Interessi ex art. 1284, c. 4 c.c. inapplicabili alle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito: necessaria domanda specifica โ€“ Cass. civ. 2026

๐Ÿ“Œ LA VICENDA

  • Materia: Responsabilitร  civile โ€“ Risarcimento del danno da sinistro stradale
  • Oggetto: Inapplicabilitร  degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. alle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito (debiti di valore) โ€“ necessitร  di domanda ad hoc
  • Normativa: artt. 1173, 1223, 1224, 1226, 1284 c. 4, 2043, 2054, 2056 c.c.; artt. 91, 92, 112, 132, 360, 366, 376, 380-bis c.p.c.; D.M. 147/2022
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโ€™articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: interessi maggiorati art. 1284 c. 4 c.c., superinteressi, debito di valore, fatto illecito, sinistro stradale

Gli interessi maggiorati previsti dallโ€™art. 1284, comma 4, cod. civ. โ€“ pari al saggio proprio delle transazioni commerciali โ€“ non trovano applicazione alle obbligazioni risarcitorie derivanti da fatto illecito, le quali costituiscono debiti di valore e non obbligazioni pecuniarie ab origine di fonte contrattuale, sicchรฉ la loro liquidazione rimane disciplinata dagli artt. 1223 e 2056 cod. civ., con la conseguenza che la pronuncia di condanna ai cd. superinteressi esige, in ogni caso, la rituale proposizione di apposita e specifica domanda, non potendo essere disposta dโ€™ufficio.

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con lโ€™ordinanza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla danneggiata in un giudizio di risarcimento danni per sinistro stradale, la quale lamentava la mancata liquidazione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma riconosciutale a titolo di danno al veicolo. La Corte ribadisce il principio โ€“ giร  consolidato dopo Cass. SU 2024 โ€“ per cui i superinteressi non costituiscono effetto naturale della condanna risarcitoria: lโ€™obbligazione aquiliana, in quanto debito di valore non liquido e di fonte non contrattuale, si colloca strutturalmente al di fuori del perimetro applicativo dellโ€™art. 1284, comma 4, c.c..


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Oneri di specificitร  e di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione ex art. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c.: necessitร  di critica analitica alla motivazione della sentenza impugnata e trascrizione/localizzazione degli atti pregressi
  • Ammissibilitร  dellโ€™istanza di rimessione alle Sezioni Unite ex art. 376, comma 2, c.p.c. in presenza di questione di massima di particolare importanza
  • Riparto degli oneri probatori in tema di spese di assistenza legale stragiudiziale: allegazione e prova della misura, dei tempi e delle modalitร  dellโ€™esborso
  • Criteri di liquidazione del danno da ritardato adempimento di obbligazione di valore secondo il metodo Cass. SU n. 1712/1995: devalutazione al momento del fatto, rivalutazione annuale, interessi compensativi
  • Regolamento delle spese di lite in caso di soccombenza parziale dellโ€™appellante e limiti del sindacato di legittimitร  sulla quantificazione ex D.M. 147/2022
  • Applicazione dellโ€™art. 96, comma 4, c.p.c. in caso di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.

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ยซGli interessi maggiorati previsti dal quarto comma dellโ€™art. 1284 cod. civ. non trovano applicazione alle obbligazioni risarcitorie derivanti da fatto illecito, le quali costituiscono debiti di valore e non obbligazioni pecuniarie ab origine di fonte contrattuale.

Non puรฒ inoltre essere dimenticato che la obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli โ€œinteressi compensativiโ€ valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilitร  della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra lโ€™evento lesivo e la liquidazione, pregiudizio che va provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato che deve dimostrare il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.

Lโ€™obbligazione, come sopra individuata, si viene dunque a collocare al di fuori della portata applicativa dellโ€™art. 1284 cod. civ. โ€“ disposizione, questa, comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie โ€“ per riferirsi, piuttosto, allโ€™applicazione dellโ€™art. 1223 cod. civ., ed eventualmente dellโ€™art. 1226 cod. civ., in tema di liquidazione equitativa del danno risarcibile.

