Direttore dei lavori non responsabile per i vizi dell’opera: basta aver vigilato con diligenza anche se l’edificio presenta difetti – Corte di Appello di Napoli 2025

La responsabilità professionale del direttore dei lavori rappresenta una delle questioni più delicate e controverse nell’ambito del diritto civile e delle costruzioni. Una recente pronuncia della Corte di Appello di Napoli ha fatto chiarezza su un aspetto fondamentale di questa materia, stabilendo principi di estrema rilevanza per tutti i professionisti del settore edilizio e per i committenti che si affidano alla loro expertise.

La vicenda giudiziaria che ha portato a questa importante decisione riguarda un condominio che aveva intentato causa contro un ingegnere per ottenere il risarcimento di danni derivanti da presunti vizi nell’esecuzione di lavori di ristrutturazione. Il caso si inserisce nel più ampio panorama delle controversie tra committenti e professionisti, sempre più frequenti in un settore dove la complessità tecnica delle opere si scontra spesso con aspettative non sempre realistiche da parte di chi commissiona i lavori.

La sentenza del 2025 offre importanti chiarimenti sulla natura dell’obbligazione che grava sul direttore dei lavori, confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui si tratta di un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Questa distinzione, apparentemente tecnica, ha implicazioni pratiche enormi per la determinazione della responsabilità professionale e per la tutela tanto dei professionisti quanto dei committenti.

La Corte ha inoltre affrontato questioni procedurali di grande interesse, tra cui il valore probatorio degli stati di avanzamento lavori e il principio di non contestazione disciplinato dall’articolo 115 del Codice di Procedura Civile. La pronuncia si distingue per la chiarezza espositiva e per l’approccio sistematico nell’analisi delle diverse problematiche giuridiche sollevate dalle parti.

Il caso evidenzia come sia fondamentale per i professionisti documentare adeguatamente la propria attività di vigilanza e supervisione, dimostrando di aver adempiuto con la dovuta diligenza professionale agli obblighi derivanti dall’incarico ricevuto. Allo stesso tempo, la decisione offre spunti di riflessione per i committenti sulla corretta valutazione dei rischi e delle responsabilità nell’ambito dei lavori edili.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia trae origine da un contratto di direzione lavori stipulato nel febbraio 2009 tra un condominio e un ingegnere per la supervisione di importanti opere di ristrutturazione dell’edificio condominiale. L’incarico professionale comprendeva la direzione e il coordinamento delle attività esecutive affidate alla ditta appaltatrice, nonché la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori secondo le specifiche progettuali.

I lavori oggetto dell’intervento erano particolarmente complessi e articolati, comprendendo il rifacimento degli intonaci esterni ammalorati su tutte le facciate prospettiche, inclusi i frontini dei balconi e i cornicioni. L’intervento prevedeva inoltre la pitturazione delle facciate esterne, la realizzazione di un cappotto termico sulle facciate cieche mediante l’applicazione di pannelli isolanti, il rifacimento del manto impermeabile dei terrazzi con conseguente rifacimento delle pavimentazioni, il rifacimento dei marciapiedi perimetrali al fabbricato condominiale e il rifacimento dei vani scala delle scale A e B.

La situazione si è complicata quando, nell’ottobre 2010, si è verificato un grave episodio lesivo consistito nel distacco e nella conseguente caduta accidentale di pannelli in polistirene espanso estruso precedentemente posati su alcune facciate cieche dell’edificio condominiale. Questi pannelli erano stati installati su facciate che risultavano già ultimate nelle finiture e formalmente consegnate al condominio, a parziale esecuzione del contratto di appalto.

Contestualmente all’incidente, diversi condomini avevano iniziato a lamentare fenomeni di infiltrazione di acqua, con particolare riferimento al terrazzo di copertura del quarto piano della scala B. Inoltre, erano emersi diffusi segni di degrado e potenziale pericolo di distacco di intonaci in ulteriori porzioni del fabbricato, interessate da interventi eseguiti in modo parziale o non conforme da parte della ditta appaltatrice.

