Lesione esofagea in intervento evitabile: ASL condannata per morte anticipata e chemioterapia negata โ€“ Tribunale di Teramo 2025

La responsabilitร  medica per morte anticipata di un paziente oncologico rappresenta uno degli ambiti piรน delicati e complessi del diritto sanitario. Quando un errore chirurgico non solo compromette le condizioni cliniche del malato, ma gli preclude anche lโ€™accesso alle cure necessarie, accelerando cosรฌ il decorso verso un esito giร  infausto, si pongono questioni giuridiche di estrema rilevanza sotto il profilo sia della responsabilitร  contrattuale della struttura sanitaria, sia del risarcimento dei danni spettanti ai familiari.

Una recente pronuncia del Tribunale di Teramo del 2025 ha affrontato proprio questa drammatica situazione. La vicenda riguarda un paziente affetto da microcitoma polmonare in stadio avanzato, ricoverato presso una struttura ospedaliera pubblica per accertamenti diagnostici. Durante lโ€™esecuzione di una biopsia mediante videotoracoscopia, i sanitari provocarono una lesione della parete esofagea che, secondo lโ€™indagine peritale disposta dal giudice, si rivelรฒ lโ€™evento scatenante di una catena di complicanze drammatiche.

La lesione iatrogena non si risolse con la sutura effettuata in sede operatoria, ma evolvรจ in una fistola esofago-pleurica accompagnata da infezioni plurime, pneumotorace e progressivo deterioramento delle condizioni generali. Il quadro clinico si aggravรฒ ulteriormente per lโ€™omessa richiesta di una consulenza infettivologica specialistica, nonostante la presenza di ripetuti episodi febbrili che avrebbero dovuto allertare lโ€™รฉquipe medica. La conseguenza piรน grave fu che il paziente, giร  debilitato dalla patologia neoplastica di base, divenne talmente compromesso dalle complicanze da non poter piรน essere sottoposto alla chemioterapia palliativa, unica terapia indicata per quel tipo di tumore.

Gli eredi del paziente deceduto hanno quindi promosso azione risarcitoria nei confronti dellโ€™azienda sanitaria, chiedendo il riconoscimento dei danni sia iure hereditatis (quali successori del defunto) sia iure proprio (per la perdita del rapporto parentale). La struttura convenuta ha contestato integralmente le pretese attoree, eccependo tra lโ€™altro la prescrizione delle domande proposte dai congiunti, lโ€™assenza di responsabilitร  medica e la corretta esecuzione dellโ€™intervento secondo le regole dellโ€™arte.

La decisione del Tribunale di Teramo ha affrontato tutte le questioni sollevate dalle parti, pronunciandosi sulla corretta individuazione del dies a quo della prescrizione, sulla sussistenza del nesso causale tra le condotte sanitarie e lโ€™evento morte, sulla configurabilitร  di un danno da perdita anticipata della vita anzichรฉ di un semplice danno da perdita di chances, e sulla quantificazione delle diverse voci di danno risarcibile. Lโ€™esito del giudizio ha visto lโ€™accoglimento parziale delle domande attoree, con la condanna della struttura sanitaria al risarcimento integrale dei pregiudizi accertati.

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Avv. Cosimo Montinaro โ€“ segreteria@studiomontinaro.it


INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine dal ricovero di un paziente presso la Divisione di Chirurgia Toracica di un ospedale pubblico abruzzese nel luglio del 2007. Lโ€™uomo, che allโ€™epoca aveva sessantaquattro anni, si era recato alcuni giorni prima presso un altro presidio ospedaliero della regione lamentando dolori ossei persistenti. Gli accertamenti diagnostici eseguiti in quella sede avevano evidenziato la presenza di una massa epatica, sottoposta a biopsia, che aveva mostrato caratteristiche istologiche compatibili con un microcitoma polmonare con metastasi epatiche.

