Mancanza di procura alle liti e sanatoria ex tunc

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 22 giugno 2022, ha chiarito che in caso di inefficacia della originaria procura alle liti (per mancanza o perché è stata utilizzata una procura riferita ad altri procedimenti giudiziali pendenti tra le stesse parti) è sempre possibile per la parte effettuare la sanatoria della propria costituzione in giudizio, mediante la produzione di una nuova procura ad hoc, con efficacia sanante ex tunc. Infatti, l’art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della L. n. 69 del 2009 (da ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello) secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa (Cass. ord. 23353/2021; Cass. sent. 23958/2020; Cass. ord. 10885/2018).

Dunque, è evidente che la nuova formulazione dell’art. 182 c.p.c. non trova alcun limite nel dettato normativo di cui all’art. 125 comma 2 c.p.c., essendo sempre possibile la sanatoria della procura alla liti, con efficacia ex tunc, entro il termine stabilito dal Giudice, anche nell’ipotesi estrema, della sua totale mancanza.

Avv. Cosimo Montinaro

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