Nel panorama giuridico italiano, la responsabilità professionale in ambito odontoiatrico rappresenta un settore particolarmente delicato, dove si intrecciano i principi generali della responsabilità medica e le peculiarità proprie delle prestazioni specialistiche dentistiche. La recente ordinanza del Tribunale di Firenze offre un’importante pronuncia in materia, evidenziando il tema della responsabilità solidale tra professionista e struttura sanitaria, nonché delineando con precisione gli aspetti risarcitori in caso di interventi odontoiatrici non correttamente eseguiti. Il caso in esame riguarda una paziente che, a seguito di un trattamento implantologico rivelatosi inadeguato, ha subito danni che hanno richiesto ulteriori interventi correttivi e spese aggiuntive. La decisione del Tribunale fiorentino affronta con chiarezza le questioni relative al consenso informato, al danno biologico temporaneo e alle spese necessarie per gli interventi di ripristino, adottando un approccio equilibrato nella valutazione delle responsabilità e nella quantificazione del risarcimento. Questa pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità sanitaria, fornendo utili indicazioni interpretative sull’applicazione della normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge Gelli-Bianco e ai criteri di liquidazione del danno biologico nelle ipotesi di malpractice odontoiatrica. La questione centrale affrontata riguarda la non corretta esecuzione di impianti dentali, in particolare nell’arcata superiore, dove un impianto risultava incongruo per lunghezza e posizionamento, tale da richiedere un successivo intervento di rimozione e rigenerazione ossea.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da una paziente nei confronti di un centro odontoiatrico e del medico dentista che l’aveva avuta in cura. La ricorrente, affetta da edentulia (mancanza di denti) in corrispondenza degli elementi 36, 37 e 16, si era rivolta alla struttura sanitaria per risolvere il suo problema mediante l’applicazione di impianti dentali. Il professionista proponeva inizialmente una terapia implantologica che prevedeva il posizionamento di tre impianti in corrispondenza degli elementi mancanti, due nell’arcata inferiore sinistra e uno nell’arcata superiore destra, con una spesa preventivata di circa 4.500 euro. Successivamente, a seguito dei primi accertamenti diagnostici, il piano di trattamento veniva modificato con l’aggiunta di un quarto impianto, portando a due gli impianti nell’arcata superiore e a due quelli nell’arcata inferiore.
I problemi iniziarono a manifestarsi nei giorni immediatamente successivi all’installazione degli impianti, quando la paziente cominciò a lamentare sanguinamento e dolore persistenti, costringendola a tornare ripetutamente presso la clinica per controlli. Durante queste visite le veniva diagnosticata una forte infiammazione e prescritti rimedi locali come dentifrici specifici e collutori, senza tuttavia ottenere miglioramenti significativi della sintomatologia. In un successivo appuntamento, constatato che la gengiva aveva scoperto uno degli impianti, il medico procedeva con un’incisione, assicurando alla paziente la riuscita del trattamento. Nonostante questo intervento, i sintomi dolorosi e il sanguinamento persistevano, tanto che il dentista suggeriva l’estrazione di un dente sensibile al caldo e al freddo, ritenuto responsabile del perdurare dei disturbi.
La situazione clinica della paziente non migliorò neanche dopo questo ulteriore intervento e, a distanza di alcuni mesi dall’estrazione, la ricorrente fu costretta a tornare nuovamente in clinica a causa della persistenza del dolore e del sanguinamento. Anche in questa occasione le veniva diagnosticata una forte infiammazione con prescrizione dei medesimi rimedi. Insoddisfatta dell’esito del trattamento e della gestione delle complicanze, la paziente decideva di rivolgersi ad un altro professionista, un medico chirurgo specialista in odontoiatria legale, per ottenere un parere specialistico sul suo caso.
Il nuovo consulente riscontrava gravi problematiche negli impianti applicati: in corrispondenza degli impianti nell’arcata inferiore era presente una perimplantite con gengiva infiammata e sanguinante, mentre l’impianto nell’arcata superiore in posizione 16 presentava una perforazione del seno mascellare destro, con rischio di sinusite iatrogena. Inoltre, l’impianto in posizione 13 risultava eccessivamente lungo rispetto all’altezza dell’osso disponibile e notevolmente inclinato, determinando un trauma occlusale cronico con perdita di supporto osseo. Queste problematiche rendevano difficoltosa sia la funzionalità che l’estetica della protesi.
Di fronte a questa situazione, la paziente avviava un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., al fine di accertare la natura e l’entità dei danni subiti a seguito dei trattamenti odontoiatrici. La consulenza tecnica d’ufficio confermava la non corretta esecuzione degli impianti nell’arcata superiore, in particolare quello in posizione del canino superiore destro (13), che risultava incongruo per lunghezza e posizionamento, con eccessiva vestibolarizzazione e deiscenza osteo-mucosa con esposizione di alcune spire della vite implantare. La CTU rilevava inoltre che la paziente non era stata adeguatamente informata sulle terapie eseguite e non aveva firmato alcun consenso informato.
Sulla base di queste risultanze, la ricorrente promuoveva il giudizio di merito, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, la restituzione delle spese sostenute per gli interventi non correttamente eseguiti, nonché il rimborso delle spese tecniche e legali. I convenuti, pur essendosi costituiti nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, non si costituivano nel giudizio di merito, risultando pertanto contumaci. Il Tribunale, valutate le risultanze della CTU preventiva e ritenendole esaustive e scientificamente adeguate, procedeva a decidere la controversia sulla base della documentazione acquisita.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La pronuncia del Tribunale di Firenze si inserisce nel quadro normativo delineato dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, che ha riformato il settore della responsabilità sanitaria introducendo significative innovazioni rispetto al regime precedente. L’art. 7 di tale legge ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, mentre ha previsto una responsabilità extracontrattuale per il professionista sanitario, salvo che questi abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.
Il Tribunale richiama esplicitamente il principio secondo cui tra paziente, medico ed ente sanitario si instaura un “atipico contratto a prestazioni corrispettive“, dal quale insorgono a carico del medico e dell’ente effetti protettivi nei confronti del paziente. La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente discende direttamente dall’art. 1218 c.c. per l’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari, mentre il medico risponde in via extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale direttamente con il paziente.
In materia di ripartizione dell’onere probatorio, il Tribunale richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, nei giudizi risarcitori di responsabilità medica, trova applicazione la regola di cui all’art. 1218 c.c. In base a tale principio, il paziente danneggiato è chiamato a provare il fatto costitutivo (contratto o contatto sociale) e il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno subito, mentre spetta al medico o alla struttura sanitaria dimostrare che l’inadempimento non è loro imputabile o che, nonostante la corretta esecuzione della prestazione, il danno è stato causato da un evento imprevedibile o inevitabile.
Particolarmente rilevante è il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 4864/2021, che ha ribadito i principi in materia di onere della prova nelle cause di responsabilità medica, nonché alle sentenze n. 12274/2011 e n. 18392/2017 della terza sezione civile della Suprema Corte. Il Tribunale sottolinea inoltre l’importanza del concetto di “causalità materiale“, richiamando la giurisprudenza di legittimità (sentenze n. 8461/2019, n. 6698/2018, n. 576/2008, n. 16123/2010 e n. 12686/2011) secondo cui, nel giudizio civile, il nesso causale va accertato secondo la regola della “preponderanza dell’evidenza” o del “più probabile che non“, a differenza del processo penale dove vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio“.
