art. 246 c.p.c., in quanto la stessa può essere evocata in giudizio quale litisconsorte facoltativa coobbligata rispetto all’obbligazione risarcitoria, essendo titolare di interesse personale concreto ed attuale ad un determinato esito della lite”
Profili Processuali: Rilevanza dell’Eccezione di Incapacità e Oneri delle Parti ⚖️
Sul piano strettamente processuale, la giurisprudenza ha chiarito che è imprescindibile rispettare specifiche regole temporali e formali per far valere l’incapacità testimoniale. In particolare, il Tribunale civile di Massa, sentenza n. 92 del 13 febbraio 2025 ha stabilito che:
— “L’eccezione di incapacità testimoniale non è rilevabile d’ufficio e deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata subito dopo l’escussione del teste ovvero nella prima udienza successiva in caso di assenza del difensore, nonché ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità per acquiescenza”
Questa regola procedurale risponde alla logica generale dell’ordinamento processuale civile che prevede la decadenza dai vizi non tempestivamente eccepiti, applicando il principio secondo cui il silenzio della parte equivale ad accettazione della situazione processuale in atto. La giurisprudenza ha inoltre precisato attraverso il Tribunale civile di Milano, sentenza n. 8962 del 15 ottobre 2024 che:
— “L’eccezione di incapacità a testimoniare del terzo trasportato, se tempestivamente sollevata dalla parte interessata prima dell’escussione del teste e reiterata successivamente, deve essere valutata dal giudice anche quando non sia stata espressamente decisa dal giudice di primo grado, potendo il giudice di appello pronunciarsi sulla nullità della testimonianza già resa in violazione delle norme sulla capacità testimoniale”
Il Tribunale di Milano ha inoltre chiarito nella stessa sentenza che:
— “Nel giudizio di responsabilità civile da circolazione stradale promosso nei confronti dell’assicuratore, il terzo trasportato su una delle vetture coinvolte nel sinistro è incapace a testimoniare ex articolo 246 del codice di procedura civile nel procedimento avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, risultando pertanto inutilizzabile la sua testimonianza ai fini della decisione, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto”
Orientamenti Consolidati della Giurisprudenza di Merito
La giurisprudenza di merito ha consolidato definitivamente l’orientamento restrittivo attraverso molteplici pronunce che hanno rafforzato i principi stabiliti dalla Cassazione. Il Tribunale civile di Palermo, sentenza n. 4877 del 09 ottobre 2024 ha chiarito che:
— “Costituisce causa di inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi dell’articolo 246 del codice di procedura civile, la deposizione di un soggetto trasportato che ha subito danni in seguito al sinistro stradale, in quanto portatore di un interesse giuridicamente rilevante all’esito della lite che legittimerebbe la sua partecipazione al giudizio, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o estinto per adempimento, potendo teoricamente intervenire per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, lungolatenti o sopravvenuti”
Analogamente, il Tribunale civile di Bari, sentenza n. 4924 del 04 dicembre 2024 ha definitivamente confermato che:
— “Nei giudizi di responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a testimoniare ai sensi dell’articolo 246 del codice di procedura civile, in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti”
Questo orientamento uniforme della giurisprudenza di merito dimostra come la questione sia ormai definitivamente risolta in senso restrittivo, con una applicazione rigorosa del principio di incapacità testimoniale che non ammette eccezioni o interpretazioni estensive in favore dell’ammissibilità della prova.
Applicazioni Specifiche nei Giudizi contro il Fondo di Garanzia 🛡️
Particolare rilevanza e complessità assume la questione dell’incapacità testimoniale nei giudizi promossi contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dove la Corte d’Appello Milano, sentenza n. 2237/2021 ha stabilito che:
— “le dichiarazioni rese da un terzo trasportato sul veicolo coinvolto nel sinistro non possono essere assunte come prova testimoniale, essendo il trasportato incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. in quanto portatore di un interesse giuridicamente rilevante all’esito della lite”
In questo specifico contesto, l’applicazione del principio di incapacità testimoniale assume connotazioni ancora più stringenti, considerando che il Fondo di Garanzia interviene in via sussidiaria per garantire il risarcimento alle vittime di sinistri cagionati da veicoli non identificati o non assicurati. La presenza di questo soggetto istituzionale non modifica la natura dell’interesse giuridico del terzo trasportato, che rimane portatore di aspettative risarcitorie dirette e quindi incompatibile con il ruolo di testimone imparziale. L’orientamento giurisprudenziale conferma così che anche nei rapporti con enti pubblici destinati alla tutela delle vittime della strada, i principi processuali generali mantengono la loro piena operatività senza attenuazioni o deroghe.
Conclusioni e Prospettive Applicative
La capacità di testimoniare del terzo trasportato si fonda quindi sulla verifica puntuale dell’esistenza di un interesse giuridico concreto e attuale nella controversia, criterio che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha progressivamente affinato e consolidato. Tale regola, come ribadito da un costante e consolidato orientamento della Cassazione e della giurisprudenza di merito, assicura un bilanciamento corretto tra i diritti di difesa delle parti e le garanzie di genuinità della prova, elementi entrambi essenziali per l’efficace funzionamento del sistema processuale civile.
L’orientamento giurisprudenziale è ormai definitivamente consolidato nel ritenere che il terzo trasportato, anche quando dichiari di non aver subito danni o quando il suo diritto sia prescritto, rimane comunque incapace a testimoniare per la possibilità teorica di far valere danni a decorso occulto o sopravvenuti. Questa impostazione rigorosa e garantista tutela la giustizia sostanziale e garantisce un’efficace amministrazione della prova nel giudizio per sinistri stradali, evitando che l’interesse personale del testimone possa compromettere l’imparzialità della testimonianza e, conseguentemente, l’accertamento della verità processuale.
L’eccezione di incapacità deve essere tempestivamente sollevata e reiterata nelle forme processuali previste, pena la sanatoria della nullità per acquiescenza, confermando l’importanza di una rigorosa applicazione delle norme processuali a tutela dell’integrità del processo civile. Questo aspetto procedurale sottolinea come la tutela della correttezza probatoria richieda non solo la presenza di norme sostanziali adeguate, ma anche un’attenta osservanza degli adempimenti processuali che ne garantiscono l’effettiva operatività nel corso del giudizio.