Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi: quando manca il fumus dell’insolvenza
Trib. Napoli, Sez. II, ord. 25 giugno 2026: rigettato il reclamo della banca, confermata la cancellazione della segnalazione a sofferenza illegittima. Chi gestisce un’impresa e si vede segnalato a sofferenza in Centrale Rischi sa quanto sia difficile, da quel momento, reperire credito sul mercato. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza collegiale del 25 giugno 2026, ha stabilito che la segnalazione a sofferenza non può derivare da un automatismo legato al mero ritardo nel pagamento, ma richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente. Il caso, deciso in sede di reclamo cautelare, offre indicazioni operative preziose per chi assiste imprenditori vittime di segnalazioni affrettate. La vicenda nasce da una morosità di poco più di novemila euro, ritenuta dal Collegio insufficiente a giustificare l’iscrizione a sofferenza. Vediamo perché. La vicenda processuale Un imprenditore, socio e amministratore di due società, riceveva a dicembre 2025 una comunicazione dall’istituto cessionario di un credito originariamente
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