Contestualmente era stata eseguita anche una TAC del torace che aveva rilevato una formazione solida di probabile natura linfonodale a livello sottocarenale. Sulla base di questi riscontri, il paziente veniva trasferito presso la struttura ospedaliera convenuta per ulteriori approfondimenti. Fin da subito emergeva dunque che la diagnosi di microcitoma era giร  stata formulata attraverso lโ€™esame istologico del nodulo epatico e confermata dalle indagini strumentali.

Nonostante la situazione diagnostica fosse giร  sufficientemente delineata, i sanitari del reparto di chirurgia toracica decisero di sottoporre il paziente a un intervento di videotoracoscopia per effettuare biopsie delle formazioni linfonodali mediastiniche. Lโ€™intervento venne eseguito pochi giorni dopo il ricovero, ma non fu preceduto dalla sottoscrizione di alcun modulo di consenso informato da parte del paziente, circostanza questa accertata dallโ€™ausiliare del giudice nel corso dellโ€™istruttoria.

Durante lโ€™esecuzione della procedura chirurgica si verificรฒ un evento avverso di particolare gravitร . I sanitari, nellโ€™effettuare le manovre bioptiche, provocarono una lacerazione della parete esofagea in prossimitร  della zona interessata dalle biopsie. La lesione venne immediatamente riconosciuta dallโ€™รฉquipe operatoria e si procedette alla sutura mediante punti staccati, dopo conversione dellโ€™approccio videotoracoscopico in toracotomia tradizionale. Lโ€™evento venne regolarmente annotato nel verbale operatorio.

Nei giorni successivi allโ€™intervento, il decorso post-operatorio si rivelรฒ tuttโ€™altro che regolare. Il paziente cominciรฒ a manifestare episodi febbrili ripetuti nonostante fosse stata impostata una terapia antibiotica empirica. Vennero quindi eseguiti prelievi ematici per emocoltura che, in prima battuta, risultarono negativi per batteri aerobi, anaerobi e lieviti. Tuttavia, lโ€™esame colturale eseguito da catetere venoso centrale rivelรฒ la presenza di Staphylococcus aureus, mentre lโ€™analisi del liquido pleurico, prelevato dopo il posizionamento di un drenaggio toracico reso necessario dallโ€™insorgenza di uno pneumotorace, evidenziรฒ la presenza sia di Staphylococcus aureus che di Candida albicans.

La situazione clinica continuรฒ a peggiorare progressivamente. Un esofagogramma con mezzo di contrasto, eseguito circa due settimane dopo lโ€™intervento chirurgico, dimostrรฒ in modo inequivocabile la presenza di una breccia parietale sul versante laterale dellโ€™esofago con diffusione distrettuale del mezzo di contrasto. Si era dunque formata una vera e propria fistola esofago-pleurica, complicanza grave che metteva in comunicazione il lume esofageo con la cavitร  pleurica, favorendo il passaggio di materiale infetto e alimentando lo stato settico del paziente.

A questo punto le condizioni generali del malato erano talmente compromesse che si rese necessario un ulteriore intervento chirurgico per confezionare una gastrostomia secondo la tecnica di Witzel, allo scopo di garantire unโ€™alimentazione enterale bypassando lโ€™esofago lesionato. Anche in questo caso, perรฒ, il modulo di consenso firmato dal paziente non riportava con precisione la natura dellโ€™intervento da eseguire nรฉ specificava le eventuali complicanze correlate. Gli esami colturali successivi sul liquido pleurico continuarono a risultare positivi per miceti e altri microrganismi, confermando la persistenza di un grave stato infettivo non adeguatamente controllato.

Un aspetto particolarmente significativo emerso dallโ€™analisi della documentazione clinica riguarda la mancata attivazione di una consulenza infettivologica. Dal diario infermieristico risultava che in piรน occasioni il personale sanitario aveva fatto riferimento alla necessitร  di richiedere un parere specialistico in malattie infettive, data la presenza di febbre persistente e di infezioni plurime documentate dagli esami microbiologici. Tuttavia, tale consulenza non venne mai effettivamente richiesta, privando cosรฌ il paziente di una valutazione esperta che avrebbe potuto guidare una terapia antimicrobica mirata e piรน efficace.

