Il diritto condominiale rappresenta una delle aree giuridiche piΓΉ dinamiche e in continua evoluzione, caratterizzata da un costante dialogo tra normativa, giurisprudenza e prassi quotidiana. La settimana appena conclusa ha visto lβemanazione di diverse pronunce significative che delineano importanti principi in materia di gestione condominiale, poteri e responsabilitΓ dellβamministratore, uso delle parti comuni e validitΓ delle delibere assembleari.
La riforma del condominio del 2012 ha indubbiamente segnato un punto di svolta nella regolamentazione della materia, introducendo nuovi strumenti e obblighi che hanno mutato profondamente il panorama giuridico. Tuttavia, Γ¨ principalmente attraverso lβinterpretazione giurisprudenziale che si sono delineati i contorni applicativi delle norme, offrendo risposte concrete alle molteplici problematiche che quotidianamente emergono nella vita condominiale.
La trasparenza nella gestione amministrativa continua a rappresentare uno dei temi centrali, come dimostra la crescente attenzione alla completezza e accessibilitΓ della documentazione condominiale. In questo ambito, la giurisprudenza piΓΉ recente ha confermato lβobbligo dellβamministratore uscente di consegnare tempestivamente tutti i documenti al successore, riconoscendo che la mancata ottemperanza a tale prescrizione puΓ² legittimare il ricorso a provvedimenti dβurgenza.
Parallelamente, il tema delle anticipazioni di spesa da parte dellβamministratore continua a generare controversie, richiedendo un delicato bilanciamento tra lβesigenza di una gestione efficiente e la necessitΓ di tutelare lβinteresse collettivo del condominio. Le pronunce piΓΉ recenti sembrano orientate a riconoscere il diritto al rimborso, purchΓ© adeguatamente documentato e riconducibile a effettive necessitΓ condominiali.
Altro aspetto cruciale riguarda lβuso delle parti comuni, con particolare attenzione ai limiti entro cui ciascun condomino puΓ² servirsi della cosa comune senza ledere i diritti degli altri partecipanti. La giurisprudenza continua a interpretare lβart. 1102 c.c. alla luce del principio di solidarietΓ condominiale, vietando appropriazioni esclusive che precludano ogni possibilitΓ di godimento agli altri condomini.
Non meno rilevante Γ¨ il tema della validitΓ delle delibere assembleari, con un focus particolare sui quorum costitutivi e deliberativi, nonchΓ© sulle conseguenze derivanti da vizi procedurali nella convocazione dellβassemblea. Le pronunce piΓΉ recenti riaffermano lβimportanza dellβanagrafe condominiale quale strumento essenziale per garantire la regolaritΓ delle comunicazioni ai condomini.
Di seguito, analizzeremo cinque sentenze particolarmente significative emesse nellβultima settimana, che offrono importanti spunti di riflessione e linee guida per professionisti del settore, amministratori e condomini.
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LegittimitΓ del rimborso anticipazioni: quando lβamministratore ha diritto alla restituzione delle somme anticipate di tasca propria
Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha affrontato una questione di notevole interesse pratico riguardante il diritto dellβamministratore di condominio alla restituzione delle somme anticipate personalmente per far fronte a spese condominiali urgenti. Il caso vedeva contrapposti un condominio opponente e lβex amministratrice che, cessato il suo incarico, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero di β¬5.000,00 anticipati di tasca propria durante la sua gestione.
La vicenda processuale ha preso avvio quando il condominio ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la debenza della somma ingiunta e lamentando la carenza di legittimazione attiva dellβex amministratrice. Al centro della controversia vi era un assegno bancario di β¬5.000,00 emesso nel marzo 2012 dal conto corrente del condominio opponente a favore di un altro condominio, amministrato dalla stessa persona.
Secondo la ricostruzione emersa in giudizio, tale operazione era stata oggetto di discussione in unβassemblea condominiale tenutasi nel marzo 2013, durante la quale lβamministratrice aveva spiegato che lβemissione dellβassegno era stata frutto di un βmero erroreβ. In quella sede, lβassemblea aveva deliberato che lβamministratrice procedesse βpersonalmente alla restituzione nelle casse del condominio della predetta somma entro un termine massimo di 18 mesiβ, con lβonere per la stessa di recuperare lβimporto dal condominio beneficiario βsenza alcun coinvolgimentoβ del condominio opponente.