La situazione si è ulteriormente deteriorata quando, nell’adunanza assembleare del novembre 2010, l’ingegnere incaricato della direzione lavori ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali, venendo successivamente sostituito con delibera dell’ottobre 2010 da un altro professionista. Questa circostanza ha assunto particolare rilevanza nel successivo giudizio, poiché il direttore dei lavori dimissionario non aveva potuto completare la supervisione finale dell’opera e certificarne la regolare esecuzione.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento per la responsabilità del direttore dei lavori trova il suo fondamento nell’articolo 2236 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità professionale stabilendo che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. Questa disposizione rappresenta un principio cardine per la valutazione della responsabilità professionale in ambito tecnico.

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato nel tempo l’orientamento secondo cui l’attività del direttore dei lavori configura un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Come chiarito dalla Cassazione civile nella sentenza n. 3051/80, “il Direttore dei Lavori per conto del committente ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell’opera al progetto, rispondendo dell’adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell’art. 2236 cc. e, pertanto, ove abbia esercitato il compito suddetto, non può essere ritenuto corresponsabile con l’appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell’opera”.

Il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 ha fornito importanti chiarimenti sulla natura e sulla funzione degli stati di avanzamento lavori, stabilendo che si tratta di documenti destinati a riassumere tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto ai fini del pagamento di una rata di acconto, assolvendo quindi a una funzione meramente contabile finalizzata alla quantificazione economica delle lavorazioni eseguite.

La normativa tecnica di settore distingue chiaramente tra la funzione contabile degli stati di avanzamento lavori e quella certificativa del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione. Mentre i primi costituiscono meri strumenti di rilevazione parziale e progressiva dell’esecuzione delle opere, i secondi rappresentano il giudizio tecnico-giuridico sull’opera eseguita, attestandone la corretta realizzazione e la conformità rispetto agli elaborati progettuali.

L’articolo 115 del Codice di Procedura Civile disciplina il principio di non contestazione, stabilendo che il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, purché non siano in contrasto con le allegazioni della parte che li ha dedotti. Questo principio riveste particolare importanza nei giudizi di responsabilità professionale, dove spesso le parti si confrontano su aspetti tecnici complessi.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la prescrizione ordinaria decennale trova applicazione per le azioni di risarcimento danni fondate sull’inadempimento contrattuale del professionista, mentre termini più brevi possono applicarsi per specifiche fattispecie disciplinate da norme speciali. La corretta individuazione del termine di prescrizione applicabile rappresenta spesso un aspetto cruciale nella definizione delle controversie.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 957/2021 del 17 maggio 2021, aveva rigettato la domanda risarcitoria promossa dal condominio nei confronti dell’ingegnere, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. La decisione di primo grado si era basata principalmente sull’applicazione del principio di non contestazione di cui all’articolo 115 del Codice di Procedura Civile, rilevando che l’attore non aveva contestato in modo specifico le puntuali controdeduzioni del convenuto.

Il giudice di prime cure aveva osservato che il professionista, nella propria memoria di costituzione, aveva sostenuto di aver svolto l’incarico con diligenza e professionalità, di aver richiesto alla ditta esecutrice le specifiche dei materiali impiegati e di essersi dimesso prima della conclusione dei lavori, non potendo pertanto verificarne la conformità finale. L’assenza di una contestazione tempestiva e specifica da parte del condominio aveva portato il Tribunale a ritenere ammesse tali circostanze.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, ma con una motivazione più articolata e approfondita che ha affrontato il merito della controversia. La Corte ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, ritenendo l’appello rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall’articolo 342 del Codice di Procedura Civile.

Nel merito, la Corte ha chiarito che l’incarico di direzione dei lavori implica un’obbligazione di mezzi, concretizzandosi in un complesso di attività strumentali rispetto all’obiettivo finale della realizzazione dell’opera a regola d’arte e in conformità al progetto. Ciò significa che il direttore dei lavori è esente da ogni responsabilità qualora risulti che il compito è stato svolto con la diligenza richiesta dal caso concreto.

La Corte ha evidenziato che dall’esame della documentazione prodotta emergeva chiaramente l’attività di vigilanza svolta dal professionista. In particolare, sono state rilevate plurime comunicazioni indirizzate sia all’impresa appaltatrice sia allo stesso condominio, con le quali l’ingegnere comunicava lo stato di avanzamento dei lavori ed eventuali irregolarità o difformità riscontrate.

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