Diritto alle ferie e indennità sostitutiva (Cassazione Lavoro, sentenza n. 21780/2022)

Diritto alle ferie e indennità sostitutiva (Cassazione Lavoro, sentenza n. 21780/2022)

Il diritto alle ferie annuali retribuite rappresenta uno dei pilastri fondamentali del diritto del lavoro, sancito a livello europeo e nazionale. Tuttavia, non sempre il lavoratore riesce a godere pienamente di questo diritto. Cosa succede quando il datore di lavoro non consente al dipendente di fruire delle ferie? E qual è il ruolo del giudice nel riconoscere il diritto all’indennità sostitutiva?

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21780/2022 analizzata in questo articolo offre interessanti spunti di riflessione su questa delicata tematica, ridefinendo gli oneri probatori tra le parti e allineando il diritto interno ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La pronuncia rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento del diritto alle ferie come principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione, dotato di carattere imperativo e incondizionato.

Scopriamo insieme le implicazioni pratiche di questa sentenza, che può rappresentare un nuovo paradigma nell’interpretazione del diritto alle ferie e dell’indennità sostitutiva per il mancato godimento.

Indice

  1. Esposizione dei fatti di causa
  2. Normativa e precedenti giurisprudenziali applicati
  3. Decisione del caso e analisi della sentenza
  4. Massima risolutiva della sentenza
  5. Implicazioni pratiche della sentenza

Esposizione dei fatti di causa

La vicenda trae origine da un ricorso proposto da un lavoratore, S.S., contro la Regione Abruzzo. Il ricorrente aveva instaurato un rapporto di lavoro con la Regione, formalmente qualificato come contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ma che la Corte di merito aveva riqualificato come subordinato.

Il lavoratore aveva quindi agito in giudizio per ottenere, oltre alle differenze retributive, anche l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, nonché il risarcimento del danno. La Corte d’Appello, pur confermando la natura subordinata del rapporto, aveva tuttavia rigettato le domande relative all’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, ritenendo che il lavoratore non avesse assolto l’onere di provare il mancato godimento delle stesse.

Normativa e precedenti giurisprudenziali applicati

La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha fatto riferimento a diverse disposizioni normative e precedenti giurisprudenziali, tra cui:

  • il D.Lgs. 165/2001, art. 36, in materia di contratti a termine nella pubblica amministrazione;
  • la L. 183/2010, art. 32, comma 5, sulla corresponsione dell’indennità in caso di reiterazione di contratti a termine;
  • l’art. 2126 c.c. sul principio di corrispettività;
  • i principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenze C-569/16, C-570/16, C-619/16 e C-684/16.

Particolare rilievo è stato attribuito alla giurisprudenza europea, che ha riconosciuto il diritto alle ferie annuali retribuite come principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione, con carattere imperativo e incondizionato.

Decisione del caso e analisi della sentenza

La Corte di Cassazione, accogliendo i primi tre motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando il caso alla Corte d’Appello di L’Aquila.

In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva erroneamente respinto la domanda di risarcimento del danno, in quanto il lavoratore aveva agito non solo per il pagamento delle differenze retributive, ma anche per il risarcimento del danno derivante dall’illegittima apposizione del termine ai plurimi contratti di lavoro, di fatto subordinati.

Inoltre, la Corte ha ribaltato l’onere della prova in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute, affermando che questo incombe sul datore di lavoro, in linea con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE. In particolare, il datore di lavoro deve dimostrare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di poter effettivamente fruire delle ferie annuali retribuite, informandolo adeguatamente e in tempo utile delle conseguenze del mancato godimento.

Massima risolutiva della sentenza

Il diritto alle ferie annuali retribuite trova origine non già nell’art. 7 della direttiva 2003/88 (e nell’art. 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell’Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.(Cass. 12 aprile 2022, n. 21780)

Implicazioni pratiche della sentenza

La sentenza in esame apporta significative modifiche nell’interpretazione del diritto alle ferie e della conseguente indennità sostitutiva, allineando il diritto interno ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

In particolare, l’onere della prova viene ribaltato, ponendo a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di poter effettivamente fruire delle ferie annuali retribuite. Solo in caso contrario, il lavoratore avrà diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Questa pronuncia rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento del diritto alle ferie come principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione Europea, dotato di carattere imperativo e incondizionato. I datori di lavoro, sia pubblici che privati, dovranno quindi adeguarsi a questo nuovo orientamento giurisprudenziale, mettendo in atto tutte le misure necessarie per consentire ai propri dipendenti di fruire delle ferie annuali, pena il riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato del lavoro)

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