🔍 PUNTI CHIAVE
⚖️ Principio chiave: Delibera assembleare che addebita spese legali a condomino-controparte processuale è nulla per impossibilità giuridica oggetto e difetto assoluto attribuzioni, attesa separazione naturale posizioni processuali tra condominio e condomino in lite con interessi contrapposti
- ◈Impugnazione delibere nulle non soggetta termini decadenza art. 1137 co. 2 cc, mediazione obbligatoria senza limiti temporali
- ◈Ripartizione spese legali giudizio segue criterio generale pro quota art. 1123 co. 1 cc, non applicabile criterio speciale uso/utilità
- ◈Deroga criteri legali ripartizione spese richiede unanimità condomini, delibera maggioranza nulla per difetto assoluto attribuzioni
- ◈Distinzione nullità/annullabilità delibere: nullità per impossibilità oggetto/difetto attribuzioni, annullabilità per vizi formali meno gravi
INTRODUZIONE
Il Tribunale di Bari affronta una questione di rilevanza sistematica in materia di delibere condominiali: la nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto della delibera assembleare che addebita le spese legali sostenute dal condominio anche al condomino che ha rivestito la qualità di controparte processuale nel giudizio, risultando poi vittorioso. La pronuncia del 2026 riforma la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per tardività, chiarendo che quando la delibera è affetta da nullità non operano i termini di decadenza previsti dall’art. 1137 co. 2 c.c., potendo l’impugnazione essere proposta in qualsiasi tempo.
La vicenda trae origine da un allagamento di locali di proprietà di una condomina causato dalla rottura della fogna orizzontale condominiale nel gennaio 2012. Il condominio aveva provveduto alla sostituzione del tronco danneggiato e al recupero delle parti comuni ma non aveva riparato i danni ai locali della proprietaria, la quale aveva quindi instaurato un accertamento tecnico preventivo seguito da giudizio di merito conclusosi con sentenza del 2015 che condannava il condominio al risarcimento dei danni. Il difensore nominato dal condominio per resistere in giudizio aveva quindi richiesto il pagamento dei propri compensi professionali, suddivisi in un acconto e un saldo, che il condominio aveva deliberato di ripartire tra i condomini includendo anche la proprietaria dei locali danneggiati che era stata controparte vittoriosa nel giudizio.
La condomina impugnava le delibere di ripartizione delle spese legali deducendo la loro nullità sia perché le spese non potevano essere addebitate a chi era risultato controparte vittoriosa nel giudizio, sia perché il criterio di ripartizione approvato dall’assemblea a maggioranza – che imputava le spese solo ai proprietari delle unità immobiliari servite dal tronco fognario danneggiato – costituiva deroga ai criteri legali richiedente l’unanimità dei consensi. Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’impugnazione ritenendo decorso il termine di trenta giorni dall’assemblea, atteso che la condomina aveva sì promosso la mediazione obbligatoria entro il termine ma la comunicazione all’amministratore da parte dell’organismo era pervenuta oltre il termine decadenziale.
Il Tribunale, investito dell’appello, riforma integralmente la sentenza di primo grado chiarendo che i vizi dedotti integrano ipotesi di nullità della delibera per impossibilità giuridica dell’oggetto e difetto assoluto di attribuzioni dell’assemblea. Conseguentemente, l’impugnazione non è soggetta ai termini di decadenza previsti per le delibere meramente annullabili, potendo essere proposta in qualsiasi tempo. Il Collegio valorizza la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha chiarito il criterio distintivo tra nullità e annullabilità delle delibere condominiali, affermando che la nullità si configura nelle ipotesi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell’oggetto in senso materiale o giuridico, contenuto illecito contrario a norme imperative.
Nel caso concreto, il Tribunale evidenzia che quando il condominio è in lite con un condomino si determina una naturale separazione delle posizioni processuali, dovendo ciascuna parte sostenere le spese necessarie per il perseguimento delle proprie ragioni contrapposte, salva la pronuncia sulla soccombenza. L’assemblea che delibera l’addebito delle spese legali anche al condomino-controparte adotta una delibera che esula completamente dalle proprie attribuzioni, essendo affetta da impossibilità giuridica dell’oggetto per difetto assoluto di attribuzioni. Inoltre, il criterio di ripartizione che imputa le spese solo ad alcuni condomini in deroga al criterio generale pro quota costituisce modifica dei criteri legali richiedente l’unanimità, risultando nullo se approvato a maggioranza.