Lβamministratrice aveva effettivamente provveduto alla restituzione dellβimporto in due tranches, con lβultima avvenuta nel novembre 2014. Successivamente, al momento del passaggio di consegne avvenuto nel dicembre 2017, la situazione patrimoniale consegnata dallβamministratrice uscente riportava tra le poste passive un βanticipo Amm.reβ da rimborsare per β¬5.000,00.
Il Tribunale di Milano, dopo aver esaminato attentamente la documentazione prodotta, ha anzitutto respinto lβeccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal condominio, qualificandola come mera difesa volta a contestare la titolaritΓ del diritto nel merito. Ha quindi ritenuto che, benchΓ© non vi fosse in atti prova che lβimporto di cui si chiedeva la ripetizione fosse stato effettivamente anticipato dallβamministratrice per conto del condominio opponente, lβattrice avesse fornito idonea prova del trasferimento in capo a lei del credito di un altro condominio verso quello convenuto.
Il giudice ha dato particolare rilievo alla circostanza che, con la delibera del marzo 2013, lβassemblea del condominio beneficiario dellβassegno aveva ceduto allβamministratrice il credito generato dalla emissione dellβassegno, e che lβamministratrice aveva effettivamente provveduto al pagamento dellβimporto al condominio opponente. Inoltre, lβassemblea ordinaria del condominio opponente aveva successivamente approvato un rendiconto di gestione che riportava un βanticipo di [β¦] di euro 5000β, confermando cosΓ¬ lβesistenza del credito.
Il Tribunale ha pertanto rigettato lβopposizione e confermato il decreto ingiuntivo, ritenendo legittima la richiesta di restituzione avanzata dallβex amministratrice. Ha inoltre respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal condominio per presunta irregolaritΓ nella gestione contabile, non essendo stata fornita prova nΓ© della sussistenza nΓ© della consistenza del pregiudizio lamentato.
Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della complessitΓ delle questioni trattate e del fatto che lβopposizione si era resa necessaria poichΓ© il condominio era venuto a conoscenza della cessione del credito solo in sede di giudizio.
In sintesi
- Lβamministratore di condominio che anticipa somme di denaro per conto del condominio ha diritto al rimborso, purchΓ© tale anticipazione sia documentabile e riconducibile a necessitΓ condominiali
- La cessione del credito in ambito condominiale Γ¨ pienamente valida e puΓ² costituire legittimo titolo per agire nei confronti del condominio debitore
- La mera approvazione di un rendiconto che evidenzi un disavanzo non costituisce automaticamente riconoscimento di debito da parte del condominio nei confronti dellβamministratore
Obbligo di consegna documentazione: quando lβex amministratore deve rilasciare tutti i documenti condominiali
Una significativa ordinanza del Tribunale di Bari ha affrontato un tema di cruciale importanza nella gestione condominiale: lβobbligo dellβamministratore uscente di consegnare tutta la documentazione in suo possesso al nuovo amministratore. Il caso riguardava un condominio sito in Bari che, a seguito della revoca dellβincarico al precedente amministratore avvenuta in data 8 febbraio 2024, si era visto costretto a ricorrere alla tutela cautelare dβurgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la consegna della documentazione condominiale.
Il condominio ricorrente aveva rappresentato che, nonostante la nomina di un nuovo amministratore contestualmente alla revoca del precedente, questβultimo non aveva ottemperato allβobbligo giuridico imposto dallβart. 1129 c. 8 c.c., che prescrive allβamministratore uscente di consegnare tutta la documentazione in suo possesso relativa al condominio. Tale inadempimento persisteva nonostante una specifica richiesta trasmessa in data 13 novembre 2024.
La documentazione richiesta era particolarmente ampia e comprendeva: il registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali delle assemblee, il registro di nomina e revoca dellβamministratore, il registro di contabilitΓ , i rendiconti delle spese condominiali con i relativi riparti ed i preventivi approvati dallβassemblea, il regolamento di condominio, le tabelle millesimali, la documentazione relativa al conto corrente condominiale (compresi estratti conto, contratti e blocchetti degli assegni), la documentazione relativa alla sicurezza del fabbricato, i libretti relativi agli impianti comuni, le planimetrie dellβedificio, la documentazione catastale, tutti i contratti relativi alle utenze e alle forniture, la documentazione sulle vertenze giudiziarie, le fatture e i documenti di spesa degli esercizi passati, i documenti relativi ai contratti di appalto e agli adempimenti fiscali.
