Mancanza di procura alle liti e sanatoria ex tunc

Mancanza di procura alle liti e sanatoria ex tunc

Introduzione

La procura alle liti è un atto con il quale una persona (il mandante) conferisce ad un’altra (il procuratore) il potere di rappresentarla in giudizio. La procura deve essere conferita in forma scritta, a pena di nullità, e deve essere depositata in cancelleria entro la prima udienza.

In caso di mancanza di procura alle liti, la costituzione in giudizio è nulla. Tuttavia, la legge prevede un rimedio alla nullità, che consiste nella sanatoria.

La sanatoria ex tunc

La sanatoria ex tunc è un rimedio che consente di sanare un vizio processuale, con effetti retroattivi. In particolare, la sanatoria ex tunc della procura alle liti consente di sanare la nullità della costituzione in giudizio, con effetti retroattivi alla data della prima udienza.

La nuova formulazione dell’art. 182 c.p.c.

L’art. 182 c.p.c., rubricato “Difetto di rappresentanza o di autorizzazione“, disciplina i casi di difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione in giudizio.

La nuova formulazione dell’art. 182 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, ha esteso la possibilità di sanatoria ex tunc anche ai casi di difetto di procura alle liti.

La sanatoria ex tunc della mancanza di procura alle liti

La sanatoria ex tunc della mancanza di procura alle liti è possibile in ogni stato e grado del processo, purché la parte non abbia già rinunciato al giudizio.

La sanatoria è disposta dal giudice, che assegna alla parte un termine perentorio per il deposito della procura.

La procura depositata entro il termine stabilito dal giudice ha efficacia sanante ex tunc, con la conseguenza che la costituzione in giudizio è valida sin dalla prima udienza.

Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 22 giugno 2022

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 22 giugno 2022, ha ribadito che, in caso di inefficacia della originaria procura alle liti (per mancanza o perché è stata utilizzata una procura riferita ad altri procedimenti giudiziali pendenti tra le stesse parti), è sempre possibile per la parte effettuare la sanatoria della propria costituzione in giudizio, mediante la produzione di una nuova procura ad hoc, con efficacia sanante ex tunc. Infatti, l’art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della L. n. 69 del 2009 (da ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello) secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa (Cass. ord. 23353/2021; Cass. sent. 23958/2020; Cass. ord. 10885/2018).

Conclusione

La sanatoria ex tunc della mancanza di procura alle liti è un rimedio importante che consente alle parti di sanare un vizio processuale e di evitare la nullità della costituzione in giudizio.

Avv. Cosimo Montinaro

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