PRINCIPI DI DIRITTO TRATTATI E RISOLTI
1. Nullità delibera condominiale per impossibilità giuridica oggetto quando addebita spese legali a condomino-controparte processuale
Il Tribunale afferma che la delibera assembleare che ripartisce le spese legali sostenute dal condominio per difendersi in un giudizio anche nei confronti del condomino che ha rivestito la qualità di controparte processuale è nulla per impossibilità giuridica dell’oggetto e difetto assoluto di attribuzioni dell’assemblea. Il principio si fonda sulla separazione naturale delle posizioni processuali che si determina quando il condominio e un condomino sono in lite tra loro con interessi contrapposti, dovendo ciascuna parte sostenere le proprie spese processuali secondo i principi ordinari della soccombenza.
Il Giudice chiarisce che “nel caso di controversia tra uno o più condomini e il condominio da cui consegua un conflitto giudiziario (o stragiudiziale), non trova applicazione per le parti controverse, in materia di spese, l’art. 1132 c.c., che pone a carico del condomino dissenziente l’onere di manifestare il proprio dissenso con atto notificato all’amministratore. Nella specie, difatti, il condominio si scinde in due parti, ognuna delle quali del tutto separata dall’altra, di modo che le spese sostenute dal condominio in ragione della controversia non possono essere addebitate anche ai condomini titolari dell’interesse contrapposto se non in ragione della soccombenza. Di tal che la relativa delibera assembleare che ripartisca le spese anche tra questi condomini è nulla per impossibilità dell’oggetto”.
La soluzione adottata valorizza la circostanza che nel processo civile la ripartizione delle spese è legata al concetto di parte in senso processuale, essendo rimessa alla regola generale secondo cui i costi del giudizio vengono addebitati al soccombente secondo la liquidazione operata dal giudice ex art. 91 c.p.c. Nella controversia contro il condominio, il condomino non agisce anche contro sé stesso in qualità di appartenente al condominio, ma si separa in ragione dell’interesse di cui è portatore configurando una parte processuale contrapposta. La pronuncia esclude quindi l’applicabilità dell’art. 1132 c.c., essendo tale risultato fisiologicamente assicurato attraverso la separazione delle posizioni assunte nel processo.
2. Impugnazione delibere nulle non soggetta a termini decadenza art. 1137 co. 2 cc, mediazione obbligatoria senza limiti temporali
Il Collegio chiarisce che quando la delibera assembleare è affetta da nullità per uno dei vizi tassativamente previsti (mancanza elementi costitutivi, impossibilità oggetto, contenuto illecito), la relativa impugnazione non è soggetta ai termini di decadenza previsti dall’art. 1137 co. 2 c.c. per le delibere meramente annullabili, potendo essere proposta da chiunque vi abbia interesse in qualsiasi tempo e potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice. Conseguentemente, anche il procedimento di mediazione obbligatoria previsto quale condizione di procedibilità dall’art. 5 d.lgs. 28/2010 non è assoggettato ai termini decadenziali.
Nella motivazione si legge: “ai fini della impugnazione della delibera condominiale per motivi di nullità non sono previsti termini di decadenza, potendo, in tal guisa, essere presentata da chiunque vi abbia interesse ed in qualsiasi tempo, oltre ad essere rilevata d’ufficio dal giudice. Gli effetti di tale regime giuridico per le ipotesi di nullità, tipiche ed eccezionali, si estendono, perciò, anche al relativo procedimento obbligatorio: ed invero, se per un verso, rimane fermo l’obbligo in capo al condomino che intende impugnare la delibera assembleare di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria in quanto condizione di procedibilità dell’azione giudiziale ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, per altro verso, tale obbligo non è soggetto ai termini di decadenza di cui all’art. 1137, co. 2, c.c., essendo anch’esso assoggettato alla disciplina prevista in tema di nullità”.
Il principio risolve la questione sollevata dal Giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione ritenendo che, pur essendo stata promossa la mediazione entro i trenta giorni dall’assemblea, la comunicazione al condominio da parte dell’organismo era pervenuta oltre il termine decadenziale. Il Tribunale chiarisce che tale valutazione presuppone erroneamente l’applicabilità dei termini di decadenza, mentre quando la delibera è nulla la mediazione può essere avviata in qualsiasi tempo. Resta fermo l’onere di esperire comunque la mediazione quale condizione di procedibilità, ma senza vincoli temporali.
3. Distinzione nullità annullabilità delibere condominiali: nullità per impossibilità oggetto difetto attribuzioni, annullabilità per vizi formali
La pronuncia applica il criterio distintivo tra nullità e annullabilità delle delibere condominiali enucleato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9839/2021, secondo cui l’azione di annullamento costituisce la regola generale mentre la nullità ha estensione residuale limitata ai casi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell’oggetto in senso materiale o giuridico, contenuto illecito contrario a norme imperative ordine pubblico o buon costume.
