Abuso dei permessi 104: legittimo il licenziamento del lavoratore che dedica solo pochi minuti all’assistenza del familiare disabile – Corte d’Appello di Lecce, 2024

La Corte d’Appello di Lecce ha affrontato un caso significativo riguardante l’abuso dei permessi ex legge 104/92, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore che utilizzava impropriamente i permessi concessi per l’assistenza alla madre disabile. La vicenda trae origine da un’indagine investigativa che ha rivelato come il dipendente, in diverse giornate di permesso nei mesi di ottobre e novembre 2018 e gennaio 2019, non si fosse recato presso l’abitazione della madre o vi avesse dedicato solo pochi minuti. La sentenza stabilisce un principio fondamentale: l’utilizzo dei permessi per l’assistenza ai disabili richiede un nesso causale diretto tra l’assenza dal lavoro e l’effettiva assistenza prestata, non potendosi giustificare una presenza minima o nulla presso il familiare da assistere. La Corte ha respinto sia le eccezioni procedurali sollevate dal lavoratore, sia la tesi secondo cui l’assistenza veniva prestata ospitando la madre presso la propria abitazione, circostanza non dimostrata dalle prove testimoniali. La decisione rafforza l’orientamento giurisprudenziale che considera l’abuso del diritto ai permessi 104 come una violazione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, sottolineando anche il disvalore sociale di tali condotte, considerando che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro e poi rimborsati dall’ente previdenziale.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria prende avvio da un’azione disciplinare intrapresa nei confronti di un lavoratore che beneficiava dei permessi ex legge 104/92 per assistere la madre disabile. Il datore di lavoro, a seguito di sospetti sull’utilizzo improprio dei permessi, aveva disposto accertamenti attraverso un’agenzia investigativa. Le indagini hanno riguardato specificamente alcuni giorni di permesso fruiti nei mesi di ottobre 2018 (29, 30 e 31), novembre 2018 (2, 29 e 30) e gennaio 2019 (29, 30 e 31). Gli investigatori hanno documentato che in diverse giornate – precisamente il 30 e 31 ottobre, 2 novembre e 31 gennaio – il lavoratore non si era mai recato presso l’abitazione della madre. Nelle altre giornate oggetto di controllo, la sua presenza era stata rilevata solo per brevi periodi, quantificabili in pochi minuti. In particolare, il 29 ottobre si era trattenuto per alcuni minuti tra le 10 e le 11 e poi dalle 12:11 alle 12:35, il 29 novembre solo per scaricare mobilia per 30 minuti alle 18:09, il 30 novembre per 10-15 minuti alle 12:20, il 29 gennaio esclusivamente per scaricare legna e il 30 gennaio per 20 minuti alle 19:38. A fronte di questi riscontri, l’azienda aveva contestato al dipendente l’uso improprio dei permessi, dedicandosi ad attività personali invece che all’assistenza della madre. Il lavoratore, nelle sue giustificazioni, aveva sostenuto di essere solito ospitare la madre presso la propria abitazione sin dalla sera precedente alla fruizione dei permessi, circostanza che avrebbe reso non necessaria la sua presenza presso l’abitazione materna, distante circa 130 metri dalla propria.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La legge 104/92, nel suo articolo 33 comma 3, costituisce il fondamento normativo dei permessi per assistenza ai disabili, prevedendo specifiche agevolazioni lavorative per coloro che assistono familiari con handicap grave. La Corte d’Appello ha richiamato i principali orientamenti giurisprudenziali in materia, evidenziando come elemento essenziale della fattispecie sia l’esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, questo nesso non deve essere interpretato in modo così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio totale delle proprie esigenze personali, ma richiede una chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione lavorativa alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile. Significativo il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 26514/2024, che ha chiarito come non siano necessari automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro. Particolare rilevanza assume anche la giurisprudenza in tema di controlli investigativi sui lavoratori in permesso: secondo la Cassazione (sentenze n. 4670/2019 e n. 22196/2018), tali controlli sono legittimi quando finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente. Specificamente per i permessi ex legge 104/92, la Cassazione (sentenze n. 9217/2016 e n. 4984/2014) ha confermato la legittimità dei controlli anche durante i periodi di sospensione del rapporto, per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’assistenza al disabile non può essere intesa riduttivamente come mera presenza fisica presso l’abitazione, dovendo comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in grado di compiere autonomamente.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte d’Appello ha confermato la legittimità del licenziamento, sviluppando un’articolata analisi sia degli aspetti procedurali che sostanziali del caso.

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