Licenziamento illegittimo per abbandono del posto di lavoro: il Tribunale di Lecce condanna il datore a risarcire il lavoratore (Tribunale di Lecce, 2024)

Il Tribunale di Lecce ha recentemente emesso una sentenza significativa in materia di diritto del lavoro, affrontando il caso di un licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato. La decisione, che ha visto l’accoglimento parziale delle richieste del ricorrente, offre importanti spunti di riflessione sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulle procedure da seguire in caso di licenziamento disciplinare.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda in esame trae origine dal ricorso presentato da un lavoratore contro la società datrice di lavoro. Il ricorrente era stato assunto con un contratto a tempo determinato dal 10 agosto 2021 al 31 agosto 2021, con mansioni di pizzaiolo presso un bar-ristorante situato in una località balneare.

Il 25 agosto 2021, intorno alle ore 23:00, il lavoratore si era allontanato dal posto di lavoro, asserendo di dover accompagnare una collega al pronto soccorso. Il giorno successivo, 26 agosto, la datrice di lavoro gli comunicava il licenziamento per giusta causa tramite messaggio telefonico, adducendo come motivazione un “comportamento sul luogo di lavoro assolutamente non corretto e non conforme alle regole aziendali, con abbandono ingiustificato del luogo di lavoro“.

Il lavoratore contestava il licenziamento, sostenendo l’illegittimità dello stesso per violazione delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e per sproporzione della sanzione rispetto al fatto contestato. Inoltre, rivendicava differenze retributive per ore di lavoro straordinario non retribuite e indennità sostitutive di riposi e festività non goduti.

La società datrice di lavoro si costituiva in giudizio, sostenendo la legittimità del proprio operato e contestando le richieste economiche del lavoratore.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il Tribunale di Lecce ha esaminato il caso alla luce delle norme di legge e dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di licenziamento disciplinare. In particolare:

  1. L’art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che disciplina le procedure da seguire per l’irrogazione di sanzioni disciplinari, prevedendo la necessità di una preventiva contestazione dell’addebito e la possibilità per il lavoratore di presentare le proprie difese.
  2. L’art. 18 della Legge 300/1970, come modificato dalla Legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), che regola le conseguenze del licenziamento illegittimo.
  3. L’art. 97 del CCNL Turismo 8/2/2018, che prevede, in caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il diritto del lavoratore a un’indennità pari all’ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto.
  4. I principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di onere della prova nei giudizi relativi a licenziamenti disciplinari e rivendicazioni di differenze retributive (Cass. n. 11153/2001, n. 2988/2011, n. 1788/2011, n. 6332/2001, n. 3714/2009).

Il Giudice ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di risarcimento del danno in caso di risoluzione anticipata di contratti a termine (Cass. n. 5600/1987, n. 924/1996, n. 12092/2004).

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso del lavoratore, dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato e condannando la società datrice di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria e di differenze retributive.

In primo luogo, il Giudice ha ritenuto illegittimo il licenziamento per violazione della procedura prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Infatti, è risultato pacifico che il licenziamento non era stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare, impedendo così al lavoratore di esercitare il proprio diritto di difesa.

Inoltre, il Tribunale ha rilevato la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto al fatto contestato. Il CCNL Turismo, infatti, prevede per l’abbandono del posto di lavoro sanzioni conservative (rimprovero verbale o scritto, multa o sospensione) e non il licenziamento, soprattutto in caso di un unico episodio.

Tuttavia, poiché il rapporto di lavoro era a tempo determinato, il Giudice non ha potuto applicare la tutela reintegratoria, ma ha dichiarato risolto il rapporto con effetto dalla data del licenziamento, condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito fino al termine stabilito del contratto (31 agosto 2021).

Per quanto riguarda le rivendicazioni economiche, il Tribunale ha accolto parzialmente le richieste del lavoratore. Sulla base delle testimonianze acquisite, è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa relativa al pagamento di ore di lavoro straordinario non retribuite. È stato inoltre riconosciuto il diritto alla retribuzione per la festività del 15 agosto, erroneamente conteggiata come “festività goduta” nella busta paga.

In totale, il Giudice ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento di € 512,25, di cui € 66,3 a titolo di indennità risarcitoria per l’illegittima risoluzione anticipata del contratto e il resto a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La decisione del Tribunale di Lecce si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di licenziamenti disciplinari, ribadendo l’importanza del rispetto delle garanzie procedurali previste dallo Statuto dei Lavoratori e del principio di proporzionalità tra fatto contestato e sanzione irrogata. Al contempo, la sentenza offre un’interessante applicazione dei principi in materia di risarcimento del danno in caso di risoluzione anticipata di contratti a termine.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Pertanto, stando alle previsioni della contrattazione collettiva, si deve ritenere che la datrice di lavoro, a fronte di un unico episodio di allontanamento dal posto di lavoro, non potesse intimare il licenziamento, ma soltanto una sanzione conservativa. Si deve pertanto ritenere che sia stata raggiunta la prova della esistenza del comportamento ascritto al lavoratore, ma che non sia provata la proporzionalità della sanzione del licenziamento rispetto al fatto addebitato. […] Per quanto attiene, poi, alla doglianza inerente il mancato rispetto delle procedure di legge per la irrogazione della sanzione espulsiva, si rileva che è pacifico tra le parti che il licenziamento non sia stato preceduto da alcuna lettera di contestazione disciplinare, sicché il lavoratore non è stato posto in grado di esplicare le sue difese. […] Pertanto, deve ritenersi e dichiararsi illegittimo il licenziamento intimato a con missiva del 26/8/2021 per violazione delle norme poste a tutela del diritto di difesa del lavoratore.”

(Tribunale di Lecce, Sentenza n. 2957/2024)

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