Il progressivo deterioramento delle condizioni cliniche, conseguente alla fistola esofagea, alle infezioni sovrapposte e al quadro settico generale, rese il paziente eccessivamente debilitato. Quando venne richiesta una consulenza oncologica per valutare lโ€™inizio della chemioterapia, unica terapia indicata per il microcitoma polmonare metastatico, lo specialista concluse che le condizioni generali del malato erano talmente compromesse da controindicare la somministrazione di qualsiasi trattamento farmacologico antiblastico. Il paziente era ormai entrato in un circolo vizioso dal quale non fu piรน possibile uscire, e circa due mesi dopo il ricovero iniziale sopragiunse il decesso.


NORMATIVA E PRECEDENTI

La controversia in esame ha imposto al giudice di fare applicazione di un complesso apparato normativo e giurisprudenziale che regola la responsabilitร  sanitaria nelle sue diverse articolazioni. Il quadro normativo di riferimento รจ costituito innanzitutto dalle disposizioni codicistiche in materia di responsabilitร  contrattuale ed extracontrattuale, rispettivamente disciplinate dagli articoli 1218 e 2043 del codice civile.

Lโ€™articolo 1218 c.c. stabilisce il principio generale secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta รจ tenuto al risarcimento del danno, se non prova che lโ€™inadempimento o il ritardo รจ stato determinato da impossibilitร  della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Questa norma rappresenta il fondamento della responsabilitร  contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente, atteso che tra i due soggetti si perfeziona un contratto atipico denominato contratto di spedalitร  o di assistenza sanitaria.

Strettamente connesso allโ€™articolo 1218 c.c. รจ lโ€™articolo 1228 c.c., che disciplina la responsabilitร  per fatto degli ausiliari. Secondo questa disposizione, il debitore che si avvale dellโ€™opera di terzi nellโ€™adempimento della propria obbligazione risponde dei loro atti come dei propri. Nel caso della responsabilitร  sanitaria, ciรฒ significa che la struttura ospedaliera risponde dei fatti colposi commessi dai medici e dagli altri professionisti di cui si avvale, anche se questi non sono dipendenti ma solo convenzionati.

Sul versante della responsabilitร  extracontrattuale, trova applicazione lโ€™articolo 2043 c.c., che impone a chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto per dolo o colpa di risarcire il pregiudizio. Questa norma costituisce il fondamento delle pretese risarcitorie avanzate dai congiunti della vittima primaria che agiscano iure proprio per il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto tali soggetti non sono parti del contratto di spedalitร  e pertanto non possono invocare la responsabilitร  contrattuale.

In materia di prescrizione, assumono rilievo gli articoli 2946 c.c. e 2947 c.c., che fissano rispettivamente in dieci anni il termine ordinario di prescrizione dei diritti e in cinque anni quello abbreviato per i diritti al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che le azioni proposte iure hereditatis sono soggette alla prescrizione decennale, mentre quelle promosse dai congiunti iure proprio sottostanno alla prescrizione quinquennale.

Fondamentale รจ poi lโ€™articolo 1226 c.c. in tema di valutazione equitativa del danno, norma che consente al giudice di liquidare il pregiudizio sulla base di una stima equitativa quando risulta impossibile o estremamente difficile la prova del danno nel suo preciso ammontare. Tale disposizione trova ampia applicazione nella quantificazione del danno biologico e del danno da perdita del rapporto parentale.

Sul piano della legislazione speciale, assume particolare rilievo la legge 8 marzo 2017, n. 24, comunemente nota come legge Gelli-Bianco, che ha introdotto una disciplina organica della responsabilitร  medica. Lโ€™articolo 7, comma 1, di questa legge ha espressamente recepito il principio giurisprudenziale secondo cui โ€œla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nellโ€™adempimento della propria obbligazione, si avvalga dellโ€™opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchรฉ non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colposeโ€.

