Polizza infortuni conducente e patente scaduta Covid: la garanzia opera ugualmente

Trib. Treviso, n. 797/2026: condannata la compagnia al pagamento dell’indennizzo per morte del conducente, patente prorogata dal Regolamento UE 2020/698 e dal D.L. 18/2020 valida al momento del sinistro.

La polizza infortuni conducente nega l’indennizzo sostenendo che il conducente deceduto aveva la patente scaduta al momento del sinistro. È una situazione che molti avvocati hanno già incontrato nelle controversie assicurative del periodo post-pandemico. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 797/2026 del 4 giugno 2026, ha dato torto alla compagnia: la normativa emergenziale Covid – tanto il Regolamento UE 2020/698 quanto l’art. 103, co. 2, del D.L. 18/2020 – aveva prorogato la validità delle patenti in scadenza nel periodo pandemico fino al 29 giugno 2022. Il conducente era pertanto in regola. La decisione affronta anche il tema del nesso causale tra sinistro stradale e decesso sopravvenuto per infezione ospedaliera, confermando la piena indennizzabilità del rischio. Vale la pena leggerla con attenzione: i principi applicati sono destinati a riverberarsi su numerosi contenziosi analoghi ancora pendenti.


La vicenda processuale

Gli eredi di un conducente deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto in provincia di Treviso nell’ottobre 2020 hanno agito in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa per ottenere la liquidazione dell’indennizzo previsto dalla polizza infortuni conducente stipulata originariamente dalla moglie. La polizza, rinnovata annualmente, garantiva in caso di morte del conducente un indennizzo di [OMISSIS]. Nel gennaio 2020 era stata comunicata all’agenzia la variazione del veicolo assicurato, con sostituzione del mezzo originario con una Fiat Sedici – la vettura poi coinvolta nel sinistro.

L’incidente si era verificato quando il conducente, perso il controllo del veicolo, aveva impattato contro una parete rocciosa in una località della provincia di Treviso. Ricoverato in gravi condizioni, era deceduto circa diciassette giorni dopo il sinistro per sepsi, a sua volta conseguenza delle gravi lesioni riportate nell’incidente. Gli eredi – moglie e figlio – hanno quindi avanzato alla compagnia la richiesta di liquidazione dell’indennizzo. La compagnia ha opposto un rifiuto, sostenendo in via stragiudiziale esclusivamente che non fosse stata comunicata la variazione della targa assicurata.

Il procedimento, instaurato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nel 2023, ha poi subìto il mutamento del rito per la complessità dell’istruttoria necessaria. In sede giudiziale la compagnia ha moltiplicato le eccezioni: mancata comunicazione tempestiva del sinistro, patente di guida scaduta al momento dell’incidente, assenza di nesso causale tra il sinistro e il decesso (attribuendo quest’ultimo a fattori preesistenti o all’infezione ospedaliera), mancata comunicazione dell’aggravamento del rischio derivante dall’età avanzata e dalle patologie del conducente, omessa cintura di sicurezza. La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d’ufficio medico-legale. Il giudice ha accolto integralmente la domanda degli eredi, rigettando tutte le eccezioni.


Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il caso chiama in gioco un intreccio normativo che la stagione pandemica ha reso insolitamente stratificato. La polizza condizionava l’operatività della garanzia al fatto che il conducente fosse «munito della prescritta abilitazione» alla guida. La disposizione contrattuale rinvia implicitamente al codice della strada e alla normativa sulla validità dei titoli abilitativi. Su questo terreno è intervenuta – con portata dirompente per il contenzioso assicurativo – la normativa emergenziale del 2020.

L’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/698 ha prorogato per tutti gli Stati membri la validità delle patenti in scadenza dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 di sette mesi dalla data di scadenza indicata sul documento, con facoltà per i singoli Stati di richiedere proroghe ulteriori qualora le misure di contenimento del Covid-19 rendessero impraticabile il rinnovo. In parallelo, l’art. 103, co. 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, aveva disposto che tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 conservassero la propria validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Poiché lo stato di emergenza è cessato il 31 marzo 2022, la proroga ha coperto fino al 29 giugno 2022.

Per quanto riguarda invece il nesso causale e la perimetrazione del rischio assicurato, vengono in rilievo l’art. 19 delle condizioni di polizza (che subordina l’indennizzo alle conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio) e l’art. 8 (che esclude dalla copertura gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche «non resi necessari da infortunio»). Infine, sul tema dell’aggravamento del rischio, l’istituto è disciplinato dall’art. 1898 c.c..

Gli istituti giuridici coinvolti

L’eccezione di mancata denuncia del sinistro, sollevata ai sensi dell’art. 18 delle condizioni generali di polizza in combinato con l’art. 1913 c.c., è stata rapidamente smontata dalla produzione documentale di parte ricorrente: la denuncia era stata depositata nella sede agenziale già nel 2020, con diciassette giorni di anticipo rispetto al decesso del conducente, e recava anche il numero di pratica già aperto dalla compagnia. La pretesa del giugno 2021 come prima denuncia – sostenuta dalla compagnia – si è scontrata con documenti inconfutabili.

