Mancato repechage: solo tutela indennitaria, non reintegrazione – Tribunale Trieste 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto del lavoro – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
  • Oggetto: Mancato adempimento obbligo di repechage – Tutela applicabile dopo sentenza Corte Costituzionale n. 128/2024 – Distinzione tra insussistenza fatto materiale e mancato ripescaggio
  • Normativa: art. 3 D.lgs. 23/2015, art. 29 comma 2 D.lgs. 276/2003, art. 416 comma 3 c.p.c.
  • Parole chiave: mancato repechage tutela indennitaria – Corte Costituzionale 128/2024 licenziamento – obbligo ripescaggio conseguenze – art. 3 comma 1 D.lgs. 23/2015

Il mancato adempimento dell’obbligo di repechage non integra insussistenza del fatto materiale ex art. 3 comma 2 D.lgs. 23/2015 e conseguentemente non si applica la tutela reintegratoria attenuata ma solo quella indennitaria del comma 1. Il Tribunale di Trieste applica per la prima volta la sentenza Corte Costituzionale n. 128/2024 dichiarando illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore non ricollocato su altro appalto disponibile. Il datore aveva intimato licenziamento per fine appalto ma aveva contestualmente trasferito altri lavoratori su nuovo appalto senza rispettare criteri di scelta. Il Giudice rileva che il mancato ripescaggio provoca illegittimità del licenziamento ma il fatto materiale sussiste: la soppressione posizione era reale. Conseguentemente si applica solo indennizzo ex comma 1 non reintegrazione. Il datore che non deposita LUL non prova adempimento obbligo repechage.

Massima

«La Corte costituzionale con la sentenza n. 128/2024 ha affermato che il mancato repechage, pur provocando il venir meno del giustificato motivo oggettivo di licenziamento con conseguente illegittimità del medesimo, deve essere sanzionato con un mero indennizzo, ai sensi del 1° c. dell’art. 3 del D.lgs n. 23/2015. Ciò in quanto il mancato assolvimento dell’obbligo di ripescaggio non può essere ricondotto o assimilato alla “insussistenza del fatto posto alla base” del licenziamento c.d. economico. Ha in particolare affermato la Corte Costituzionale che: “la giustificatezza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede […] che il lavoratore non sia utilmente ricollocabile in azienda in altra posizione lavorativa (obbligo di repêchage). Il licenziamento è pur sempre un’extrema ratio, sì che, quando c’è la possibilità di ricollocamento, ciò è rilevante al fine della valutazione di illegittimità del licenziamento nel senso che la realizzazione della ragione d’impresa, allegata dal datore di lavoro, pur se fondata su un “fatto materiale sussistente”, non avrebbe richiesto, però, necessariamente, nel caso concreto, l’espulsione del lavoratore licenziato. In tale evenienza, il fatto materiale, allegato come ragione d’impresa, sussiste ma non giustifica il licenziamento perché risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda. Però – in ragione di una scelta di politica del lavoro fatta dal legislatore con il cosiddetto Jobs Act (legge n. 183 del 2014), che ha ridotto la portata della tutela reale – si fuoriesce dall’area della tutela reintegratoria attenuata del comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, il cui perimetro applicativo, come nell’ipotesi del licenziamento disciplinare, è segnato dall'”insussistenza del fatto materiale”. Né si riproduce il vizio di illegittimità costituzionale, del quale si è finora argomentato, proprio perché il licenziamento è comunque fondato su un “fatto sussistente”, ancorché il recesso datoriale sia poi illegittimo sotto un profilo diverso (quello della verificata ricollocabilità del lavoratore). La tutela allora è quella solo indennitaria di cui al comma 1 dello stesso art. 3″. […]