Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, con una significativa pronuncia dell’anno 2025, ha affermato un principio cardine del diritto del lavoro, ribadendo l’inefficacia assoluta del licenziamento intimato in forma orale e la conseguente tutela reintegratoria per il lavoratore illegittimamente estromesso. La vicenda processuale ha visto una lavoratrice, impiegata con contratto part-time presso una società operante nel commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi, impugnare con successo il recesso datoriale comunicatole verbalmente, dopo oltre dodici anni di servizio complessivo presso la medesima azienda. Il caso assume particolare rilevanza nell’attuale panorama giuslavoristico, dove la forma scritta del licenziamento rappresenta un requisito imprescindibile per la legittimità del recesso, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal regime di tutele applicabile. La sentenza si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza le garanzie formali previste dalla legge a tutela del lavoratore, confermando che la semplice comunicazione verbale di cessazione del rapporto, anche se seguita da adempimenti amministrativi presso gli enti competenti, non può sanare il vizio formale originario. La decisione del giudice del lavoro ha accolto integralmente le richieste della lavoratrice, disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno per tutto il periodo di illegittima estromissione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia trae origine da un rapporto di lavoro subordinato instaurato tra una lavoratrice e una società esercente l’attività di commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi. La dipendente aveva prestato servizio presso l’azienda in due distinti periodi, per un totale di oltre dodici anni complessivi, sempre con contratto a tempo indeterminato part-time e con la qualifica di operaio di quinto livello. Nella data in cui si sono verificati i fatti contestati, recatasi regolarmente sul posto di lavoro per iniziare la propria giornata lavorativa, la dipendente si vedeva comunicare oralmente dai titolari dell’azienda di essere stata licenziata, senza ricevere alcuna comunicazione scritta né alcuna spiegazione circa i motivi del recesso.
Solo successivamente, nel momento in cui la lavoratrice si recava presso la sede territoriale competente per presentare la domanda di NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), veniva a conoscenza del fatto che il datore di lavoro aveva comunicato telematicamente all’ente previdenziale la cessazione del rapporto per giustificato motivo oggettivo. Tale comunicazione amministrativa, tuttavia, non era mai stata formalizzata alla diretta interessata attraverso una lettera di licenziamento, come richiesto dalla normativa vigente. Di fronte a questa situazione, la lavoratrice procedeva prontamente all’impugnazione del licenziamento mediante pec, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro o, in alternativa, la corresponsione delle indennità sostitutive e il risarcimento del danno previsti dalla legge, oltre al pagamento delle mensilità arretrate e alla liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato.
L’impugnativa stragiudiziale rimaneva completamente priva di riscontro da parte della società datrice, che non forniva alcuna risposta né procedeva alla reintegrazione della lavoratrice né al pagamento delle spettanze richieste. La situazione di stallo portava la dipendente a richiedere e ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento delle competenze economiche arretrate. Nonostante il provvedimento monitorio, la società resistente continuava a non ottemperare ai propri obblighi, costringendo la lavoratrice ad adire il Tribunale di Trani con ricorso nel corso dell’anno 2024. Nel giudizio di merito, la società datrice si costituiva tardivamente, contestando radicalmente la ricostruzione dei fatti e sostenendo, in modo del tutto contraddittorio, che la ricorrente non avrebbe mai lavorato alle sue dipendenze, essendo stata una mera “prestanome” dell’ex marito, già socio della società. Tale tesi difensiva, tuttavia, si scontrava con l’evidenza documentale dei contratti di lavoro, delle buste paga e dei versamenti contributivi regolarmente effettuati per oltre dodici anni.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento per la decisione ruota attorno alle disposizioni fondamentali in materia di forma del licenziamento e relative conseguenze sanzionatorie. L’articolo 2 della Legge n. 604/1966, come modificato dalla Legge n. 108/1990, stabilisce inequivocabilmente che “il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro”. La norma prosegue precisando che il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso, e in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il comma 3 della medesima disposizione sancisce poi la conseguenza fondamentale: “Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
Per i rapporti di lavoro sorti dopo il 7 marzo 2015, come nel caso in esame, trova applicazione il decreto legislativo n. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti. L’articolo 2, comma 1, di tale decreto stabilisce che “il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”, equiparando così il licenziamento orale ai casi di nullità del licenziamento per discriminazione o per altre cause espressamente previste dalla legge. La conseguenza è la tutela reintegratoria piena: il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno subito, stabilendo un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Il comma 3 prevede inoltre la facoltà per il lavoratore di chiedere, in sostituzione della reintegrazione, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento.
