Contratto di spedalità con effetti protettivi a favore del nascituro e del padre – Tribunale di Avellino 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità sanitaria – Contratti di spedalità
  • Oggetto: Scambio neonati – Effetti protettivi del contratto a favore di terzi
  • Normativa: art. 1218 c.c., art. 1228 c.c., art. 2049 c.c., art. 7 L. 24/2017, art. 139 D.Lgs. 209/2005
  • Giurisprudenza conforme: Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741; Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2019, n. 10812; Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2020, n. 14615; Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2024, ord. n. 17113
  • Parole chiave: contratto spedalità, effetti protettivi terzi, nascituro, responsabilità struttura sanitaria, scambio neonati

Il contratto di spedalità stipulato dalla gestante con la struttura sanitaria riverbera effetti protettivi anche a favore del nascituro e del padre, legittimandoli ad agire per responsabilità contrattuale in caso di inadempimento. Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 2026, ha accolto la domanda risarcitoria dei genitori e della minore a seguito dello scambio di neonati avvenuto nell’anno 2017 presso una clinica privata. La pronuncia afferma che il contratto concluso tra la partoriente e la struttura ospedaliera obbliga quest’ultima non solo a prestare cure alla gestante, ma anche ad effettuare con diligenza tutte le prestazioni necessarie al feto e al neonato, garantendone la nascita ed evitando qualsiasi possibile danno. Il giudice ha condannato la struttura al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai genitori e al rimborso delle spese processuali, escludendo qualsiasi concorso di colpa delle parti danneggiate.

Massima

“Nel peculiare caso della gestione sanitaria della gravidanza, si è detto che tra la gestante e la struttura ospedaliera si instaura un contratto di spedalità, con cui l’ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto ed al neonato, sì da garantirne la nascita evitandogli – nei limiti consentiti dalla scienza – qualsiasi possibile danno. Detto contratto, intercorso tra la partoriente e l’ente ospedaliero, è stato chiarito, si atteggia come contratto con effetti protettivi a favore di terzo nei confronti del nato, ancorché le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita; ne consegue che il soggetto che, con la nascita, acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l’inadempimento delle obbligazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia di un suo specifico interesse […] Ci si è invero spinti ad affermare anche che Il contratto stipulato tra la gestante e la struttura sanitaria riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio del nascituro e del padre i quali in caso di inadempimento, sono perciò legittimati ad agire per il risarcimento del danno […] Gli effetti del contratto debbono essere individuati avendo riguardo anche alla sua funzione sociale, e tenendo conto che la Costituzione antepone anche in materia contrattuale, gli interessi della persona a quelli patrimoniali. Ne consegue che il contratto stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del concepito e del di lui padre, i quali in caso di inadempimento, sono perciò legittimati ad agire per il risarcimento del danno […] Pertanto, benché nella specie l’obbligazione rimasta inadempiuta come infra si chiarirà non sia quella principale, professionale medica in senso stretto, di assistere la gestante durante il parto con diligenza e perizia assicurando l’evento della nascita senza danni per il feto e la partoriente, ma quella accessoria, successiva al parto e strettamente conseguenziale a questo, di consegna alla madre del neonato partorito, è evidente che anche rispetto a questa prestazione operino gli effetti protettivi del contratto concluso dalla gestante con la struttura ospedaliera, atteso che l’interesse del quale tali terzi sono portatori, leso nella vicenda in parola, è senza dubbio intimamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale, che non può prescindere dalla tutela altresì del complesso degli interessi familiari coinvolti nella vicenda, e dunque suscettibili di essere incisi dall’eventuale inadempimento contrattuale […] Quanto al riparto dell’onus probandi per l’effetto operante, giova precisare come la giurisprudenza, a seguito della nota pronuncia a Sezioni Unite n. 13533/2001 in tema di riparto dell’onere della prova in materia di inadempimento e/o inesatto adempimento contrattuale, abbia espressamente sancito la necessità di fare applicazione dei principi ivi enunciati anche in ambito sanitario,”