Il condominio aveva sottolineato che la mancata consegna di tale documentazione stava paralizzando la regolare gestione dellβente, impedendo al nuovo amministratore di adempiere proficuamente ai propri numerosi obblighi. Di qui la richiesta di un provvedimento dβurgenza, considerato che non esistevano altri strumenti cautelari tipici utilizzabili a tutela dei diritti del condominio.
Il Tribunale di Bari, dopo aver valutato la documentazione prodotta, ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato nel merito. Quanto allβammissibilitΓ , il giudice ha riconosciuto la sussistenza del requisito della βsussidiarietΓ β richiesto per i provvedimenti ex art. 700 c.p.c., non essendo invocabile alcunβaltra tutela cautelare prevista dallβordinamento.
Nel merito, il Tribunale ha preliminarmente richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui lβamministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza. In particolare, ha evidenziato come lβart. 1129 c. 8 c.c., modificato dalla L. n. 220/2012, preveda espressamente che βalla cessazione dellβincarico lβamministratore Γ¨ tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condominiβ.
Il giudice ha precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimitΓ , la semplice messa a disposizione della documentazione non equivale alla materiale consegna cui lβamministratore Γ¨ obbligato per legge, e che il mancato adempimento di tale dovere puΓ² legittimamente fondare lβadozione di un provvedimento dβurgenza.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha riconosciuto che, in relazione alle notorie incombenze dellβamministrazione condominiale, la mancata disponibilitΓ della documentazione amministrativo-contabile rappresentava un concreto pericolo di grave pregiudizio per il condominio e i suoi partecipanti, difficilmente misurabile e riparabile, anche per la possibile creazione di una situazione di impasse durevole nel tempo.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, ordinando allβex amministratore di consegnare immediatamente tutta la documentazione richiesta, rigettando invece lβistanza ex art. 614 bis c.p.c. (che prevedeva una penale per il ritardo nellβesecuzione dellβobbligo di consegna) perchΓ© ritenuta manifestamente iniqua. Le spese processuali sono state poste a carico del resistente.
In sintesi
- Lβamministratore uscente ha lβobbligo giuridico di consegnare tutta la documentazione condominiale al suo successore, in conformitΓ con quanto previsto dallβart. 1129 c. 8 c.c.
- La semplice messa a disposizione della documentazione non Γ¨ sufficiente, essendo necessaria la materiale consegna di tutti i documenti
- Il mancato adempimento di tale obbligo puΓ² legittimare il ricorso a un provvedimento dβurgenza ex art. 700 c.p.c., sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora
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Utilizzo esclusivo del lastrico solare: quando il manufatto realizzato viola i diritti degli altri condomini
Una rilevante sentenza della Corte dβAppello di Bari, Terza Sezione Civile, ha affrontato un caso particolarmente interessante relativo ai limiti entro cui un condomino puΓ² utilizzare una parte comune dellβedificio. La controversia riguardava un manufatto metallico realizzato su una porzione di lastrico solare condominiale, soprastante lo scalone principale di un palazzo storico a Trani.
La vicenda processuale ha avuto origine quando un condomino ha citato in giudizio il proprietario dellβultimo piano dellβedificio e la societΓ conduttrice (che vi esercitava attivitΓ alberghiera), lamentando che questβultima aveva realizzato, con il consenso del locatore, un manufatto metallico sul lastrico solare rimasto condominiale. Secondo lβattore, tale struttura doveva ritenersi illegittima in quanto priva delle necessarie autorizzazioni amministrative e in contrasto con il regolamento condominiale, oltre che esorbitante i limiti stabiliti dallβart. 1102 c.c. per lβuso delle parti comuni.
La questione centrale del contendere riguardava la natura giuridica della porzione di lastrico solare su cui insisteva il manufatto e i limiti entro cui un condomino puΓ² servirsi della cosa comune. I convenuti sostenevano che quella porzione di lastrico non fosse in realtΓ una parte comune a tutti i condomini, ma soltanto a due di essi, e che comunque il manufatto non violasse i limiti dellβart. 1102 c.c., trattandosi di una mera copertura di un lastrico solare di forma convessa (quindi inidoneo al calpestio) al quale, peraltro, non si poteva accedere a seguito dellβeliminazione della preesistente scala dβaccesso.
In primo grado, il Tribunale di Trani aveva rigettato la domanda, ritenendo regolare il manufatto sotto il profilo urbanistico, inapplicabile il regolamento condominiale alla fattispecie e non configurabile una violazione dellβart. 1102 c.c..