L’eccezione di aggravamento del rischio – fondata sull’età avanzata e sulle plurime patologie del conducente – è caduta su un dato contrattuale preciso: la polizza prevedeva espressamente che «l’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età» e non conteneva alcuna previsione circa le caratteristiche soggettive del conducente come fattori di modulazione del premio. Il tribunale ha correttamente rilevato che, in assenza di queste coordinate contrattuali, non è possibile invocare la comunicazione dell’aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. per circostanze che l’assicuratore aveva già implicitamente accettato di coprire indiscriminatamente.

Merita un cenno anche il tema delle spese di assistenza legale stragiudiziale, liquidate come danno emergente in favore degli attori. Il tribunale ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 16990/2017, secondo cui il rimborso di tali spese – sussistendone l’utilità valutata ex ante – compete alla parte vittoriosa nella misura documentata e nel rispetto dei parametri forensi del D.M. 55/2014 e ss. mod..

La proroga Covid della patente e l’operatività della polizza infortuni conducente

Il cuore della decisione è qui. La patente di guida del conducente era scaduta il 23 aprile 2020. Il sinistro si è verificato nell’ottobre 2020, quindi circa sei mesi dopo la scadenza formale del documento. La compagnia ne ha dedotto l’assenza di «prescritta abilitazione» con conseguente esclusione della garanzia.

Il tribunale ha applicato con precisione il doppio strato normativo emergenziale. Il Regolamento UE 2020/698 proroga di sette mesi dalla data di scadenza: la patente scaduta il 23 aprile 2020 sarebbe quindi rimasta valida – in via autonoma per questa sola norma – fino al 24 novembre 2020. Ma c’è di più: l’art. 103, co. 2, D.L. 18/2020 estende la validità dei titoli abilitativi scaduti nel periodo pandemico fino a novanta giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza, ossia fino al 29 giugno 2022. Il conducente era dunque in possesso di un titolo di guida pienamente valido al momento del sinistro, con un margine di validità residua superiore a venti mesi.

Ma cosa succede se la compagnia eccepisce che il conducente non aveva rinnovato il documento e che quindi il titolo abilitativo era formalmente scaduto? La risposta del tribunale è chiara: la normativa emergenziale opera automaticamente, prorogando ex lege la validità del titolo senza necessità di alcun adempimento da parte del titolare. La questione è di notevole rilevanza pratica per tutti i sinistri verificatisi nel periodo compreso tra l’inizio dell’emergenza sanitaria e la cessazione dello stato di emergenza, periodo nel quale molti conducenti anziani o con patenti in scadenza non hanno potuto o saputo provvedere al rinnovo.


La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale di Treviso ha accolto integralmente la domanda degli eredi, condannando la compagnia al pagamento della somma complessiva di [OMISSIS] – comprensiva dell’indennizzo contrattuale e delle spese legali stragiudiziali documentate – oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora al saldo effettivo. Ha altresì posto le spese di CTU e CTP a carico della compagnia e condannato quest’ultima alla refusione delle spese processuali.

Il percorso argomentativo del giudice è lineare e ben costruito. Su ogni singola eccezione sollevata dalla convenuta – sei in totale, molte delle quali introdotte solo in sede giudiziale e mai opposte in via stragiudiziale – il tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, trovandola in ogni caso carente. Particolarmente significativo è il rilievo che in via stragiudiziale la compagnia aveva opposto un’unica eccezione (la variazione della targa), poi rivelatasi infondata in fatto. Le eccezioni successive – patente, nesso causale, aggravamento del rischio, denuncia tardiva, cintura di sicurezza – sono state sistematicamente sollevate solo nel costituirsi in giudizio. Questa progressione difensiva è stata registrata nella motivazione, ancorché il giudice abbia poi escluso la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per assenza di intenti dilatori chiaramente provati.

Sul nesso causale, la consulenza tecnica medico-legale si è rivelata decisiva. Il CTU ha accertato che le lesioni riportate nel sinistro – trauma cranico, pneumotorace, frattura lussazione coxofemorale, contusione renale – si sono verificate indipendentemente dalle patologie preesistenti del conducente. L’infezione da Klebsiella contratta durante la degenza ospedaliera (conseguente all’intervento di protesizzazione d’anca reso necessario dal sinistro) è stata qualificata come concausa sopravvenuta – e non interruttiva del nesso – trattandosi di conseguenza di cure rese necessarie dall’infortunio, fattispecie non rientrante nell’esclusione di cui all’art. 8 della polizza. Il ruolo aggravante della terapia anticoagulante in atto al momento del sinistro è stato escluso sul piano clinico, stante la sostanziale normalità degli esami coagulativi durante la degenza.

Per il professionista che assiste eredi o aventi diritto in controversie analoghe, la sentenza offre un percorso argomentativo collaudato su tre fronti: la validità del titolo abilitativo nel periodo pandemico, la prova del nesso causale attraverso CTU medico-legale focalizzata sulla distinzione tra cause e concause, e la documentazione della denuncia di sinistro come argine anticipato alle eccezioni di decadenza. Vale la pena conservare questo provvedimento.

Studio Legale Montinaro