Una recente sentenza del Tribunale di Firenze del 2024 ha riacceso il dibattito sulla delicata questione delle molestie sessuali sul luogo di lavoro. Quali sono i confini tra comportamenti accettabili e molestie? Come si bilanciano le esigenze di tutela dei lavoratori con i diritti della difesa? Il caso in esame offre importanti spunti di riflessione su questi temi cruciali, analizzando la definizione giuridica di molestia sessuale e i criteri per valutare la legittimità di un licenziamento per giusta causa in simili circostanze.
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
INDICE:
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI:
Il caso in esame riguarda l’impugnazione di un licenziamento per giusta causa intimato da una nota azienda del settore terziario ad un suo dipendente, che ricopriva il ruolo di direttore di un punto vendita a Firenze. Il provvedimento espulsivo traeva origine da una serie di accuse di molestie sessuali mosse nei confronti del direttore da parte di due ex dipendenti.
La contestazione disciplinare, dettagliata nella lettera di licenziamento, riportava numerosi episodi di presunte molestie fisiche e verbali che si sarebbero verificate nell’arco di diversi mesi. In particolare, venivano riferiti:
- Commenti inappropriati sull’aspetto fisico delle dipendenti;
- Ripetuti contatti fisici indesiderati, come abbracci, massaggi e palpeggiamenti;
- Avances esplicite e proposte a sfondo sessuale;
- Tentativi di approccio fisico in ascensore;
- Comportamenti intimidatori e creazione di un ambiente di lavoro ostile.
Le due ex dipendenti avevano rassegnato le dimissioni per giusta causa, denunciando tali comportamenti all’azienda. Quest’ultima, a seguito di verifiche interne, aveva quindi proceduto al licenziamento del direttore.
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento, negando decisamente la veridicità degli addebiti e sostenendo l’insussistenza di qualsiasi condotta illecita nei confronti delle dipendenti. A supporto della propria posizione, ha prodotto scambi di messaggi con le ex dipendenti, che a suo dire dimostravano l’esistenza di rapporti cordiali incompatibili con le accuse mosse.
L’azienda convenuta ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità del licenziamento intimato.
NORMATIVA E PRECEDENTI:
Il caso si inserisce nel complesso quadro normativo e giurisprudenziale relativo alle molestie sessuali sul luogo di lavoro e alla tutela della dignità dei lavoratori. I principali riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati nella sentenza sono:
- Art. 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La giurisprudenza ha chiarito che tale norma impone al datore di adottare tutte le misure necessarie a preservare i lavoratori da molestie sessuali.
- Art. 26 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), che fornisce la definizione giuridica di molestie sessuali, qualificandole come “quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”.
- Art. 2119 del Codice Civile, che disciplina il licenziamento per giusta causa.
- CCNL Terziario, in particolare gli artt. 37 e 38, che enfatizzano l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona e definiscono le molestie sessuali.
- Cassazione n. 20272/2009, che ha stabilito la legittimità del licenziamento irrogato a dipendente che abbia molestato sessualmente una collega, anche in assenza di specifica previsione nel codice disciplinare.
- Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991 sul “Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali”, richiamata dal CCNL Terziario.
Il Tribunale ha inoltre fatto riferimento ai principi consolidati in tema di valutazione della prova testimoniale in casi di molestie sessuali, sottolineando la necessità di un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva delle dichiarazioni delle presunte vittime.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI:
Il Tribunale di Firenze, dopo un’attenta analisi delle prove documentali e testimoniali, ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa.