Diritto civile

Sanatoria della morosità nella locazione abitativa: incompletezza per omesso versamento di spese e interessi e risoluzione del contratto — Corte d’Appello Roma 2026

📌 LA VICENDA In tema di locazione ad uso abitativo, la sanatoria della morosità prevista dall’art. 55 L. 392/1978 esclude la risoluzione del contratto solo ove il conduttore versi, alla prima udienza, l’intero importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali, con la conseguenza che il pagamento tardivo dei soli canoni, senza corresponsione delle spese e degli interessi, non integra una sanatoria completa ed idonea ad escludere la pronuncia risolutiva, indipendentemente dall’entità della morosità residua e dalla circostanza che il conduttore abbia successivamente ripreso a pagare regolarmente i canoni. La Corte d’Appello di Roma, Sezione VIII Civile, con sentenzadel 2026, ha rigettato l’appello principale del conduttore e accolto parzialmente l’appello incidentale delle locatrici, confermando la risoluzione del contratto di locazione abitativa avente ad oggetto un immobile sito in provincia di Roma e condannando

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Rinnovo tacito della locazione non abitativa con la P.A. e forma scritta ad substantiam: automaticità ex L. 392/1978 — Corte d’Appello Roma 2026

📌 LA VICENDA In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo stipulata con la Pubblica Amministrazione in qualità di conduttore, il meccanismo di rinnovo tacito di sei anni in sei anni previsto dall’art. 28 L. 392/1978 – applicabile ai contratti con enti pubblici territoriali in virtù del rinvio operato dall’art. 42 della medesima legge – opera automaticamente per effetto diretto della norma imperativa, senza necessità di alcuna clausola espressa di proroga nel regolamento contrattuale, e risulta pienamente compatibile con il principio della forma scritta ad substantiam, dovendosi ritenere che tale obbligo sia assolto ab origine con la stipulazione del contratto originario e validamente permanga per i sessenni successivi in difetto di disdetta tempestiva. La Corte d’Appello di Roma, Sezione VII, con sentenza del febbraio 2026, ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado, rigettando l’appello proposto dalla società locatrice. La vicenda — originata dalla locazione di un

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Simulazione del contratto di locazione: onere probatorio del conduttore e insufficienza della prova orale — Tribunale Napoli 2026

📌 LA VICENDA In tema di contratto di locazione ad uso abitativo, l’eccezione di simulazione sollevata dal conduttore – il quale sostenga che il contratto registrato fosse privo di effetti reali tra le parti in forza di accordi familiari preesistenti che gli avrebbero garantito il godimento dell’immobile fino alla naturale scadenza di un mutuo – richiede la prova dell’accordo simulatorio mediante controdichiarazione scritta ovvero mediante prova testimoniale idonea a dimostrare l’intenzione comune delle parti di non rendere efficace il negozio, non potendo tale prova desumersi dalla sola complessità del rapporto interpersonale tra locatore e conduttore né dalla anteriorità del godimento di fatto rispetto alla stipula del contratto. Il Tribunale di Napoli, Nona Sezione Civile, con sentenzadel 2026, ha rigettato l’eccezione di simulazione formulata dai resistenti conduttori, dichiarando scaduto il contratto di locazione e ordinando il rilascio dell’immobile sito in provincia di Napoli. La pronuncia — resa nell’ambito di una vicenda

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Dolo contrattuale del locatore nel contratto di locazione: onere probatorio e vizio del consenso — Tribunale Rimini 2026

📌 LA VICENDA In tema di contratto di locazione ad uso abitativo, l’eccezione di dolo contrattuale sollevata dal conduttore che affermi di essere stato indotto alla sottoscrizione di un secondo contratto a condizioni peggiorative mediante raggiro del locatore richiede la prova di elementi sintomatici idonei a dimostrare la volontà del locatore di ingenerare l’inganno, non potendo tale prova desumersi dalla mera anteriorità di un contratto non registrato, né dalla corrispondenza tra il canone pattuito e quello del primo accordo, né dalla conservazione dell’identico importo del deposito cauzionale, trattandosi di vicende accessorie inidonee ad inficiare la validità del negozio. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 2026, ha rigettato l’eccezione di dolo contrattuale formulata dai resistenti, confermando la validità del contratto di locazione registrato e ordinando il rilascio dell’immobile. Il caso – maturato in provincia di Rimini – offre un’applicazione rigorosa dei principi in materia di vizi del consenso nella locazione

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Violazione degli obblighi informativi nel finanziamento con cessione del quinto: risarcimento del danno non patrimoniale da segnalazione a cattivo pagatore – Corte d’Appello di Firenze 2026

📌 LA VICENDA In tema di finanziamento con cessione del quinto, la violazione degli obblighi informativi da parte degli istituti finanziatori – che omettono di comunicare tempestivamente al cliente le difficoltà insorte nell’estinzione di un precedente prestito – integra inadempimento delle clausole di buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c. e determina la responsabilità risarcitoria per i danni non patrimoniali conseguenti all’indebita segnalazione nelle banche dati dei cattivi pagatori, liquidabili in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. anche mediante presunzioni semplici. Nel caso esaminato, la violazione degli obblighi informativi nel finanziamento con cessione del quinto ha determinato l’indebita iscrizione della parte attrice come cattivo pagatore, precludendole l’accesso a nuovi finanziamenti per cure odontoiatriche urgenti e per adeguare l’abitazione alle esigenze motorie di un familiare convivente. Tali obblighi informativi nel finanziamento con cessione del quinto trovano il loro fondamento nel principio di cooperazione leale che permea l’intera esecuzione