Il Tribunale richiama testualmente le Sezioni Unite: “sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio di dette attribuzioni assembleari”.
La soluzione valorizza la duplice connotazione patologica della nullità, concepita tanto come strumento di reazione alla deficienza strutturale dell’atto quanto come strumento di controllo normativo destinato a negare tutela agli interessi in contrasto con i valori fondamentali dell’ordinamento. Il Collegio distingue tra difetto assoluto di attribuzioni (manca l’an del potere, delibera nulla) e cattivo esercizio del potere nell’ambito delle proprie attribuzioni (vizio nel quomodo, delibera annullabile). La pronuncia afferma che l’assemblea può occuparsi solo della gestione dei beni e servizi comuni, risultando nulle le deliberazioni che perseguano finalità extracondominiali o si occupino di beni di proprietà esclusiva.
4. Ripartizione spese legali giudizio segue criterio generale pro quota art. 1123 co. 1 cc, non applicabile criterio speciale uso utilità
Il Tribunale chiarisce che le spese legali sostenute dal condominio per difendersi in un giudizio devono essere ripartite tra tutti i condomini secondo il criterio generale proporzionale al valore della proprietà ex art. 1123 co. 1 c.c., non essendo applicabile il criterio speciale proporzionale all’uso o all’utilità previsto dal comma 3 della medesima norma. Il principio si fonda sulla circostanza che l’ambito applicativo del criterio speciale è circoscritto ai costi di manutenzione delle opere comuni e non si estende alle spese legali sostenute per la difesa dell’ente.
Nella motivazione si legge: “l’art. 1223 c.c., nel sancire le regole applicabili in tema di ripartizione delle spese condominiali necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, prevede un duplice ordine di criteri: uno generale, proporzionato al valore della proprietà di ciascuno dei condomini, ed uno, speciale, proporzionato all’uso o alla utilità che ciascun condomino o gruppo di condomini trae dal bene oggetto di manutenzione. Ne segue, perciò, che l’ambito di applicazione del criterio ‘speciale’ è circoscritto ad una particolare tipologia di spesa, ossia quella relativa ai ‘costi di manutenzione’ delle opere comuni e non anche alle spese legali sostenute dall’ente condominiale per la sua difesa all’interno di un giudizio che l’ha visto coinvolto”.
Il Collegio evidenzia che rispetto alle spese legali torna ad operare il criterio di riparto generale pro quota, atteso che la difesa è stata spiegata in favore di tutti i condomini ex art. 1131 c.c., e che soltanto l’eventuale dissenso espresso ex art. 1132 c.c. vale ad esonerare il condomino dissenziente dal pagamento delle spese legali. Nel caso concreto, deliberando di imputare le spese solo ai proprietari delle unità immobiliari servite dal tronco fognario danneggiato, il condominio ha fatto malgoverno del criterio legale estendendone l’applicazione a fattispecie non sussumibile nella disposizione normativa.
5. Deroga criteri legali ripartizione spese condominiali richiede unanimità condomini, delibera maggioranza nulla per difetto assoluto attribuzioni
La pronuncia afferma che quando l’assemblea intende derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali previsti dall’art. 1123 c.c., tale deliberazione richiede il consenso unanime di tutti i condomini, risultando nulla se approvata a maggioranza per difetto assoluto di attribuzioni dell’assemblea. Il principio si fonda sulla natura dispositiva e derogabile dell’art. 1123 c.c., che lascia ai condomini la possibilità di adottare all’unanimità diversi criteri mediante regolamento condominiale, delibera assembleare o accordo scritto sottoscritto da tutti.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata: “è affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ed ancorché abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c.) la delibera dell’assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell’interesse comune. Ciò perché eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca”.
La soluzione valorizza il principio recentemente ribadito dalla Cassazione secondo cui “In tema di ripartizione delle spese condominiali, le attribuzioni dell’assemblea non comprendono il potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli previsti ex lege; ne deriva che la deliberazione che stabilisca, a maggioranza, di modificare, in astratto e pro futuro, i criteri legali è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzioni dell’assemblea”. Nel caso concreto, il criterio prescelto oltre a non essere applicabile alle spese legali necessitava dell’approvazione all’unanimità, risultando illegittimo l’addebito operato in capo solo ad alcuni condomini.
