Nullità del licenziamento del padre lavoratore entro l’anno di vita del figlio dopo congedo di paternità obbligatorio – Tribunale Pistoia 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto del lavoro – Licenziamenti individuali
  • Oggetto: Nullità del licenziamento per violazione del divieto ex art. 54 co. 7 D.lgs. 151/2001 – Congedo di paternità obbligatorio
  • Normativa: art. 54 commi 3, 5 e 7 D.lgs. 151/2001, art. 27-bis D.lgs. 151/2001, art. 18 co. 1 L. 300/1970, art. 2112 c.c., direttiva 2001/23/CE
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: congedo paternità, divieto licenziamento, nullità testuale, tutela paternità, cessione ramo azienda

In tema di divieto di licenziamento a tutela della paternità, ai sensi dell’art. 54 comma 7 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, il licenziamento intimato nei confronti del lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio ex art. 27-bis entro l’anno di vita del figlio è radicalmente nullo, trattandosi di nullità operante oggettivamente a condizione che il padre abbia in effetti fruito del congedo, con la sola esclusione delle ipotesi tassativamente previste dal comma 3 dell’art. 54 tra cui non rientra la cessione di ramo d’azienda che non integra la fattispecie di cessazione dell’attività dell’azienda cui il lavoratore è addetto.

Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del febbraio 2026, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato a un lavoratore padre nei cui confronti era stato intimato il recesso poche settimane dopo la nascita della figlia e dopo aver fruito del congedo obbligatorio di paternità. Il giudice ha ritenuto integrata la violazione del divieto di licenziamento sancito dall’art. 54 comma 7 D.lgs. 151/2001, escludendo che la cessione di ramo d’azienda potesse configurare l’ipotesi eccezionale di cessazione dell’attività aziendale idonea a derogare al divieto stesso.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Nozione di trasferimento d’azienda rilevante ai fini dell’art. 2112 c.c. come subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati con continuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale
  • Distinzione tra cessione di ramo d’azienda e cessazione dell’attività ai fini dell’esclusione del divieto di licenziamento ex art. 54 co. 3 lett. b) D.lgs. 151/2001
  • Legittimazione passiva della società cessionaria alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato dalla cedente prima del trasferimento d’azienda
  • Effetto ripristinatorio ex tunc della declaratoria di nullità del licenziamento e trasferimento del rapporto ricostituito in capo al cessionario ex art. 2112 c.c.
  • Responsabilità solidale di cedente e cessionario per le obbligazioni risarcitorie conseguenti al licenziamento nullo in caso di trasferimento d’azienda
  • Tutela reintegratoria piena ex art. 18 commi 1 e 3 L. 300/1970 per nullità del licenziamento in violazione dei divieti a tutela della paternità