Niente mantenimento al figlio maggiorenne che non frequenta con profitto l’Università

Niente mantenimento al figlio maggiorenne che non frequenta con profitto l’Università

Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento solo se si impegna a studiare o a lavorare. Se non fa né l’una né l’altra cosa, il genitore può chiedere la revoca dell’assegno.

Introduzione:

Il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni è un diritto fondamentale, ma non è illimitato. I figli maggiorenni hanno il dovere di collaborare all’adempimento dei propri bisogni, impegnandosi a studiare o a lavorare. Se non fanno né l’una né l’altra cosa, il genitore può chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento.

la decisione

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1391/2022, ha ribadito questo principio, condannando un genitore a revocare l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne che non studia e non lavora.

Nel caso in esame, il figlio, oggi 26enne, aveva terminato il proprio ciclo di studi presso l’Istituto Alberghiero, conseguendo una qualifica professionale idonea per un immediato inserimento nel mondo del lavoro. Tuttavia, il figlio non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa, preferendo vivere a carico del genitore.

La Corte d’Appello ha ritenuto che il figlio avesse raggiunto l’indipendenza economica, in quanto aveva acquisito la capacità lavorativa necessaria per inserirsi nel mondo del lavoro. Il lungo lasso di tempo intercorso dal raggiungimento della maggiore età era un ulteriore elemento che confermava la raggiunta autonomia del figlio.

La sentenza della Corte d’Appello di Bari è in linea con la giurisprudenza consolidata in materia. La Cassazione, con numerose ordinanze, ha affermato che il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento solo se si impegna a studiare o a lavorare. Se non fa né l’una né l’altra cosa, il genitore può chiedere la revoca dell’assegno.

massima

“Osserva la Corte come la Suprema Corte con ordinanza n. 17183/2020 abbia posto in risalto la correlazione esistente tra diritto dovere all’istruzione ed all’educazione e diritto al mantenimento: sussiste infatti il diritto del figlio al mantenimento purchè all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo. Evidenzia la Suprema Corte come “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l’inserimento nella società”.

I giovani devono, terminati gli studi prescelti o abbandonati gli studi per propria determinazione, attivarsi nella ricerca di un lavoro che consenta loro di sostenersi in attesa di reperire la collocazione lavorativa desiderata; la Cassazione, con la citata ordinanza, fonda ogni sua determinazione sul principio dell’autoresponsabilità e dell’autodeterminazione che si raggiunge con la maggiore età, evitando così il ricorso ad automatismi ed a forme di controproducente assistenzialismo.

In base al principio dell’autoresponsabilità, il figlio, raggiunta la maggiore età, qualora non dia prova di andare molto bene a scuola con l’aspettativa di intraprendere o proseguire con profitto gli studi universitari, dovrà reperire una occupazione senza continuare a gravare sul genitore in attesa di procacciarsi l’attività lavorativa ritenuta piu’ vantaggiosa ed idonea alle proprie aspirazioni nonché alla propria preparazione scolastica; non si può, infatti, pretendere che il genitore continui a mantenere un figlio con capacità lavorativa acquisita fino a quando le condizioni del mercato consentano lo svolgimento di una attività all’altezza delle aspettative e dei desiderata del figlio stesso.

Al conseguimento della capacità lavorativa da parte del figlio la qualità del lavoro, la retribuzione, la stabilità dell’occupazione non dipendono e non possono dipendere dal genitore il quale non risulta più tenuto al mantenimento”

Conclusione:

La sentenza della Corte d’Appello di Bari è un importante precedente che conferma il principio dell’autoresponsabilità dei figli maggiorenni. I figli maggiorenni hanno il dovere di collaborare all’adempimento dei propri bisogni, impegnandosi a studiare o a lavorare. Se non fanno né l’una né l’altra cosa, il genitore può chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento.

Chiamaci:

Se hai un figlio maggiorenne che non studia e non lavora, puoi chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento rivolgendoti ad un avvocato specializzato in diritto di famiglia.

Avv. Cosimo Montinaro

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