๐ LA VICENDA
- Materia: Responsabilitร civile โ Risarcimento del danno da sinistro stradale
- Oggetto: Inapplicabilitร degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. alle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito (debiti di valore) โ necessitร di domanda ad hoc
- Normativa: artt. 1173, 1223, 1224, 1226, 1284 c. 4, 2043, 2054, 2056 c.c.; artt. 91, 92, 112, 132, 360, 366, 376, 380-bis c.p.c.; D.M. 147/2022
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: interessi maggiorati art. 1284 c. 4 c.c., superinteressi, debito di valore, fatto illecito, sinistro stradale
Gli interessi maggiorati previsti dallโart. 1284, comma 4, cod. civ. โ pari al saggio proprio delle transazioni commerciali โ non trovano applicazione alle obbligazioni risarcitorie derivanti da fatto illecito, le quali costituiscono debiti di valore e non obbligazioni pecuniarie ab origine di fonte contrattuale, sicchรฉ la loro liquidazione rimane disciplinata dagli artt. 1223 e 2056 cod. civ., con la conseguenza che la pronuncia di condanna ai cd. superinteressi esige, in ogni caso, la rituale proposizione di apposita e specifica domanda, non potendo essere disposta dโufficio.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con lโordinanza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla danneggiata in un giudizio di risarcimento danni per sinistro stradale, la quale lamentava la mancata liquidazione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma riconosciutale a titolo di danno al veicolo. La Corte ribadisce il principio โ giร consolidato dopo Cass. SU 2024 โ per cui i superinteressi non costituiscono effetto naturale della condanna risarcitoria: lโobbligazione aquiliana, in quanto debito di valore non liquido e di fonte non contrattuale, si colloca strutturalmente al di fuori del perimetro applicativo dellโart. 1284, comma 4, c.c..
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Oneri di specificitร e di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione ex art. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c.: necessitร di critica analitica alla motivazione della sentenza impugnata e trascrizione/localizzazione degli atti pregressi
- Ammissibilitร dellโistanza di rimessione alle Sezioni Unite ex art. 376, comma 2, c.p.c. in presenza di questione di massima di particolare importanza
- Riparto degli oneri probatori in tema di spese di assistenza legale stragiudiziale: allegazione e prova della misura, dei tempi e delle modalitร dellโesborso
- Criteri di liquidazione del danno da ritardato adempimento di obbligazione di valore secondo il metodo Cass. SU n. 1712/1995: devalutazione al momento del fatto, rivalutazione annuale, interessi compensativi
- Regolamento delle spese di lite in caso di soccombenza parziale dellโappellante e limiti del sindacato di legittimitร sulla quantificazione ex D.M. 147/2022
- Applicazione dellโart. 96, comma 4, c.p.c. in caso di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
<!โzlick-paywallโ>
ยซGli interessi maggiorati previsti dal quarto comma dellโart. 1284 cod. civ. non trovano applicazione alle obbligazioni risarcitorie derivanti da fatto illecito, le quali costituiscono debiti di valore e non obbligazioni pecuniarie ab origine di fonte contrattuale.
Non puรฒ inoltre essere dimenticato che la obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli โinteressi compensativiโ valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilitร della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra lโevento lesivo e la liquidazione, pregiudizio che va provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato che deve dimostrare il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.
Lโobbligazione, come sopra individuata, si viene dunque a collocare al di fuori della portata applicativa dellโart. 1284 cod. civ. โ disposizione, questa, comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie โ per riferirsi, piuttosto, allโapplicazione dellโart. 1223 cod. civ., ed eventualmente dellโart. 1226 cod. civ., in tema di liquidazione equitativa del danno risarcibile.
Sotto il primo profilo, va ricordata la finalitร deflattiva del contenzioso perseguita dal legislatore al quarto comma dellโart. 1284 cod. civ. con lโadozione degli interessi per le transazioni commerciali, aventi saggio assai piรน elevato degli interessi legali come individuati dal primo comma. La voluntas legis รจ nel senso di colpire lโinadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e dunque pattiziamente assunto, mediante lโabuso del processo come mezzo per ostacolare il creditore nella soddisfazione del suo diritto.
Sotto il secondo profilo, lโincipit della proposizione di cui allโart. 1284, comma 4, cod. civ. (โSe le parti non ne hanno determinato la misura โฆ si applica il saggio dโinteresse proprio per le transazioni commercialiโ) riveste la precipua funzione di delimitazione dellโambito di applicabilitร della norma, correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie, ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nella pattuizione delle parti e dunque nel contratto.
Per le obbligazioni derivanti da atto illecito โ caso esaminato in questo procedimento โ non รจ ipotizzabile il previo accordo tra le parti, nรฉ in relazione allโan debeatur, dato che rispetto al fatto genetico dellโobbligazione nemmeno รจ ipotizzato od ipotizzabile il suo verificarsi da parte di entrambi i soggetti interessati, nรฉ in relazione al quantum debeatur, ovvero alla conseguenze del fatto illecito che pur si รจ realizzato, dato che, per sua natura, lโobbligazione risarcitoria che scaturisce da fatto illecito non รจ di per sรฉ liquida, dato che sarร quantificata solo allโesito del giudizio, a mezzo appunto della liquidazione giudiziale.
Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dellโobbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per lโoperativitร dellโart. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trovi applicazione nellโipotesi in cui sia dedotta in giudizio unโobbligazione risarcitoria derivante dallโinadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria.
Pertanto, come va qui ribadito, la pronuncia di condanna degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, cod. civ., esige la rituale proposizione di una apposita e specifica domandaยป
GIURISPRUDENZA CONFORME:
- Cass. civ., Sez. Un., 7/05/2024, n. 12449 (principio nomofilattico su superinteressi ex art. 1284 c. 4 c.c.: necessitร di domanda espressa)
- Cass. civ., n. 12974/2024 (inammissibilitร rinvio pregiudiziale sulla medesima questione)
- Cass. civ., n. 19015/2024 (esclusione superinteressi in sede esecutiva in assenza di accertamento in sede di cognizione)
- Cass. civ., n. 3499/2025 (condanna agli interessi maggiorati: necessitร di domanda specifica ed espressa statuizione)
- Cass. civ., n. 7677/2025 (applicabilitร art. 1284 c. 4 anche alle obbligazioni restitutorie da nullitร contrattuale โ debiti di valuta)
- Cass. civ., n. 61/2023 (applicabilitร art. 1284 c. 4 anche alle obbligazioni da fatto illecito โ orientamento qui superato per i debiti di valore)
- Cass. civ., n. 28036/2025 (inapplicabilitร art. 1284 c. 4 alle obbligazioni risarcitorie illiquide)
- Cass. civ., n. 28409/2018; n. 8289/2019; n. 8050/2019; n. 14512/2020 (esclusione superinteressi per debiti di valore)
- Cass. civ., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712 (liquidazione danno da ritardato adempimento obbligazione di valore)
- Cass. civ., n. 37798/2022; n. 26202/2022 (obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale come debito di valore)
- Cass. civ., n. 22478/2018; n. 5202/2025 (inammissibilitร motivo per cassazione privo di critica analitica)
- Cass. civ., n. 9860/2025 (limiti sindacato Cassazione su regolamento spese processuali)
- Cass. civ., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433 (art. 96 c. 4 c.p.c. in caso di decisione conforme a proposta accelerata)
Scarica la sentenza
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 6698/2026 depositata il 20 marzo 2026
