Sanatoria della morosità nella locazione abitativa: incompletezza per omesso versamento di spese e interessi e risoluzione del contratto — Corte d’Appello Roma 2026
📌 LA VICENDA In tema di locazione ad uso abitativo, la sanatoria della morosità prevista dall’art. 55 L. 392/1978 esclude la risoluzione del contratto solo ove il conduttore versi, alla prima udienza, l’intero importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali, con la conseguenza che il pagamento tardivo dei soli canoni, senza corresponsione delle spese e degli interessi, non integra una sanatoria completa ed idonea ad escludere la pronuncia risolutiva, indipendentemente dall’entità della morosità residua e dalla circostanza che il conduttore abbia successivamente ripreso a pagare regolarmente i canoni. La Corte d’Appello di Roma, Sezione VIII Civile, con sentenzadel 2026, ha rigettato l’appello principale del conduttore e accolto parzialmente l’appello incidentale delle locatrici, confermando la risoluzione del contratto di locazione abitativa avente ad oggetto un immobile sito in provincia di Roma e condannando
