Revoca amministratore condominio per omessa convocazione assemblee bilancio entro 180 giorni art. 1130 c.c. – Tribunale Foggia 2025
Il Tribunale di Foggia ha disposto la revoca amministratore condominio per omessa convocazione assemblee approvazione rendiconti consuntivi oltre termine 180 giorni art. 1130 c.c. La pronuncia afferma che revoca giudiziale amministratore non è discrezionale ma obbligatoria quando accertata grave irregolarità presunzione iuris tantum gravità inadempimento. Respinto orientamento richiedente prova conseguenze pregiudizievoli concrete perché confonde piano risoluzione contratto con piano risarcitorio. Accertato ritardo convocazione assemblee bilancio anni plurimi oltre termine semestrale normativo con reiterazione omissione rendiconti esercizi precedenti. Amministratore non ha provato cause non imputabili impedimento adempimento tempestivo. Termine sei mesi oltremodo abbondante per redazione bilanci quindi superamento ingiustificabile determina revoca. Liquidate spese lite secondo principio soccombenza anche volontaria giurisdizione procedimento revoca amministratore condominio. Confermato orientamento rigoroso tutela condomini contro gestioni irregolari trasparenza rendicontazione economica.