Rilevante รจ anche lโ€™articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la cosiddetta legge Balduzzi. Questa disposizione ha introdotto un elemento di particolare interesse stabilendo che lโ€™esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivitร  si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunitร  scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. La Cassazione ha tuttavia chiarito che tale previsione non incide sul regime della responsabilitร  civile, che continua ad essere governata dai principi ordinari.

Sul piano giurisprudenziale, la sentenza del Tribunale di Teramo richiama e fa propri numerosi principi consolidati dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilitร  sanitaria. Tra le pronunce citate assume particolare rilievo la sentenza n. 8826 del 13 luglio 2007, che ha definitivamente affermato la natura contrattuale del rapporto tra paziente e struttura ospedaliera, anche quando si tratti di struttura pubblica, qualificando tale rapporto come contratto atipico di spedalitร  che si perfeziona per facta concludentia con la semplice accettazione del paziente presso la struttura.

Fondamentale รจ poi la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9556 del 2002, che ha delineato il sistema di riparto dellโ€™onere probatorio nella responsabilitร  contrattuale da prestazione sanitaria. Secondo questo orientamento, il paziente deve provare il contratto, lโ€™aggravamento della situazione patologica o lโ€™insorgenza di nuove patologie e il nesso di causalitร  tra lโ€™intervento e lโ€™evento dannoso, mentre la struttura deve dimostrare che lโ€™impossibilitร  di adempiere รจ derivata da causa a sรฉ non imputabile.

Con specifico riferimento alla responsabilitร  per fatto degli ausiliari, la Corte ha costantemente ribadito che รจ sufficiente la sussistenza di un nesso di occasionalitร  necessaria tra lโ€™operato del medico e lโ€™obbligo della struttura, non essendo richiesta alcuna ulteriore valutazione sulla scelta o sul controllo dellโ€™ausiliario. Questo principio รจ stato riaffermato, tra le molte, dalla sentenza n. 6243 del 2015.

In tema di quantificazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimitร  ha piรน volte riconosciuto alle Tabelle elaborate dallโ€™Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano la valenza di parametro di conformitร  della valutazione equitativa, in applicazione del principio di uniformitร  di trattamento derivante dallโ€™articolo 3 della Costituzione. Le sentenze n. 19506 del 2024 e n. 20287 del 2019 hanno ribadito questo orientamento, pur riconoscendo al giudice di merito la possibilitร  di discostarsi dalle tabelle purchรฉ con adeguata motivazione.


DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Teramo ha accolto parzialmente le domande proposte dalle parti attrici, condannando la struttura sanitaria al risarcimento dei danni sia iure hereditatis che iure proprio, ma respingendo alcune specifiche voci di danno per difetto di prova. La decisione si articola in diversi passaggi argomentativi di notevole interesse sotto il profilo tecnico-giuridico.

In via preliminare, il giudice ha esaminato lโ€™eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in relazione alle domande proposte dai congiunti iure proprio. La struttura sosteneva che, essendo decorsi piรน di cinque anni dalla morte del paziente, le pretese risarcitorie dei familiari fossero ormai precluse. Il Tribunale ha rigettato lโ€™eccezione, ritenendo che il dies a quo della prescrizione non dovesse essere individuato nรฉ nella data dellโ€™intervento chirurgico nรฉ in quella del decesso, bensรฌ nel momento in cui gli eredi avevano acquisito effettiva conoscenza del danno ingiusto attraverso la consegna della cartella clinica.

Secondo il giudice, รจ infatti da tale momento che i familiari hanno potuto ricostruire la vicenda sanitaria e percepire oggettivamente il collegamento tra il decesso del congiunto e lโ€™ipotizzato inadempimento della struttura. Il termine prescrizionale รจ stato poi interrotto per ben tre volte: con la richiesta di risarcimento inviata tramite posta elettronica certificata, con lโ€™iscrizione a ruolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo e infine con la notifica dellโ€™atto di citazione nel giudizio di merito.