📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità sanitaria – Responsabilità medica
- Oggetto: Risarcimento danni da lesione iatrogena in colecistectomia laparoscopica – Danno biologico differenziale
- Normativa: Artt. 1218, 1228, 2043 c.c.; art. 8 L. 24/2017; Tabelle Milano 2024
- Giurisprudenza conforme: Cass. 13953/2007 (responsabilità struttura); Cass. 6593/2019, 21939/2019, 13872/2020 (onere prova nesso causale); Cass. 3704/2018 (criterio più probabile che non)
- Parole chiave: danno biologico differenziale, lesione iatrogena evitabile, errore tecnico colecistectomia, esiti fisiologici intervento, complicanza imprevedibile
Nella liquidazione del danno biologico da errore medico in chirurgia, dal danno complessivo accertato deve essere scorporata la quota di menomazione che si sarebbe comunque verificata con un intervento eseguito correttamente, riconoscendo solo il danno differenziale iatrogeno riconducibile all’imperizia del sanitario. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 2026, ha condannato una struttura ospedaliera al risarcimento del danno differenziale (10%) subito da una paziente a seguito di lesione delle vie biliari durante colecistectomia laparoscopica, qualificando l’evento come errore tecnico evitabile e non come complicanza imprevedibile. La decisione, fondata su CTU collegiale, ha accertato che in assenza di difficoltà anatomiche, flogosi o altre condizioni straordinarie, la lesione del dotto cistico con conseguente fistola biliare costituisce imperizia chirurgica. Dal danno biologico complessivo del 15% (sequele complicate post-intervento) è stato scorporato il 5% che si sarebbe comunque verificato con una colecistectomia eseguita secondo le leges artis, riconoscendo il danno iatrogeno differenziale del 10%.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA, IN DIRITTO, ANCHE:
- Trattazione del criterio di distinzione tra complicanza inevitabile ed errore tecnico evitabile in chirurgia laparoscopica, con applicazione dei criteri di imprevedibilità e inevitabilità nonostante corretta diligenza secondo le condizioni intraoperatorie concrete
- Discussione del metodo di quantificazione del danno biologico differenziale con scorporo degli esiti fisiologici dell’intervento chirurgico correttamente eseguito dalla quota di danno complessivo riconducibile a condotta imperita
- Analisi dell’onere probatorio del paziente in materia di nesso causale tra inadempimento sanitario e danno secondo il criterio del “più probabile che non” ex Cass. 3704/2018, con distinzione tra inadempimento e danno-evento
- Esame della natura del termine di 90 giorni ex art. 8 comma 3 L. 24/2017 post-mediazione, ritenuto non a pena di improcedibilità ma funzionale a preservare effetti sostanziali e processuali della domanda
- Valutazione della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex artt. 1218 e 1228 c.c. per fatto degli ausiliari necessari anche in assenza di rapporto di subordinazione secondo L. 24/2017
- Approfondimento dell’inammissibilità del danno esistenziale in assenza di allegazione specifica di circostanze eccezionali e peculiari non assorbite nel danno biologico, con esclusione di duplicazione risarcitoria secondo Cass. 24473/2020
