Cassazione con ordinanza del 9 ottobre 2020, n. 21835
MASSIMA:
Nell’ipotesi di infiltrazioni di acqua derivanti da parte comune di edificio condominiale, il danno subito dal proprietario dell’immobile per l’indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l’onere per l’attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l’ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell’immobile, l’avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione.

L’interdizione è residuale rispetto all’amministrazione di sostegno (Tribunale Lecce, sentenza n. 1831/2022)

Opposizione a decreto ingiuntivo ed invalidità della delibera condominiale

Risarcimento danni cagionati da animali randagi (Tribunale Lecce, sentenza n. 1627/2022)

Morte del neonato: il Tribunale di Lecce esclude il danno tanatologico (sentenza n. 1628/2022)

Morte del neonato: la responsabilità della struttura sanitaria è contrattuale (Tribunale Lecce, sentenza n. 1628/2022)

MODELLO Istanza di vendita pignoramento immobiliare
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