6. Separazione naturale posizioni processuali condominio condomino in lite con interessi contrapposti esclude applicazione art. 1132 cc
Il Collegio chiarisce che quando il condominio e un condomino sono in lite tra loro con interessi contrapposti si determina una separazione naturale e fisiologica delle posizioni processuali, dovendo ciascuna parte sostenere le spese necessarie per il perseguimento delle proprie ragioni secondo i principi ordinari del processo civile, senza necessità di invocare l’ipotesi eccezionale dell’art. 1132 c.c. che richiede manifestazione di dissenso preventivo. Il principio si fonda sulla circostanza che nella controversia contro il condominio il condomino non agisce anche contro sé stesso ma configura parte processuale contrapposta.
Nella motivazione si legge: “per escludere il condomino, controparte processuale, dalla ripartizione delle spese del giudizio, non è necessario invocare l’ipotesi eccezionale di cui all’art. 1132 c.c., in quanto tale risultato è fisiologicamente assicurato attraverso la separazione delle posizioni assunte nel processo a cui fanno capo interessi contrapposti; dunque, la ripartizione delle spese processuali, addebitate ad una delle parti in caso di soccombenza ovvero distribuite tra le stesse in caso di compensazione, segue criteri distinti rispetto al motivo sotteso al giudizio”.
La pronuncia valorizza il principio secondo cui nel processo civile la ripartizione delle spese è legata al concetto di parte in senso processuale, essendo rimessa alla regola generale per cui i costi del giudizio vengono addebitati al soccombente. Il Tribunale evidenzia come ciascuna parte persegua interessi opposti con riferimento alle specifiche ragioni avanzate, avendo l’onere di sostenere le spese processuali necessarie salva la pronuncia sulla soccombenza. La delibera che addebita le spese anche al condomino-controparte si pone in contrasto con tale principio risultando nulla per difetto assoluto di attribuzioni.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
Una condomina, proprietaria di un locale seminterrato costituito da due piccoli vani e di altri due appartamenti all’interno di un condominio in provincia pugliese, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile la sua impugnazione di delibere assembleari per decorrenza del termine. La vicenda traeva origine da un allagamento dei locali di proprietà verificatosi nel gennaio 2012 a seguito della rottura della fogna orizzontale condominiale. Il condominio aveva provveduto alla sostituzione totale del tronco danneggiato e al recupero degli intonaci delle murature perimetrali e alla rifacimento dell’intera pavimentazione dell’androne, ma non aveva riparato i danni da ammaloramento dell’intonaco e delle pareti dei locali della proprietaria dovuti a imbibizioni del terreno sottostante.
La proprietaria aveva quindi instaurato dapprima un procedimento per accertamento tecnico preventivo seguito da giudizio di merito all’esito del quale, con sentenza depositata nel settembre 2015, il condominio e la compagnia assicurativa chiamata in causa venivano condannati al risarcimento del danno subito. Il difensore nominato dal condominio per resistere in entrambi i giudizi aveva quindi richiesto il pagamento dei propri compensi professionali mediante fattura del 2013 avente ad oggetto un acconto e preavviso di parcella del 2015 per l’importo residuo. Il primo importo era già stato addebitato alla proprietaria con il bilancio 2013 approvato a maggioranza nella misura di circa duecento euro e dalla medesima indebitamente pagato.
Il secondo importo era stato dapprima conteggiato nel rendiconto consuntivo dell’anno 2015 e poi, a seguito delle contestazioni avanzate nel corso dell’assemblea del luglio 2016, eliminato con la successiva delibera dell’ottobre 2016 che aveva annullato la precedente deliberazione proponendo un nuovo criterio di ripartizione delle spese tra i soli condomini della montante verticale servita dal tronco fognario danneggiato. Tale criterio veniva successivamente approvato con delibera assembleare del novembre 2016 nonostante le contestazioni sollevate dalla proprietaria che evidenziava come non fosse vero che la montante danneggiante fosse quella indicata e soprattutto che essendo stata controparte nella causa contro il condominio non potevano esserle addebitate le competenze e spese di difesa del condominio.
Stante l’esito negativo dell’esperita mediazione obbligatoria, la proprietaria agiva in giudizio chiedendo l’accertamento della nullità della delibera del novembre 2016 per errata determinazione del criterio di ripartizione delle spese legali, nonché la declaratoria di nullità anche incidenter tantum della delibera del marzo 2015 che aveva approvato il bilancio 2013 nella parte relativa alle spese legali addebitate per la quota di sua pertinenza. Il condominio si costituiva eccependo in via preliminare l’intervenuta decadenza dall’impugnativa per decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 co. 2 c.c. e art. 5 co. 6 d.lgs. 28/2010. Nel merito instava per il rigetto della domanda ritenendo legittimo il criterio di ripartizione approvato attesa la titolarità in capo alla proprietaria oltre del locale danneggiato anche di altri due immobili.
