Il Tribunale di Lecce condanna Volkswagen per malfunzionamento del sistema AUDI PRE SENSE – Tribunale di Lecce, 2023

Il Tribunale di Lecce ha emesso una significativa pronuncia in materia di responsabilità del produttore, condannando Volkswagen Group Italia S.p.A. al risarcimento dei danni causati dal malfunzionamento del sistema di sicurezza “AUDI PRE SENSE” installato su un’autovettura AUDI A5 SPORTBACK. La sentenza rappresenta un importante precedente nel campo della responsabilità per prodotti difettosi nel settore automotive, avendo riconosciuto la piena responsabilità della casa automobilistica per i difetti riscontrati nel sistema di sicurezza che non si è attivato durante un incidente stradale, nonostante il veicolo procedesse a una velocità che avrebbe dovuto consentirne l’intervento. Il Tribunale ha inoltre affrontato e risolto la questione della legittimazione passiva del distributore nazionale, rigettando l’eccezione sollevata dalla società convenuta e condannandola al pagamento di oltre 20.000 euro complessivi tra danni diretti e spese processuali.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine da un incidente stradale verificatosi nel dicembre 2019 lungo una strada statale in provincia di Lecce. Il proprietario di un’AUDI A5 SPORTBACK, mentre percorreva il tratto stradale in prossimità di un cavalcavia, si trovava coinvolto in una collisione con un altro veicolo che lo precedeva. L’elemento peculiare della vicenda, che ha poi determinato l’instaurazione del contenzioso, è rappresentato dalle circostanze dell’impatto: nonostante la velocità relativamente contenuta, stimata intorno ai 15 km/h, il sofisticato sistema di sicurezza denominato “AUDI PRE SENSE” non entrava in funzione come invece avrebbe dovuto secondo le specifiche tecniche del costruttore. Al contrario, si verificava l’attivazione simultanea e apparentemente ingiustificata di tutti gli airbag del veicolo.

Il proprietario dell’Audi, ritenendo che tali anomalie nel funzionamento dei sistemi di sicurezza fossero riconducibili a gravi vizi e difetti del veicolo, decideva di tutelare i propri diritti attraverso le vie legali. In primo luogo, promuoveva un procedimento di accertamento tecnico preventivo nei confronti sia del rivenditore che della società distributrice. Tale procedimento si concludeva con il deposito di una dettagliata relazione peritale che confermava le anomalie riscontrate. Successivamente, sulla base delle risultanze tecniche emerse, l’attore citava in giudizio la società distributrice per ottenere il risarcimento dei danni.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inquadra nella disciplina della responsabilità da prodotto difettoso, materia oggi regolata dal Codice del Consumo ma che affonda le sue radici nel d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224. Un aspetto fondamentale di questa normativa, come evidenziato nella sentenza, è la natura presunta e non oggettiva della responsabilità del produttore. Questa distinzione è cruciale: mentre la responsabilità oggettiva prescinde totalmente dall’elemento soggettivo, la responsabilità presunta, pur non richiedendo la prova della colpevolezza del produttore, necessita comunque della dimostrazione dell’esistenza di un difetto nel prodotto.

L’art. 8 del d.P.R. 224/1988, oggi trasfuso nell’art. 120 del Codice del Consumo, pone a carico del danneggiato l’onere di provare il collegamento causale tra il difetto e il danno, non tra il prodotto e il danno. Nel caso specifico, questa prova è stata fornita attraverso una rigorosa perizia tecnica che ha evidenziato come il sistema di sicurezza “pre sense“, progettato per intervenire in un range di velocità compreso tra 10 e 85 km/h, non si sia attivato nonostante il veicolo procedesse a una velocità di 20-25 km/h, ampiamente entro il range operativo dichiarato.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale ha accolto la domanda dell’attore dopo un’approfondita analisi delle risultanze probatorie. In primo luogo, ha affrontato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta, che sosteneva di essere mero distributore e non produttore del veicolo. Il Giudice ha rigettato tale eccezione sulla base della documentazione prodotta, che dimostrava come la società svolgesse attività di importazione, commercializzazione e anche produzione di componenti per i veicoli commercializzati.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto pienamente provato il nesso causale tra il malfunzionamento dei sistemi di sicurezza e il danno subito. La perizia tecnica ha evidenziato due anomalie significative: la mancata attivazione del sistema “pre sense” in condizioni operative normali e l’ingiustificata attivazione simultanea di tutti gli airbag. Queste circostanze hanno portato il giudice a riconoscere la responsabilità della società convenuta.

In termini di quantificazione del danno, il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento di euro 15.937,01 per i danni diretti, a cui si sono aggiunti euro 4.379,36 per le spese di consulenza tecnica sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre alle spese legali liquidate in euro 3.637,00 comprensive di spese generali.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Deve premettersi che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Ne deriva che incombe sul soggetto danneggiato – ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell’art. 120 del cd. “codice del consumo”) – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno.