Nullità contrattuale sempre rilevabile d’ufficio: nessun giudicato secondo sentenza Tribunale Milano 2024
Una recente sentenza del Tribunale di Milano del 2024 affronta un tema di grande interesse nel diritto civile: l’eccezione di inammissibilità della domanda di nullità di un contratto di fideiussione per contrarietà a giudicato. Può un precedente decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, precludere la possibilità di far valere successivamente la nullità del contratto? La decisione in esame offre spunti di riflessione su questo delicato equilibrio tra la stabilità dei rapporti giuridici e la rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
- IMPLICAZIONI PRATICHE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, un fideiussore aveva agito in giudizio chiedendo la nullità totale o parziale di un contratto di fideiussione omnibus, sottoscritto nel 2010 a favore di una banca, per violazione della normativa antitrust. La banca convenuta aveva eccepito l’inammissibilità della domanda per contrarietà a giudicato, avendo già ottenuto in precedenza un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, tra cui l’attore, decreto divenuto definitivo a seguito della mancata opposizione.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La questione dell’inammissibilità della domanda per contrarietà a giudicato chiama in causa i principi generali in tema di nullità contrattuale e di cosa giudicata. Da un lato, le nullità previste dalla legge, incluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative come la normativa antitrust, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Dall’altro, il giudicato, anche implicito, mira a garantire la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici. In questo contesto, assumono rilevanza i precedenti della Corte di Cassazione, che hanno affermato come non possano maturare preclusioni o giudicati impliciti in materia di nullità rilevabili d’ufficio.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Milano, nel rigettare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca, ha affrontato la questione del rapporto tra giudicato implicito e rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali. In particolare, i giudici hanno richiamato il principio secondo cui il potere di rilievo officioso della nullità del contratto per violazione delle norme sulla concorrenza spetta al giudice investito della controversia, anche se in precedenza vi sia stato un giudicato implicito sulla validità del rapporto.
Nel caso di specie, infatti, il fideiussore non aveva proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, con la conseguenza che tale provvedimento era divenuto definitivo. Tuttavia, il Tribunale ha osservato come in quella sede non fosse mai stata valutata la questione relativa alla nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust. L’assenza di un precedente esame della validità del rapporto contrattuale ha portato i giudici a ritenere ammissibile la domanda di nullità proposta successivamente dal fideiussore.
A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui non possono maturare preclusioni o giudicati impliciti in materia di nullità rilevabili d’ufficio. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il potere di rilievo officioso della nullità spetta al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, sempre che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tale validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c..
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte del fideiussore non precludesse la possibilità di far valere successivamente, in un autonomo giudizio di merito, la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust. Ciò in quanto tale questione, afferente ai fatti costitutivi della domanda e rilevabile d’ufficio, non era stata oggetto di precedente esame o discussione tra le parti nel giudizio monitorio.
In definitiva, la decisione del Tribunale di Milano si pone in linea con l’orientamento volto a garantire la più ampia rilevabilità delle nullità contrattuali previste dalla legge, anche in presenza di un precedente giudicato implicito sulla validità del rapporto. Tale approccio mira a tutelare la legalità e l’ordine pubblico economico, evitando che la stabilità dei rapporti giuridici possa prevalere sulla necessità di far emergere e sanzionare le patologie contrattuali.
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