Responsabilità medica in chirurgia laparoscopica: sentenza storica per lesione vascolare durante colecistectomia – Tribunale di Catania 2025

La chirurgia laparoscopica, tecnica mini-invasiva ormai ampiamente diffusa nella pratica chirurgica contemporanea, non è esente da rischi e complicanze che possono avere conseguenze significative per i pazienti. Una recente pronuncia del Tribunale di Catania del 2025 ha affrontato il delicato tema della responsabilità medica nell’ambito di un intervento di colecistectomia laparoscopica, durante il quale si è verificata una grave complicanza: la lesione della vena cava inferiore. Il caso è particolarmente significativo poiché mette in luce gli elementi costitutivi della responsabilità sanitaria e i principi che governano il risarcimento del danno in ambito medico-chirurgico. La sentenza ha riconosciuto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e i postumi presentati dalla paziente, stabilendo un importante precedente in materia di complicanze vascolari durante procedure laparoscopiche. La particolarità del caso risiede nella qualificazione del danno come “differenziale“, ovvero commisurato alla differenza tra le conseguenze dell’intervento correttamente eseguito e quelle effettivamente verificatesi a causa dell’errore medico. Il Tribunale ha riconosciuto l’imperizia del chirurgo operatore, pur dando atto della tempestiva gestione della complicanza mediante la conversione dell’intervento da laparoscopico a laparotomico (open) e l’intervento di un chirurgo vascolare per la riparazione della lesione. La decisione si inserisce nel quadro normativo della legge Balduzzi (d.l. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012), applicabile ratione temporis ai fatti di causa, e offre interessanti spunti di riflessione sul tema della quantificazione del danno biologico permanente, che nel caso di specie è stato liquidato nella misura del 20%.

➡️RICHIEDI UNA CONSULENZA ⬅️ all’Avv. Cosimo Montinaro – e-mail segreteria@studiomontinaro.it

Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso oggetto della sentenza del Tribunale di Catania riguarda una paziente che, nel giugno 2016, si è sottoposta a un intervento chirurgico di colecistectomia in VLS (videolaparoscopia). Durante l’esecuzione dell’intervento, si è verificata una complicanza particolarmente grave: il chirurgo ha provocato una vasta lesione della vena cava inferiore (V.C.I.), con conseguente massiva emorragia. Questa complicanza ha determinato la necessaria trasformazione dell’intervento da laparoscopico a “open (laparotomico), richiedendo l’intervento d’urgenza di un chirurgo vascolare per la riparazione della lesione vascolare. La lesione ha comportato la necessità di applicare un patch in Dacron, con conseguente marcata riduzione di calibro del vaso sanguigno. La paziente, in seguito all’accaduto, ha lamentato l’insorgenza di episodi sincopali, disturbi d’ansia e depressione, che hanno richiesto un supporto farmacologico cronico. L’attrice ha inoltre subito le conseguenze della terapia anticoagulante, dei controlli periodici dell’emocoagulazione e del rischio trombotico derivante dalla lesione vascolare. La struttura sanitaria convenuta in giudizio ha contestato le richieste della paziente, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria. Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per accertare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità dei sanitari e il nesso causale tra la condotta medica e i danni lamentati dalla paziente. I consulenti tecnici hanno concluso che, nel corso dell’intervento di colecistectomia, si è verificata quale accidentale complicanza una lesione della vena cava inferiore, conseguente con elevata probabilità all’introduzione di un trocar nelle fasi iniziali dell’intervento oppure ad una manovra nel corso della lisi di aderenze in ipocondrio destro. In assenza di anomalie anatomiche della paziente, la lesione iatrogena è stata attribuita all’imperizia del chirurgo operatore. Tuttavia, è stato anche riconosciuto che l’operatore ha prontamente riconosciuto e adeguatamente gestito la complicanza, mediante la conversione immediata ad intervento di colecistectomia per via laparotomica e l’ausilio di un chirurgo vascolare, che ha permesso di riparare la lesione della vena cava inferiore.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il Tribunale di Catania, nell’affrontare questo caso di responsabilità medica, ha preliminarmente chiarito il quadro normativo di riferimento. La sentenza specifica che, in relazione ai fatti di causa, occorre riferirsi al decreto legge n. 158/2012 (cd. decreto “Balduzzi”), convertito in legge n. 189/2012, applicabile ai fatti oggetto del giudizio. La successiva legge n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco), pur essendo in vigore alla data dell’introduzione della causa, non ha efficacia retroattiva, mancando una specifica disposizione transitoria, come chiarito dalla Cassazione Civile n. 28994/2019. In tema di responsabilità medica, la sentenza richiama i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui, tra il medico operatore e la casa di cura nei confronti della paziente, sussiste responsabilità solidale, che opera nell’ambito della responsabilità contrattuale. Infatti, l’accettazione del paziente in una struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di un intervento, comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità. Questa impostazione è supportata da numerose pronunce della Corte di Cassazione (tra cui Cass. S.U., 11/01/08, n. 581 e 577; Cass., 13/04/07, n. 8826), che hanno chiarito come la struttura sia tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella mera esecuzione delle cure mediche e chirurgiche, ma si estende alla messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, medicinali, attrezzature tecniche e prestazioni alberghiere. La responsabilità dell’ente ospedaliero ha natura contrattuale sia per propri fatti d’inadempimento (come carenze organizzative), sia per quanto concerne il comportamento dei medici, trovando applicazione la regola dell’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Un principio importante, sottolineato in sentenza, è che la responsabilità per fatto dell’ausiliario prescinde dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura sanitaria: è sufficiente che il debitore originario si avvalga dell’opera del terzo nell’attuazione del rapporto obbligatorio. La responsabilità si fonda sul principio “cuius commoda eius et incommoda“, salva l’ipotesi dell’autonoma iniziativa del terzo.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Dopo aver inquadrato la natura della responsabilità, il Tribunale si è soffermato sull’onere della prova in ambito di responsabilità medica. Secondo i principi consolidati, il paziente che agisce in giudizio deve provare il contratto e allegare l’inadempimento del sanitario, senza essere tenuto a provare la colpa del medico o della struttura sanitaria e la relativa gravità. Spetta invece al debitore (medico-struttura sanitaria) l’onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita diligentemente e che l’inadempimento è dovuto a causa non imputabile. La diligenza dovuta nell’adempimento della prestazione sanitaria deve essere valutata in relazione alla natura specifica dell’attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), comportando il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche oggettivamente connesse all’esercizio della professione. La limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave (art. 2236, comma 2, c.c.) ricorre solo quando la prestazione implica la soluzione di problemi di particolare difficoltà. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda attorea, condividendo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio.