La voltura catastale costituisce accettazione tacita dell’eredità: una svolta importante per i creditori – Tribunale di Lecce, 2025

Il Tribunale di Lecce ha emesso una sentenza destinata ad avere un impatto significativo sul diritto successorio e sulle procedure esecutive immobiliari. La pronuncia stabilisce che la voltura catastale, quando accompagnata dalla trascrizione della successione, costituisce accettazione tacita dell’eredità, aprendo nuove prospettive per i creditori nelle procedure di esecuzione immobiliare.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda prende avvio da una procedura esecutiva immobiliare promossa da una società nei confronti di un debitore che aveva ricevuto diversi immobili attraverso una successione testamentaria. Il creditore procedente aveva notificato un pignoramento immobiliare per un credito di oltre €34.000, colpendo vari terreni e un fabbricato situati nel Comune di Corsano. La procedura esecutiva si era però arenata quando il professionista delegato alla vendita aveva rilevato una criticità fondamentale: nonostante la trascrizione della successione testamentaria, non risultava trascritta l’accettazione dell’eredità da parte del debitore esecutato. Questa lacuna formale impediva di soddisfare il requisito della continuità delle trascrizioni previsto dall’art. 2650 c.c., elemento essenziale per procedere alla vendita forzata dei beni. Il Giudice dell’Esecuzione aveva quindi assegnato al creditore un termine per intraprendere un giudizio volto ad accertare la qualità di erede del debitore, sospendendo nel frattempo la procedura esecutiva. La questione centrale verteva sulla possibilità di considerare la voltura catastale e altri comportamenti del debitore come manifestazioni tacite della volontà di accettare l’eredità.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento ruota attorno agli articoli 474 e 476 del codice civile, che disciplinano l’accettazione dell’eredità e le sue forme. In particolare, l’art. 476 c.c. stabilisce che l’accettazione può essere tacita quando il chiamato all’eredità compie atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente elaborato una casistica di comportamenti che integrano l’accettazione tacita, tra cui spicca la voltura catastale dei beni ereditari. Come richiamato dalla sentenza, numerose pronunce della Corte di Cassazione (tra cui le ordinanze n.12259/2022 e n.1438/2020) hanno costantemente affermato che la voltura catastale costituisce accettazione tacita dell’eredità, in quanto rappresenta un atto rilevante non solo sul piano tributario ma anche su quello civile per l’accertamento della proprietà immobiliare. Il principio si fonda sul presupposto che solo chi intende accettare l’eredità si assume l’onere di effettuare tale adempimento, attuando così il passaggio di proprietà dal de cuius a se stesso.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda del creditore procedente, dichiarando intervenuta l’accettazione tacita dell’eredità in capo al debitore esecutato. La decisione si basa su un’attenta valutazione della documentazione prodotta, in particolare della trascrizione della denuncia di successione e della voltura catastale, considerate unitariamente come manifestazioni concludenti della volontà di accettare l’eredità. Il Tribunale ha seguito l’orientamento consolidato della Cassazione, ribadendo che la voltura catastale costituisce un atto significativo sia dal punto di vista tributario che civile, in quanto finalizzato all’accertamento legale della proprietà immobiliare. La sentenza ha quindi ordinato la trascrizione del provvedimento presso il competente Registro Immobiliare, consentendo di ripristinare la continuità delle trascrizioni e di proseguire con la procedura esecutiva. La pronuncia rappresenta un importante precedente per i creditori, fornendo uno strumento efficace per superare le criticità legate alla mancata trascrizione dell’accettazione dell’eredità nelle procedure esecutive immobiliari.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Occorre premettere che con riferimento alla posizione del resistente, dalla copiosa documentazione versata in atti – in particolare dalla trascrizione della Denuncia di Successione del 11.04.2014 nonché dalla ‘voltura catastale’ unitamente considerati – permettono di ritenere intervenuta in capo allo stesso una accettazione tacita della eredità ex art.476 c.c. Peraltro, per costante giurisprudenza, già la sola voltura catastale del bene ricevuto in eredità, nella fattispecie accompagnata dalla trascrizione della relativa successione, costituisce accettazione tacita trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile per l’accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intenda accettare l’eredità assume l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio di proprietà dal de cuius a se stesso.”

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