Rappresentante sindacale difende collega: annullata sanzione disciplinare per toni “energici” – Tribunale di Frosinone, 2024

Il Tribunale di Frosinone, nel 2024, ha emesso una sentenza significativa in materia di diritto del lavoro e attività sindacale. La controversia riguardava l’impugnazione di una sanzione disciplinare irrogata a una dipendente comunale, che ricopriva anche il ruolo di rappresentante sindacale. Il giudice ha accolto il ricorso della lavoratrice, annullando la sanzione del rimprovero scritto e riconoscendo la legittimità della sua condotta nell’ambito delle prerogative sindacali. Questa decisione sottolinea l’importanza di bilanciare i doveri del dipendente pubblico con il diritto di esercitare l’attività sindacale, anche in contesti lavorativi.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda ha origine da un episodio avvenuto il 28 settembre 2022 presso gli uffici comunali di un ente locale. La ricorrente, dipendente di categoria C5 con qualifica di Istruttore di Vigilanza nell’area di Polizia Locale e rappresentante sindacale (RSU), si era recata nell’ufficio che ospitava sia il protocollo che la segreteria per protocollare una richiesta di convocazione per la delegazione trattante.

In quell’occasione, si era verificata un’interazione tra la ricorrente e la responsabile del servizio amministrativo riguardante l’orario di lavoro di un altro dipendente. La responsabile aveva precedentemente contattato telefonicamente il dipendente in questione per chiedere chiarimenti sulla sua timbratura del cartellino.

La conversazione tra le due dipendenti era avvenuta alla presenza di altri dipendenti, cittadini e un assessore comunale. Secondo la relazione di servizio redatta dalla responsabile amministrativa, la ricorrente sarebbe entrata nell’ufficio “con toni aggressivi e alzando la voce”, accusando la responsabile di risentimento nei confronti del collega e sostenendo di doverlo difendere nella sua veste di RSU.

A seguito di questo episodio, il 10 ottobre 2022, l’amministrazione comunale aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente, contestandole un “presunto alterco” alla presenza di terzi. Dopo l’audizione della dipendente, il 27 dicembre 2022 era stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, motivata dal fatto che la ricorrente non avrebbe mantenuto un “contegno comunicativo adeguato” e un “comportamento di rispetto minimo” nell’ambiente di lavoro.

La dipendente ha quindi impugnato la sanzione dinanzi al Tribunale di Frosinone, sostenendo l’illegittimità del provvedimento sotto diversi profili, tra cui la violazione del diritto di difesa, l’indeterminatezza della contestazione, e la lesione della libertà di esercizio del diritto di critica sindacale.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce nel contesto normativo del pubblico impiego e delle relazioni sindacali, toccando aspetti cruciali quali il potere disciplinare del datore di lavoro e le tutele riconosciute all’attività sindacale.

Sebbene la sentenza non citi espressamente articoli di legge o precedenti giurisprudenziali, è evidente il riferimento implicito a principi fondamentali del diritto del lavoro e dell’attività sindacale, tra cui:

  1. Il diritto di critica sindacale, tutelato dall’art. 39 della Costituzione, che garantisce la libertà dell’organizzazione sindacale.
  2. L’art. 1 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) che tutela la libertà e l’attività sindacale nei luoghi di lavoro.
  3. L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che disciplina le sanzioni disciplinari, prevedendo garanzie procedurali a tutela del lavoratore.
  4. Le norme dei contratti collettivi del pubblico impiego che regolano il potere disciplinare e le relative sanzioni.

Nel valutare la legittimità della sanzione, il giudice ha dovuto bilanciare il potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro con le prerogative sindacali della lavoratrice. In particolare, ha dovuto considerare se la condotta contestata rientrasse nell’ambito dell’attività sindacale lecita o se, al contrario, costituisse un’effettiva violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro.

La decisione si basa su una valutazione attenta delle prove testimoniali, che hanno permesso di ricostruire l’effettiva dinamica dell’episodio contestato. Il giudice ha dato particolare rilievo alle dichiarazioni dei testimoni presenti, che hanno smentito la versione inizialmente fornita dall’amministrazione circa la sussistenza di un vero e proprio “alterco”.

Inoltre, il Tribunale ha implicitamente richiamato il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare, valutando se il comportamento della lavoratrice, anche qualora fosse stato ritenuto non del tutto appropriato, giustificasse l’irrogazione di una sanzione disciplinare.

La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che tende a tutelare l’esercizio dell’attività sindacale, riconoscendo ai rappresentanti dei lavoratori margini di azione più ampi nell’interlocuzione con i vertici aziendali, purché non si sconfini in comportamenti oggettivamente offensivi o lesivi della dignità altrui.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Frosinone ha accolto il ricorso della dipendente, annullando la sanzione disciplinare del rimprovero scritto. La decisione si basa su una attenta valutazione delle prove testimoniali acquisite durante il processo, che hanno fornito una ricostruzione dei fatti significativamente diversa da quella inizialmente prospettata dall’amministrazione comunale.

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