Sotto il primo profilo, va ricordata la finalitร  deflattiva del contenzioso perseguita dal legislatore al quarto comma dellโ€™art. 1284 cod. civ. con lโ€™adozione degli interessi per le transazioni commerciali, aventi saggio assai piรน elevato degli interessi legali come individuati dal primo comma. La voluntas legis รจ nel senso di colpire lโ€™inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e dunque pattiziamente assunto, mediante lโ€™abuso del processo come mezzo per ostacolare il creditore nella soddisfazione del suo diritto.

Sotto il secondo profilo, lโ€™incipit della proposizione di cui allโ€™art. 1284, comma 4, cod. civ. (โ€œSe le parti non ne hanno determinato la misura โ€ฆ si applica il saggio dโ€™interesse proprio per le transazioni commercialiโ€) riveste la precipua funzione di delimitazione dellโ€™ambito di applicabilitร  della norma, correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie, ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nella pattuizione delle parti e dunque nel contratto.

Per le obbligazioni derivanti da atto illecito โ€“ caso esaminato in questo procedimento โ€“ non รจ ipotizzabile il previo accordo tra le parti, nรฉ in relazione allโ€™an debeatur, dato che rispetto al fatto genetico dellโ€™obbligazione nemmeno รจ ipotizzato od ipotizzabile il suo verificarsi da parte di entrambi i soggetti interessati, nรฉ in relazione al quantum debeatur, ovvero alla conseguenze del fatto illecito che pur si รจ realizzato, dato che, per sua natura, lโ€™obbligazione risarcitoria che scaturisce da fatto illecito non รจ di per sรฉ liquida, dato che sarร  quantificata solo allโ€™esito del giudizio, a mezzo appunto della liquidazione giudiziale.

Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dellโ€™obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per lโ€™operativitร  dellโ€™art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trovi applicazione nellโ€™ipotesi in cui sia dedotta in giudizio unโ€™obbligazione risarcitoria derivante dallโ€™inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria.

Pertanto, come va qui ribadito, la pronuncia di condanna degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, cod. civ., esige la rituale proposizione di una apposita e specifica domandaยป


GIURISPRUDENZA CONFORME:

  • Cass. civ., Sez. Un., 7/05/2024, n. 12449 (principio nomofilattico su superinteressi ex art. 1284 c. 4 c.c.: necessitร  di domanda espressa)
  • Cass. civ., n. 12974/2024 (inammissibilitร  rinvio pregiudiziale sulla medesima questione)
  • Cass. civ., n. 19015/2024 (esclusione superinteressi in sede esecutiva in assenza di accertamento in sede di cognizione)
  • Cass. civ., n. 3499/2025 (condanna agli interessi maggiorati: necessitร  di domanda specifica ed espressa statuizione)
  • Cass. civ., n. 7677/2025 (applicabilitร  art. 1284 c. 4 anche alle obbligazioni restitutorie da nullitร  contrattuale โ€” debiti di valuta)
  • Cass. civ., n. 61/2023 (applicabilitร  art. 1284 c. 4 anche alle obbligazioni da fatto illecito โ€” orientamento qui superato per i debiti di valore)
  • Cass. civ., n. 28036/2025 (inapplicabilitร  art. 1284 c. 4 alle obbligazioni risarcitorie illiquide)
  • Cass. civ., n. 28409/2018; n. 8289/2019; n. 8050/2019; n. 14512/2020 (esclusione superinteressi per debiti di valore)
  • Cass. civ., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712 (liquidazione danno da ritardato adempimento obbligazione di valore)
  • Cass. civ., n. 37798/2022; n. 26202/2022 (obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale come debito di valore)
  • Cass. civ., n. 22478/2018; n. 5202/2025 (inammissibilitร  motivo per cassazione privo di critica analitica)
  • Cass. civ., n. 9860/2025 (limiti sindacato Cassazione su regolamento spese processuali)
  • Cass. civ., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433 (art. 96 c. 4 c.p.c. in caso di decisione conforme a proposta accelerata)

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Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 6698/2026 depositata il 20 marzo 2026