La presente pronuncia del Tribunale di Lecce del 2024 affronta la complessa tematica dell’accertamento del nesso eziologico nell’ambito della responsabilità civile per danni da contagio virale HCV, con particolare riferimento alla somministrazione di profilassi antitetanica in ambito ospedaliero.
La fattispecie sottoposta al vaglio giudiziale concerne la domanda risarcitoria proposta dall’erede di un soggetto deceduto a seguito di cirrosi epatica HCV-correlata, il quale ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute deducendo la riconducibilità del contagio alla somministrazione di profilassi antitetanica ricevuta dal de cuius nel 1979.
Il Tribunale, dopo un’approfondita disamina dei profili relativi alla legittimazione passiva del Ministero e alla prescrizione del diritto, si sofferma sull’analisi del nesso causale, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e applicando il criterio probabilistico consolidato in giurisprudenza.
La decisione si segnala per l’accurata ricostruzione dei principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di responsabilità per danni da contagio post-trasfusionale o da somministrazione di emoderivati, nonché per la puntuale applicazione dei criteri di accertamento del nesso eziologico in presenza di fattori causali alternativi, quali la familiarità della patologia. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che, in tema di responsabilità ministeriale per omessa vigilanza sulla sicurezza di sangue ed emoderivati, ha delineato un sistema probatorio fondato sul criterio del “più probabile che non“, temperato dall’applicazione delle presunzioni in base al principio della vicinanza della prova.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dall’erede di un soggetto deceduto a causa di cirrosi epatica HCV-correlata. L’attore ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni, sia iure hereditatis che iure proprio, sostenendo che il contagio da virus HCV fosse riconducibile alla somministrazione di profilassi antitetanica ricevuta dal padre presso l’Ospedale di Casarano nel 1979, in occasione di un ricovero determinato da un incidente stradale.
Secondo la ricostruzione attorea, il de cuius avrebbe scoperto di essere affetto da Epatite Cronica da virus C solo nel novembre 1994, in occasione di un controllo destinato alla donazione di sangue. La patologia si sarebbe poi evoluta in cirrosi epatica, conducendo al decesso nel maggio 2014. La parte attrice ha evidenziato come il padre, operaio e analfabeta fino alla tarda età, avesse ricevuto il trattamento mediante una sola iniezione intramuscolare e non vi fosse particolare memoria del trattamento stesso, proprio per le modalità con cui era stato somministrato.
Ha inoltre sottolineato come il de cuius non avesse mai proposto azione per l’indennizzo previsto dalla L. 210/92, in ragione della propria scarsa cultura e dell’impossibilità di ricollegare la patologia al trattamento del 1979.
Il Ministero convenuto si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e nel merito contestando la sussistenza sia della colpa che del nesso causale. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d’ufficio.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La questione si inserisce nel complesso quadro normativo e giurisprudenziale in materia di responsabilità civile per danni da contagio post-trasfusionale o da somministrazione di emoderivati.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV è di natura extracontrattuale, con applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.. In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il dies a quo per il decorso della prescrizione coincide non con il momento della manifestazione del danno, bensì con quello in cui la malattia può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, utilizzando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Tale momento viene fatto coincidere, al più tardi, con la proposizione della domanda amministrativa ex L. 210/92, che attesta l’esistenza di una sufficiente percezione della malattia e delle sue possibili cause.
Sul piano dell’accertamento del nesso causale, la giurisprudenza ha elaborato criteri specifici, affermando che la prova del collegamento eziologico tra trasfusione/somministrazione di emoderivati e contagio può essere fornita anche mediante presunzioni, in applicazione del criterio della vicinanza della prova. È stato inoltre chiarito che, ai fini del giudizio sul nesso causale, rileva l’evento obiettivo dell’infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione/somministrazione, secondo il criterio del “più probabile che non“, a prescindere dalla specificazione della patologia in termini di malattia tipica.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale ha operato una distinzione tra la domanda proposta iure hereditatis, dichiarata prescritta, e quella avanzata iure proprio, ritenuta tempestiva ma infondata nel merito.