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Responsabilità oggettiva della compagnia assicuratrice per le frodi del subagente: il nesso di occasionalità necessaria ex art. 2049 c.c. – Tribunale di Ferrara 2026

📌 LA VICENDA In tema di responsabilità della compagnia assicuratrice per le condotte fraudolente e appropriative del subagente, la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. sussiste – pur in assenza di un rapporto diretto tra impresa e subagente – ogni qual volta ricorra il c.d. “nesso di occasionalità necessaria“, integrato quando l’attività del preposto crea un habitat favorevole alla commissione dell’illecito grazie all’inserimento nella rete commerciale dell’impresa, all’utilizzo di moduli e loghi aziendali, all’operatività attraverso prassi conosciute o tollerate e all’apparenza di poteri rappresentativi idonea a ingenerare affidamento incolpevole nel cliente; la clausola contrattuale tra compagnia e agente che preveda l’esonero di responsabilità per l’operato dei subagenti vale esclusivamente sul piano dei rapporti interni e non esclude la responsabilità verso i terzi danneggiati. Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza in esame, accerta la responsabilità solidale della compagnia assicuratrice e dell’agente per le sistematiche sottrazioni di denaro perpetrate da un

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Riconoscimento scritto del debito professionale e prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.: l’ammissione del mancato pagamento rende inoperante la presunzione – Tribunale di Messina 2026

📌 LA VICENDA In tema di prescrizione presuntiva triennale dei crediti derivanti da prestazioni d’opera professionale ex art. 2956, n. 2, c.c., il riconoscimento scritto del debito da parte del debitore — contenente l’espressa ammissione del mancato pagamento delle competenze maturate, con indicazione specifica dell’importo e della causale — è idoneo a superare la presunzione di avvenuto adempimento posta a fondamento dell’istituto, rendendola inoperante, atteso che la ratio della prescrizione presuntiva si fonda esclusivamente sull’id quod plerumque accidit dei rapporti caratterizzati da frequenti e rapidi pagamenti, presunzione che cede di fronte all’ammissione contraria del debitore. Il Tribunale di Messina, con la sentenza in esame, accoglie la domanda di un consulente contabile e fiscale che agiva per il recupero dei compensi professionali maturati in oltre un decennio di attività continuativa in favore di una società in nome collettivo e dei suoi soci. La pronuncia esamina in modo articolato le principali eccezioni

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Spoglio clandestino e decorrenza termine annuale da scoperta effettiva – Tribunale Pescara 2026

📌 LA VICENDA In tema di tutela possessoria, qualora lo spoglio sia clandestino e cioè avvenga all’insaputa del possessore, il termine annuale per chiedere la reintegrazione ai sensi dell’art. 1168 comma 3 c.c. decorre dal momento in cui la parte che è stata privata del possesso è in condizione di avvedersi dello spoglio usando la diligenza ordinaria dell’uomo medio, con la conseguenza che la temporanea assenza del possessore per un periodo di degenza sanitaria comporta che lo stesso possa prendere contezza del sofferto spoglio solo al momento del rientro nella propria abitazione, restando irrilevante il convincimento degli spolianti di esercitare un diritto in forza di un contratto di comodato ai fini della configurazione dell’animus spoliandi. Il Tribunale di Pescara, con ordinanza depositata nel febbraio 2026, ha accolto parzialmente il ricorso di reintegrazione nel possesso ordinando agli occupanti la liberazione dell’immobile con consegna delle chiavi, ritenendo provato il possesso ultrannuale della

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Possesso mediato attraverso conduttore legittima tutela possessoria servitù – Tribunale Napoli 2026

📌 LA VICENDA In tema di tutela possessoria di servitù di passaggio, il possesso può essere esercitato sia direttamente con la disponibilità materiale del bene in capo allo stesso possessore che ne gode in via diretta, quanto mediatamente per il tramite di un detentore quale tipicamente il conduttore che costituisce strumento dell’altrui possesso attraverso il quale il possessore esercita la signoria di fatto sulla cosa senza che questa sia contestata dal detentore che anzi la riconosce ed utilizza il bene non già in virtù di un preteso diritto sulla cosa ma per un diritto nei confronti della persona del possessore, con la conseguenza che il locatore conserva legittimazione attiva all’azione possessoria pur avendo concesso l’immobile dominante in locazione. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del febbraio 2026, ha confermato l’ordinanza possessoria che aveva accolto la domanda di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio attraverso l’androne condominiale, ordinando la consegna

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Servitù discontinua e possesso saltuario compatibile con reintegrazione – Tribunale Ravenna 2026

📌 LA VICENDA In tema di servitù discontinue, l’esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante, con la conseguenza che, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l’animus derelinguendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per la utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore, essendo sufficiente ai fini della reintegrazione la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio dal quale è consentito presumere l’utilizzo nel momento dello spoglio stesso. Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del febbraio 2026, ha rigettato il reclamo avverso l’ordinanza che aveva concesso la tutela possessoria della servitù di passaggio pedonale eliminata tramite apposizione di recinzione e rimozione del vialetto in

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