Dichiarazione condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c.: legittimazione passiva esclusiva dell’amministratore in proprio per responsabilità aquiliana – Corte d’Appello di Napoli 2026
📌 LA VICENDA In tema di opposizione all’esecuzione proposta dal condomino moroso avverso l’azione esecutiva intrapresa dal creditore del condominio ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., la legittimazione processuale passiva per le contestazioni relative alla veridicità, validità o correttezza della dichiarazione sulle generalità dei condomini morosi resa dall’amministratore del condominio spetta al solo amministratore in proprio e non come rappresentante dell’ente condominiale, in quanto l’obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi costituisce un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell’ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell’art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo a una responsabilità di tipo aquiliano. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata nel 2026, ha rigettato l’appello proposto da una condomina morosa contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto la sua opposizione