Il Giudice di Pace dichiarava l’inammissibilità della domanda ritenendo che, pur avendo la proprietaria promosso la mediazione obbligatoria nel termine di trenta giorni dall’assemblea, la comunicazione al condominio da parte dell’organismo era pervenuta ben oltre il termine decadenziale. Secondo il primo giudice, l’effetto impeditivo della decadenza era legato al compimento dell’attività necessaria da parte del soggetto onerato senza demandare a terzi tale onere, sicché l’istante aveva l’onere di rendere edotta la controparte della manifesta intenzione di opporsi alla deliberazione mediante comunicazione dell’avvio del procedimento o anche promuovendo direttamente il giudizio. La sentenza condannava la proprietaria al pagamento delle spese processuali.
La proprietaria proponeva quindi appello deducendo omessa ed erronea motivazione su punto decisivo relativo alla mancata qualificazione di nullità delle delibere impugnate con conseguente errata applicazione dell’art. 1137 co. 2 c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 1 d.lgs. 28/2010. Instava per la declaratoria di nullità della delibera del novembre 2016 per impossibilità dell’oggetto essendo errata la determinazione del criterio di ripartizione delle spese, nonché per la declaratoria di nullità anche incidentale della delibera del marzo 2015, con condanna del condominio alla restituzione dell’importo indebitamente versato e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Il condominio si costituiva anche in appello sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.
Il Tribunale, dopo una serie di rinvii, introitava la causa in decisione senza assegnazione dei termini considerata l’iscrizione risalente e le esigenze di raggiungimento degli obiettivi PNRR. All’esito dell’esame, accoglieva parzialmente l’appello riformando la sentenza di primo grado e dichiarando la nullità della deliberazione assembleare del novembre 2016 per impossibilità dell’oggetto, nella parte in cui aveva deliberato la ripartizione delle spese legali relative al compenso del difensore nominato nel processo. Il Collegio condannava il condominio al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore della proprietaria, respingendo invece la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per mancata allegazione degli elementi necessari.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La disciplina delle deliberazioni condominiali è contenuta negli artt. 1135 e ss. c.c., che individuano le competenze dell’assemblea quale organo deliberativo della collettività condominiale. L’art. 1135 c.c. attribuisce all’assemblea il potere di approvare il preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e la relativa ripartizione tra i condomini, di approvare il rendiconto annuale dell’amministratore e l’imputazione ad ogni condomino delle spese, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell’edificio. Le attribuzioni indicate hanno carattere meramente esemplificativo, potendo l’assemblea adottare qualunque provvedimento destinato alla gestione delle cose e dei servizi comuni, senza poter perseguire finalità extracondominiali né occuparsi di beni di proprietà esclusiva.
L’art. 1123 c.c. stabilisce i criteri di ripartizione delle spese condominiali, prevedendo che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Tale norma ha carattere dispositivo e derogabile, lasciando ai condomini la possibilità di adottare all’unanimità diversi criteri mediante regolamento condominiale, delibera assembleare o accordo scritto. Il comma 3 prevede un criterio speciale secondo cui se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
L’art. 1131 c.c. disciplina la rappresentanza processuale del condominio, stabilendo che quando si devono eseguire lavori o deliberare atti che eccedono le ordinarie attribuzioni dell’amministratore o comunque in tutti i casi in cui occorre nominare un rappresentante del condominio la convocazione dell’assemblea è obbligatoria. L’art. 1132 c.c. prevede l’ipotesi eccezionale del condomino dissenziente, stabilendo che le norme degli articoli precedenti non si applicano ai condomini che abbiano manifestato il loro dissenso rispetto alle deliberazioni dell’assemblea con atto notificato all’amministratore. La giurisprudenza ha chiarito che tale norma non si applica quando il condominio e il condomino sono parti contrapposte in un giudizio.
L’art. 1137 c.c., come modificato dall’art. 15 della legge n. 220/2012, disciplina l’impugnazione delle delibere stabilendo che esse possono essere impugnate dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti se contrarie alla legge o al regolamento di condominio. L’impugnazione deve essere proposta entro trenta giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti, e dalla data di comunicazione per gli assenti. Il successivo art. 1138 c.c. prevede che quando il numero dei condomini è superiore a dieci deve essere formato un regolamento contenente le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese.
L’art. 1418 c.c. disciplina la nullità del contratto, stabilendo che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, quando manca uno degli elementi essenziali, quando la causa è illecita, quando l’oggetto è impossibile o illecito o comunque per mancanza di qualsiasi altro requisito stabilito dalla legge. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, non essendo soggetta a termini di prescrizione salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. L’art. 2909 c.c. prevede l’efficacia del giudicato stabilendo che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.