La Corte dβAppello di Bari, chiamata a pronunciarsi sullβimpugnazione proposta dallβattore soccombente, ha invece riformato la sentenza, accogliendo lβappello. La Corte ha anzitutto chiarito che, in base agli atti di divisione intercorsi tra i condomini, la porzione di lastrico solare soprastante lo scalone principale era stata espressamente mantenuta come parte comune a tutti i condomini, e non solo a due di essi come sostenuto dai convenuti.
Quanto al merito della questione, la Corte ha affrontato il problema dei limiti entro cui il proprietario dellβultimo piano di un edificio condominiale puΓ² modificare o occupare il tetto condominiale con una struttura a proprio uso esclusivo. A questo proposito, ha richiamato due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimitΓ : un primo indirizzo, piΓΉ rigoroso, secondo cui un simile intervento Γ¨ sempre da ritenersi illecito ai sensi dellβart. 1102 c.c., in quanto comporta lβappropriazione della cosa comune; e un secondo orientamento, meno severo, che ammette la legittimitΓ dellβintervento a condizione che non comprometta la funzione di copertura del tetto e che le modifiche alla consistenza del bene non siano significative in rapporto alla sua estensione.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che, anche aderendo allβorientamento meno rigoroso, il manufatto realizzato dalla societΓ alberghiera non poteva comunque considerarsi rispettoso dei limiti dellβart. 1102 c.c. Infatti, dalle fotografie e dalla relazione di CTU era emerso chiaramente che la piattaforma in legno e metallo, pur non pregiudicando la funzione di copertura del lastrico, sovrastava lβintera porzione di lastrico condominiale, saldandosi con le circostanti porzioni di proprietΓ esclusiva. In tal modo, occupava completamente la colonna dβaria soprastante il lastrico comune, senza lasciare alcuno spazio per possibili usi concorrenti, attuali o potenziali, da parte degli altri condomini (come, ad esempio, la collocazione di antenne o pannelli fotovoltaici).
La Corte ha quindi concluso che lβutilizzo esclusivo del bene comune da parte del convenuto e della societΓ conduttrice comportava nei fatti lβappropriazione di tale bene per lβintera sua estensione e consistenza, azzerando il diritto degli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto, in violazione dellβart. 1102 c.c..
La Corte ha inoltre osservato che il manufatto violava anche il divieto di βoccupazioneβ delle cose comuni βcon costruzioni, casotti ed altro anche se aventi carattere provvisorioβ previsto dallβart. 10 del regolamento condominiale contrattuale, interpretando tale clausola alla luce della comune intenzione delle parti di mantenere libera da ogni tipo di ingombro la porzione di lastrico soprastante lo scalone principale.
La sentenza si Γ¨ quindi conclusa con lβaccoglimento dellβappello e la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla demolizione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi. Γ stata invece rigettata la domanda di risarcimento danni, in quanto genericamente formulata e non supportata da adeguate allegazioni e prove.
In sintesi
- Lβuso esclusivo di una parte comune dellβedificio che ne comporti lβoccupazione completa, impedendo ogni possibilitΓ di utilizzo da parte degli altri condomini, viola lβart. 1102 c.c.
- Il proprietario dellβultimo piano non puΓ² realizzare un manufatto che, pur non compromettendo la funzione di copertura del tetto condominiale, occupi lβintera colonna dβaria soprastante, precludendo ogni uso concorrente agli altri condomini
- Lβinterpretazione dei regolamenti condominiali deve tenere conto della comune intenzione delle parti, particolarmente quando si tratta di clausole che limitano lβuso delle parti comuni
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Quorum deliberativi in condominio: quando le maggioranze difettose invalidano le delibere assembleari
Una recente sentenza del Tribunale di Imperia ha affrontato diverse questioni di notevole rilevanza pratica in materia di delibere condominiali, con particolare riferimento alla regolaritΓ della convocazione dei condomini e ai quorum deliberativi necessari per lβapprovazione di specifiche decisioni. La controversia vedeva contrapposti alcuni condomini impugnanti e il Condominio βSanta Mariaβ di San Lorenzo al Mare.
I condomini attori avevano chiesto lβannullamento di tutte le delibere assunte nellβassemblea condominiale del 27 ottobre 2023, lamentando tre distinti profili di illegittimitΓ : la mancata convocazione di due condomine allβassemblea, la nullitΓ /annullabilitΓ delle delibere relative ai punti 2 e 3 dellβordine del giorno (riguardanti la revoca e la nomina dellβamministratore) per difetto di quorum, e la nullitΓ /annullabilitΓ della delibera relativa al punto 4 dellβordine del giorno (concernente lavori di manutenzione straordinaria con il Superbonus 110%) per violazione di legge e mancanza di quorum.
