Una significativa pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia (2024) affronta un caso paradigmatico in materia di responsabilità medico-sanitaria, offrendo rilevanti spunti interpretativi sulla valutazione della condotta del sanitario in relazione agli standard scientifici internazionali. La decisione si segnala per l’approfondita disamina di un intervento chirurgico eseguito secondo una metodologia del tutto priva di riscontri nella letteratura medica, che ha determinato la responsabilità solidale del medico e della struttura sanitaria. Il caso merita particolare attenzione poiché delinea i parametri per valutare la legittimità delle scelte terapeutiche in relazione alle evidenze scientifiche disponibili, fornendo importanti indicazioni operative per i professionisti del settore e le strutture sanitarie.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda giudiziaria trae origine da un intervento chirurgico di protesi rotulea eseguito presso una struttura sanitaria nel marzo 2017. La paziente, che presentava una sintomatologia caratterizzata da persistente gonalgia destra, era stata sottoposta ad accurati accertamenti strumentali e valutazione clinica, all’esito dei quali era stata formulata diagnosi di meniscopatia mediale di tipo degenerativo e condropatia femoro-rotulea. Tale quadro clinico, frequentemente riscontrato in pazienti della medesima fascia d’età, aveva inizialmente indotto il sanitario a proporre un intervento di impianto di sostituto osteocondrale (tipo Maioregen) associato a meniscectomia selettiva mediale, rappresentando tale approccio terapeutico una delle opzioni validate dalla comunità scientifica internazionale.
Tuttavia, in fase operatoria, il chirurgo optava per una soluzione radicalmente diversa, procedendo alla sola protesizzazione della rotula, senza contestuale impianto della componente femorale. Tale scelta si rivelava foriera di gravi conseguenze per la paziente che, a causa del persistere della sintomatologia dolorosa e dell’insorgenza di ulteriori complicanze, si vedeva costretta a sottoporsi a un secondo intervento di artroprotesi totale di ginocchio. Nonostante questo ulteriore tentativo di rimediare al pregiudizio subito, permanevano significative limitazioni funzionali dell’articolazione.
La peculiarità del caso risiede nella totale assenza di evidenze scientifiche a supporto della metodica chirurgica prescelta, circostanza questa che ha assunto rilevanza centrale nell’accertamento della responsabilità professionale. Come emerso dalla consulenza tecnica d’ufficio, infatti, la scelta di impiantare una protesi rotulea senza la contestuale protesizzazione della componente femorale rappresentava una deviazione ingiustificata non solo rispetto alla pianificazione iniziale, ma soprattutto rispetto a qualsiasi protocollo chirurgico validato dalla comunità scientifica internazionale.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la pronuncia risulta particolarmente articolato e merita un’attenta disamina. In primis, va evidenziato come la decisione si collochi temporalmente in un momento antecedente all’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), circostanza che ha determinato l’applicazione del previgente regime di responsabilità medica.
In tale contesto, la responsabilità della struttura sanitaria viene qualificata in termini squisitamente contrattuali, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 13066/2004; Sez. 3, Sent. n. 8826/2007). Il fondamento di tale inquadramento risiede nella configurazione del rapporto di spedalità come contratto atipico, caratterizzato da una prestazione complessa che non si esaurisce nel mero intervento medico-chirurgico, ma comprende una serie articolata di obbligazioni accessorie, dall’apprestamento di adeguate attrezzature alla disponibilità di personale qualificato.
Parallelamente, anche la responsabilità del sanitario viene inquadrata nell’alveo contrattuale, con rilevanti conseguenze sul piano dell’onere probatorio. Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, una volta che il paziente abbia dimostrato l’esistenza del rapporto contrattuale e l’aggravamento della propria condizione patologica, spetta al medico l’onere di provare o l’assenza di inadempimento o la sua irrilevanza causale rispetto al danno lamentato.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La decisione del Tribunale si fonda su un’approfondita analisi della condotta medica alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. I periti hanno evidenziato come la scelta di procedere alla protesizzazione della sola rotula, senza contestuale impianto della componente femorale, rappresentasse una deviazione radicale rispetto agli standard della pratica chirurgica internazionale.
Il punto cruciale della decisione risiede nella totale assenza di evidenze scientifiche a supporto della metodica prescelta. Come rilevato dai consulenti, tale approccio chirurgico risultava talmente anomalo da non trovare alcun riscontro nella letteratura medica di riferimento. In particolare, è stato evidenziato come il conflitto tra polietilene e cartilagine derivante da tale scelta tecnica fosse destinato a provocare inevitabilmente una reazione flogistica, con conseguente insorgenza di dolore, sinovite e versamento articolare.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“In punto di diritto, appare dirimente quanto emerso dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio, che ha evidenziato profili di responsabilità professionale di particolare gravità. Nello specifico, i CC.TT.UU. hanno rilevato che ‘tale scelta [l’impianto di protesi di rotula in assenza di associazione dell’impianto di troclea femorale] esce da qualsiasi inquadramento scientifico in quanto è dimostrato che il conflitto polietilene-cartilagine provoca debris del polietilene con inevitabile reazione flogistica, e quindi dolore, sinovite e versamento articolare. La protesizzazione della rotula necessita sempre in suo accompagnamento di protesizzazione del femore con rivestimento della sola troclea o, come spesso avviene, con impianto di protesi totale’.
Tale rilievo assume carattere assorbente nella valutazione della condotta professionale del sanitario, in quanto ‘appare così anomala la scelta chirurgica che risulta addirittura impossibile trovare articoli di letteratura che parlino della sola protesizzazione di rotula’. La totale assenza di riscontri scientifici a supporto della metodica prescelta costituisce elemento sintomatico di una condotta professionale che si pone in radicale contrasto con i consolidati standard della pratica chirurgica internazionale.
I consulenti hanno ulteriormente precisato che ‘la scelta tecnica adottata risulta al di fuori dalle indicazioni internazionali per l’inevitabile reazione flogistica locale che, come atteso, si è verificata ed ha costretto la paziente a sottoporsi ad un secondo intervento di entità maggiore a quanto inizialmente previsto’.
