Nullità parziale delle fideiussioni omnibus uniformi e decadenza ex art. 1957 c.c.: il Tribunale di Pavia revoca il decreto ingiuntivo e riduce l’esposizione debitoria – Tribunale di Pavia, 2024

Con una articolata sentenza, il Tribunale di Pavia ha affrontato diverse questioni in tema di fideiussioni omnibus e accordi anticoncorrenziali bancari. La pronuncia ha accolto parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società e dai suoi fideiussori, che contestavano un decreto per €56.763,12. Il giudice ha riconosciuto la nullità parziale delle fideiussioni per conformità allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia e dichiarato l’intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori, stante la mancata tempestiva proposizione di azioni giudiziali verso il debitore principale. Ha inoltre ridotto l’esposizione debitoria della società a €35.268,72, rilevando il superamento del tasso soglia usura per alcune operazioni. La sentenza fornisce importanti principi in materia di validità delle fideiussioni omnibus, di decadenza dalla garanzia e di oneri probatori nel contenzioso bancario.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Nel gennaio 2004 una società aveva sottoscritto un contratto di conto corrente con un istituto bancario, con affidamento di €100.000 su conto anticipo fatture. Contestualmente, tre soci della società avevano rilasciato fideiussioni omnibus fino a €130.000 ciascuno, successivamente aumentate a €260.000 nel settembre 2004 e a €300.000 nel dicembre 2006. Il rapporto bancario era proseguito con diversi conti correnti fino al febbraio 2012, quando era stato acceso il conto n. 5034. Nell’aprile 2018 la banca aveva comunicato la revoca degli affidamenti e la richiesta di rientro. Il credito era stato poi ceduto e la cessionaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per €56.763,12. La società e i fideiussori avevano proposto opposizione, eccependo la nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI anticoncorrenziale, la decadenza ex art. 1957 c.c., il superamento del tasso soglia usura e altre irregolarità nella gestione del rapporto. La banca si era costituita contestando le eccezioni e chiedendo la conferma del decreto.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La sentenza si è basata su un articolato quadro normativo e giurisprudenziale. Per quanto riguarda la qualificazione delle fideiussioni, il Tribunale ha richiamato l’orientamento espresso da Cass. Sez. Un. 18.02.2010 n. 3947 sui confini tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, ribadito da successive pronunce (Cass. 03.11.2021 n. 31313, Cass. 17.06.2022 n. 19693).

Sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, fondamentale è stato il riferimento alla recente Cass. Sez. Un. 30.12.2021 n. 41994, che ha definitivamente stabilito la nullità parziale limitata alle sole clausole riproduttive dell’intesa vietata. Il Tribunale ha anche richiamato l’evoluzione giurisprudenziale sul punto, dalla Cass. 29810/2017 alla Cass. 24044/2019, fino alla pronuncia delle Sezioni Unite.

In tema di decadenza ex art. 1957 c.c., la sentenza ha fatto riferimento al consolidato orientamento (Cass. 29.1.2016 n. 1724) secondo cui è necessaria un’azione giudiziale tempestiva verso il debitore principale, non bastando una diffida stragiudiziale. Significativo il richiamo alla recentissima Cass. 24.7.2024 n. 20648 che ha escluso deroghe implicite all’art. 1957 c.c.

Per gli aspetti bancari, il Tribunale ha applicato l’art. 120 TUB sulla capitalizzazione degli interessi e l’art. 118 c. 2-bis TUB sullo ius variandi. Ha inoltre fatto riferimento alla Delibera CICR 4 marzo 2003 sull’apertura di credito, citando Cass. 13063/2023 sull’attenuazione del requisito della forma scritta.

In materia di spese processuali, la decisione si è basata sull’art. 92 c.p.c. e sull’interpretazione della “soccombenza reciproca” fornita da Cass. 37652/2021, discostandosi dall’orientamento più restrittivo delle Sezioni Unite (31.10.2022 n. 32061).

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale ha articolato la sua decisione su più profili. In primo luogo, ha escluso la continuità tra i diversi rapporti di conto corrente, valorizzando elementi come l’assenza di riferimenti contrattuali, il saldo iniziale a zero e la coesistenza temporale di più conti.

Sulla nullità delle fideiussioni, il giudice ha ritenuto provato il carattere uniforme delle clausole attraverso la produzione dello schema ABI, dell’elenco associati e di modelli coevi di altre banche. Ha quindi dichiarato la nullità parziale delle clausole nn. 2, 6 e 8, escludendo la nullità totale in quanto il contratto sarebbe stato comunque concluso anche senza le clausole invalide.

Particolarmente significativa la decisione sulla decadenza ex art. 1957 c.c. Il Tribunale ha ritenuto che, caduta la deroga contenuta nella clausola 6 (nulla), non bastasse la clausola di pagamento “a prima richiesta” dell’art. 7 per escludere l’applicazione dell’art. 1957 c.c. Non essendo stata proposta azione giudiziale verso il debitore principale entro 6 mesi dalla diffida dell’aprile 2018, i fideiussori sono stati liberati.

Sul rapporto principale, il giudice ha rilevato il superamento del tasso soglia per alcune operazioni di anticipo, riducendo il credito di €12.931,47. Ha inoltre espunto oneri non pattuiti per €8.996,99, giungendo a una riduzione complessiva di €21.494,40.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

Particolarmente significativi i seguenti passaggi della motivazione:

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