La recente pronuncia del Tribunale di Lecce (2024) in materia di successioni e divisione ereditaria offre un’importante occasione di approfondimento sulla complessa tematica del rimborso dei debiti ereditari e della relativa prova del pagamento tra coeredi. La sentenza affronta, con particolare rigore metodologico, l’annosa questione dell’ammissibilità della prova testimoniale nell’ambito dei rapporti successori familiari, delineando significativi principi interpretativi in ordine all’applicazione dell’art. 752 del codice civile. Di peculiare interesse risulta l’analisi sviluppata dal Collegio circa i presupposti per la deroga ai limiti probatori ordinari previsti dagli artt. 2721 e 2726 c.c., nonché i criteri di valutazione dell’attendibilità della testimonianza nel contesto delle controversie ereditarie tra familiari. La pronuncia si segnala, inoltre, per l’articolata disamina del diritto di regresso spettante al coerede che abbia provveduto al pagamento di debiti ereditari oltre la propria quota di spettanza, con particolare riferimento alla ripartizione delle spese funerarie e degli oneri successori. L’iter argomentativo seguito dal Tribunale offre preziose indicazioni operative per la gestione del contenzioso in materia di divisione ereditaria e recupero delle quote di debiti anticipate da uno dei coeredi.
➡️ Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it – RICHIEDI UNA CONSULENZA ⬅️
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- SCARICA LA SENTENZA ⬇️
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale trae origine dalla morte di un soggetto, avvenuta il 26 maggio 2013, il quale lasciava come eredi tre figli in parti uguali per successione legittima. Uno dei coeredi provvedeva al pagamento di diversi debiti ereditari, anticipando in particolare le spese funebri per euro 3.755,00, il compenso del professionista incaricato della dichiarazione di successione per euro 1.985,00, le imposte di successione per euro 1.557,00 e ulteriori debiti del de cuius per complessivi euro 1.825,00. Il coerede che aveva effettuato tali esborsi agiva inizialmente in giudizio nei confronti del solo fratello per ottenere il rimborso della quota di spettanza, ottenendo una pronuncia favorevole. Successivamente, conveniva in giudizio anche la sorella per il recupero della sua quota parte, quantificata in euro 3.032,00. La convenuta si costituiva eccependo l’incompetenza per valore del giudice adito e sostenendo di aver già versato al fratello la somma di euro 3.500,00 quale contributo per le spese funerarie e di successione. Il Giudice di Pace, dopo aver respinto l’eccezione di incompetenza e istruito la causa mediante interrogatorio e prova testimoniale, rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, ritenendo provato sulla base della testimonianza assunta che la convenuta avesse già corrisposto quanto dovuto.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La pronuncia si inserisce nel quadro normativo delineato dall’art. 752 del codice civile, che disciplina il riparto dei debiti ereditari tra i coeredi, stabilendo che questi sono tenuti al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione alle rispettive quote. Tale disposizione va coordinata con i principi generali in materia di prova dei pagamenti, ed in particolare con gli artt. 2721 e 2726 c.c. che pongono limiti all’ammissibilità della prova testimoniale. Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, il coerede che abbia pagato oltre la sua quota i debiti ereditari ha diritto di ripetere dagli altri coeredi la parte eccedente la quota di sua spettanza, trattandosi di un’ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c. In tema di prova dei pagamenti, la giurisprudenza ha elaborate rilevanti principi interpretativi circa la deroga ai limiti probatori ordinari in considerazione della qualità delle parti e delle circostanze del caso concreto, come previsto dall’art. 2721 comma 2 c.c. Particolare rilievo assume poi la valutazione dell’attendibilità della prova testimoniale nel contesto dei rapporti familiari, tema sul quale si registrano significativi precedenti della Cassazione.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Lecce, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l’appello proposto dal coerede che aveva anticipato i debiti ereditari, sviluppando un’articolata motivazione incentrata su due profili fondamentali. In primo luogo, il Collegio ha affrontato la questione dell’ammissibilità della prova testimoniale, ritenendo che nel caso di specie fosse consentita in deroga ai limiti ordinari, considerato che tra fratelli un debito di modesto ammontare ben può essere estinto per contanti senza il rilascio di quietanza. Il secondo e decisivo profilo ha riguardato la valutazione dell’attendibilità della testimonianza assunta in primo grado, ritenuta dal Tribunale “poco attendibile” e di “insignificante rilievo probatorio” in quanto estremamente generica e priva di riscontri circa i tempi e le modalità dei presunti pagamenti. Di particolare interesse è l’iter argomentativo seguito dal giudice di appello nella valutazione della prova, che ha valorizzato sia elementi soggettivi (il rancore del teste verso il fratello che lo aveva precedentemente citato in giudizio) sia oggettivi (la genericità della deposizione). La decisione si è quindi fondata sulla documentazione prodotta dall’attore, che ha dimostrato di aver anticipato spese ereditarie per complessivi euro 8.912,86, condannando la convenuta al rimborso della sua quota di 1/3 pari ad euro 2.970,95.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“In ordine alla questione dell’ammissibilità della prova testimoniale nel presente giudizio, questo Tribunale osserva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 2721, comma 2, c.c., l’Autorità Giudiziaria può derogare ai limiti probatori ordinari ‘tenuto conto della qualità delle parti e di ogni altra circostanza’. Nel caso di specie, considerata la natura del rapporto intercorrente tra le parti – legame di fratellanza – e l’entità relativamente modesta delle somme in contestazione, deve ritenersi ammissibile che l’estinzione del debito possa essere avvenuta mediante pagamenti in contanti, senza il rilascio di formale quietanza.