Il Tribunale di Imperia, dopo unβattenta valutazione delle prove documentali, ha accolto parzialmente le domande attoree, annullando le delibere relative ai punti 2, 3 e 4 dellβordine del giorno, ma respingendo la contestazione relativa alla mancata convocazione delle condomine.
In relazione al primo motivo di impugnazione, riguardante la presunta irregolaritΓ nella convocazione di due condomine, il giudice ha richiamato un principio ormai consolidato secondo cui, a seguito dellβistituzione dellβanagrafe condominiale ad opera della legge 220/2012, lβamministratore Γ¨ tenuto a inviare la convocazione dellβassemblea esclusivamente allβindirizzo del condomino riportato nellβanagrafe stessa. Lβart. 1130, comma 6, c.c. pone infatti a carico di ciascun condomino lβonere di comunicare tempestivamente allβamministratore ogni variazione dei propri dati. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che le due condomine erano state regolarmente convocate presso gli indirizzi risultanti dallβanagrafe condominiale, e che le stesse non avevano mai comunicato formalmente un cambiamento di residenza o domicilio. Di conseguenza, non potevano dolersi dellβomessa convocazione allβassemblea.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, relativo alle delibere di revoca dellβamministratore in carica e di nomina di un nuovo amministratore, il Tribunale ha rilevato un vizio nel conteggio dei millesimi. In particolare, ha riscontrato che una delega rilasciata da una societΓ condomina per 233,602 millesimi era invalida, in quanto eccedente il limite di 200 millesimi previsto dallβart. 67, comma 1, disp. att. c.c. Escludendo tali millesimi dal computo, la delibera risultava priva del quorum deliberativo richiesto (la metΓ piΓΉ uno del valore dellβedificio, ai sensi dellβart. 1136 c.c.) e quindi annullabile.
In merito al terzo motivo di impugnazione, concernente la delibera di autorizzazione allβeffettuazione di lavori di ristrutturazione con il Superbonus 110%, il Tribunale ha parimenti rilevato lβinsufficienza del quorum deliberativo. Dalla disamina del verbale assembleare emergeva infatti che i condomini espressisi favorevolmente rappresentavano complessivamente 243,76 millesimi, a fronte di una presenza di 18 condomini per un totale di 839,38 millesimi. Tale maggioranza era inferiore al quorum minimo richiesto per le deliberazioni relative al Superbonus 110%, pari a un terzo dei millesimi e un terzo dei partecipanti al condominio.
Il Tribunale ha inoltre rigettato il tentativo della parte convenuta di integrare il verbale assembleare con una correzione postuma, secondo cui a votare a favore sarebbe stato anche un altro condomino titolare di 92,37 millesimi. Tale correzione Γ¨ stata ritenuta inammissibile, sia per la sua tardivitΓ processuale, sia perchΓ© una simile modifica avrebbe richiesto una nuova assemblea ad hoc o, quantomeno, la sottoscrizione di tutti i condomini presenti alla precedente riunione.
In conclusione, il Tribunale ha annullato le delibere relative ai punti 2, 3 e 4 dellβordine del giorno dellβassemblea del 27 ottobre 2023, condannando il Condominio convenuto al pagamento del 50% delle spese di lite in favore degli attori, in ragione della parziale soccombenza.
In sintesi
- La convocazione allβassemblea condominiale deve essere inviata agli indirizzi risultanti dallβanagrafe condominiale, con onere per i condomini di comunicare tempestivamente eventuali variazioni
- Le deleghe rilasciate per la partecipazione allβassemblea non possono superare i 200 millesimi per ciascun delegato, a pena di invaliditΓ
- Le delibere relative alla revoca e nomina dellβamministratore richiedono il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metΓ del valore dellβedificio, anche in seconda convocazione
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Impugnazione dei bilanci condominiali: termini di decadenza e onere della prova nelle contestazioni contabili
Una recente sentenza del Tribunale di Sassari ha affrontato un caso di particolare interesse riguardante lβimpugnazione di delibere assembleari di approvazione dei bilanci condominiali. La controversia vedeva contrapposti un condomino, comproprietario di unβunitΓ immobiliare allβinterno di un condominio di Sassari, e lo stesso condominio, rappresentato dal suo amministratore.
