Introduzione
Una recente sentenza del Tribunale di Messina affronta la dibattuta questione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali della serie Q/P emessi su modulistica della precedente serie P. Il caso riguarda l’opposizione a un decreto ingiuntivo relativo al pagamento di due buoni postali, con la controversia incentrata sulla quantificazione degli interessi per l’ultimo decennio. Il Tribunale, allineandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha accolto l’opposizione ritenendo applicabili i tassi ministeriali anche se il timbro non copriva integralmente le precedenti condizioni. La decisione offre importanti chiarimenti su una tematica di grande rilevanza per i risparmiatori.
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia trae origine dall’opposizione proposta da una società nei confronti di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina. Il provvedimento ingiungeva il pagamento di 7.380,66 euro, oltre interessi e spese, a favore di un privato, quale somma non corrisposta su due buoni fruttiferi postali della serie Q/P emessi rispettivamente l’8 ottobre e il 13 dicembre 1986.
I buoni in questione erano stati emessi su moduli cartacei della precedente serie “P”, successivamente aggiornati con l’apposizione di timbri. Sul fronte era stato apposto il timbro “Serie Q/P”, mentre sul retro era stato timbrato un prospetto indicante i nuovi tassi di interesse, ma limitatamente ai primi vent’anni. Per l’ultimo decennio restavano quindi visibili le condizioni originarie della serie “P”.
La società opponente sosteneva di aver già corrisposto integralmente quanto dovuto, eccependo l’inesigibilità del credito ingiunto in base alla disciplina dell’art. 173 del D.P.R. n. 156/73 e del D.M. Tesoro del 13.06.86. Secondo questa tesi, tali norme avevano modificato in peius i tassi di interesse, che dovevano quindi calcolarsi non più sulle tabelle originarie ma applicando i nuovi tassi ministeriali.
Il privato opposto si è costituito chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. La causa è quindi giunta alla fase decisoria senza necessità di istruttoria, incentrandosi sulla corretta interpretazione della disciplina applicabile e sulla quantificazione degli interessi dovuti, in particolare per l’ultimo decennio di vita dei buoni.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame si inserisce nel solco di un ampio dibattito giurisprudenziale relativo ai buoni fruttiferi postali della serie Q/P.