Nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza per la determinazione dei tassi di interesse nei contratti bancari – sentenza Tribunale di Napoli 2024
Nel febbraio 2024, il Tribunale di Napoli si è pronunciato su un caso riguardante la nullità delle clausole di rinvio agli usi bancari per la determinazione dei tassi di interesse applicati nei contratti di conto corrente. La questione, oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale, ha sollevato un interrogativo cruciale: è lecito permettere alle banche di ancorare i tassi di interesse a parametri potenzialmente insondabili e non trasparenti come gli “usi di piazza“? O tali clausole andrebbero dichiarate nulle per violazione dei principi di trasparenza e correttezza che devono permeare i rapporti tra istituti di credito e clientela? Questa sentenza offre una prospettiva illuminante sull’annosa controversia, gettando luce sui limiti imposti dalla legge alla discrezionalità delle banche nella determinazione degli interessi.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
- IMPLICAZIONI PRATICHE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso in esame trae origine da una controversia sorta tra una società e una banca in relazione ai rapporti di conto corrente e di anticipazione su fatture intercorsi tra le parti. La società attrice lamentava la nullità delle clausole contrattuali regolanti la determinazione degli interessi debitori, in quanto parametrate agli usi praticati sulla piazza bancaria. Inoltre, contestava l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in contrasto con il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c.
Costituitasi in giudizio, la banca convenuta eccepiva la validità delle clausole de quibus, rivendicando la legittimità dell’utilizzo degli “usi di piazza” quale parametro per la determinazione dei tassi di interesse applicati. Negava, altresì, qualsivoglia violazione della normativa in materia di capitalizzazione degli interessi.
Nel corso del giudizio, veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio al fine di ricostruire l’esatto saldo dei rapporti in contestazione, tenendo conto dell’eventuale nullità delle clausole dedotte in lite.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il Tribunale inquadra la fattispecie alla luce della normativa e dei principi giurisprudenziali di riferimento, con particolare riguardo agli artt. 1346, 1283 e 1284 c.c., nonché alla L. 154/1992 (c.d. “Legge sulla trasparenza bancaria“) e al D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Viene richiamato l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui le clausole di rinvio agli “usi di piazza” per la determinazione dei tassi di interesse sono nulle per indeterminatezza dell’oggetto, non consentendo di individuare la specifica categoria di interessi cui le parti abbiano inteso riferirsi (ex multis, Cass. 1-2-2002 n. 1287).
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, il Tribunale accoglie il revirement della Cassazione (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374), disconoscendo natura normativa all’uso bancario e qualificandolo come mera imposizione del contraente forte. Puntuale il riferimento a Cass. S.U. 17-7-2001 n. 9653, secondo cui l’art. 1283 c.c. non vieta l’anatocismo in sé, ma soltanto una frequenza infrasemestrale.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale accoglie le doglianze della società attrice, dichiarando la nullità delle clausole di rinvio agli usi bancari per la determinazione dei tassi di interesse, nonché dell’anatocismo trimestrale.
In particolare, il Giudice rileva l’inapplicabilità delle clausole de quibus alla fattispecie sottoposta al suo esame, in quanto inserite in un contratto stipulato anteriormente all’entrata in vigore della L. 154/1992, che ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione dei saggi di interesse.
Secondo il Tribunale, tali clausole, ancorché valide al momento della sottoscrizione del contratto per il principio di irretroattività delle leggi, sono divenute prive di effetti a far data dal 9 luglio 1992, non potendo più produrre “per l’avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso“.
Quanto all’anatocismo trimestrale, il Giudice rigetta la tesi – accolta da alcuni giudici di merito – che ammette una capitalizzazione annuale degli interessi, ritenendola in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione.
L’art. 1283 c.c., viene osservato, costituisce norma eccezionale che consente l’anatocismo solo al ricorrere di determinate condizioni tassative. Qualunque deroga o sostituzione automatica con clausole di diversa periodicità si risolverebbe, pertanto, in una inammissibile violazione della norma e nella illegittima estensione del fenomeno anatocistico.
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