Il ricorrente aveva impugnato le delibere assembleari assunte in data 19 settembre 2023 e 16 novembre 2023, con le quali erano stati approvati i bilanci consuntivi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. In particolare, il condomino lamentava diverse irregolaritΓ nei bilanci, tra cui la mancanza di una corretta esposizione dei saldi iniziali e finali di cassa, la presenza di discrasie tra le risultanze dei bilanci e i movimenti effettivamente registrati sul conto corrente condominiale, lβincasso di quote condominiali non contabilizzate, nonchΓ© il pagamento di spese non inerenti alla gestione condominiale e del compenso dellβamministratrice senza previo preventivo.
Inoltre, secondo il ricorrente, lβiter di approvazione dei bilanci sarebbe stato inficiato dalla partecipazione al voto dellβamministratrice che, pur essendo condomina, avrebbe dovuto astenersi in quanto in conflitto di interessi, avendo ella stessa redatto i resoconti oggetto di deliberazione.
Il Tribunale di Sassari, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti, ha rigettato il ricorso, fornendo importanti chiarimenti sui termini di decadenza per lβimpugnazione delle delibere condominiali e sullβonere probatorio gravante sul condomino impugnante.
In primo luogo, il giudice ha rilevato che, per quanto riguarda i bilanci relativi agli anni 2020 e 2021, era intervenuta la decadenza dallβimpugnazione. Infatti, tali bilanci erano stati approvati con deliberazione del 19 settembre 2023 e, sebbene il ricorrente avesse avviato un procedimento di mediazione successivamente a tale data, aveva impugnato formalmente le delibere solo con il ricorso depositato il 13 marzo 2024, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dallβart. 1137 c.c., in combinato disposto con lβart. 8, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010.
Per quanto concerne invece lβimpugnazione della delibera di approvazione del bilancio 2022, assunta nellβassemblea del 16 novembre 2023, il Tribunale ha ritenuto infondate nel merito le doglianze del ricorrente.
In particolare, il giudice ha respinto la contestazione relativa alla presunta violazione del diritto di informazione dei condomini, osservando che dallβesame dei verbali assembleari emergeva che il ricorrente aveva avuto piena conoscenza dei bilanci, tanto da poter formulare specifiche osservazioni e rilievi durante le assemblee, senza mai eccepire lβirregolaritΓ della convocazione o chiedere un differimento per esaminare la documentazione.
Quanto alle presunte irregolaritΓ contabili presenti nel bilancio 2022, il Tribunale ha rilevato lβindeterminatezza delle doglianze formulate dal ricorrente, il quale si era limitato a evocare generiche irregolaritΓ nella redazione dei documenti contabili senza tuttavia dimostrare la scorrettezza dei dati riportati, basandosi su elementi privi di riscontri oggettivi.
Infondata Γ¨ stata ritenuta anche la censura relativa alla invaliditΓ della delibera per la presenza di un conflitto di interessi in capo allβamministratrice. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimitΓ secondo cui il conflitto di interessi sussiste solo qualora venga dimostrato che il voto espresso dal condomino in situazione di conflitto sia stato determinante per lβapprovazione della delibera e che questβultima arrechi pregiudizio allβinteresse del condominio. Nel caso di specie, nessuno dei due requisiti era stato dimostrato: lβassemblea si era riunita in seconda convocazione e la delibera era stata approvata con una maggioranza tale che, anche senza il voto dellβamministratrice, il bilancio sarebbe stato comunque approvato. Inoltre, non era stato dimostrato che la delibera impugnata avesse perseguito lβinteresse personale dellβamministratrice a discapito di quello del condominio.
Infine, il Tribunale ha rilevato che lβimpugnazione promossa dal ricorrente appariva carente sotto il profilo dellβinteresse ad agire, non essendo stato allegato nΓ© dimostrato alcun pregiudizio concreto derivante dalle asserite irregolaritΓ dei bilanci. Secondo il giudice, lβinteresse ad impugnare una delibera assembleare non puΓ² ridursi ad un mero interesse alla rimozione dellβatto, ma presuppone la derivazione dalla deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della posizione patrimoniale del condomino impugnante.
In sintesi
- Lβimpugnazione delle delibere condominiali deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla loro approvazione, a pena di decadenza
- Il condomino che contesta la regolaritΓ di un bilancio condominiale deve fornire prove concrete delle irregolaritΓ lamentate, non essendo sufficienti generiche doglianze
- Il conflitto di interessi in sede di approvazione del bilancio sussiste solo se il voto del condomino in conflitto Γ¨ stato determinante e la delibera arreca un pregiudizio concreto al condominio
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