Responsabilità medica

Responsabilità solidale dell’equipe medica e nesso causale nella colpa omissiva – Tribunale Roma 2026

📌 LA VICENDA In tema di responsabilità professionale medica, l’obbligazione di vigilanza e l’adozione di misure prudenziali gravano solidalmente su tutti i componenti dell’equipe chirurgica, i quali rispondono dell’evento dannoso derivante da una condotta omissiva coordinata, qualora non venga fornita la prova positiva dell’esatto adempimento o della causa non imputabile. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha accertato la responsabilità solidale di due professionisti in ordine alle lesioni subite da una paziente durante una procedura di pick-up ovocitario. La questione centrale attiene al nesso di causalità in presenza di una complicanza emorragica non tempestivamente diagnosticata. Il Giudice, recependo le conclusioni della CTU, ha evidenziato come l’omessa adozione di protocolli di monitoraggio post-operatorio adeguati abbia impedito di rilevare l’emorragia interna in tempo utile per evitare l’aggravamento delle condizioni della paziente. La sentenza ribadisce che, nei casi di operazione in equipe, il dovere di diligenza non è frazionabile: ogni

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Danno da perdita del rapporto parentale e criteri di liquidazione tabellare – Tribunale Potenza 2026

📌 LA VICENDA In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la liquidazione deve avvenire sulla base di parametri oggettivi che tengano conto dell’età della vittima, dell’età del superstite, del grado di parentela e della convivenza, privilegiando sistemi a punti (come le Tabelle di Roma) che garantiscano uniformità e prevedibilità del ristoro. Il Tribunale di Potenza, con la sentenza in esame, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal figlio di un paziente deceduto a causa di una tardiva diagnosi di deiscenza anastomotica dopo un intervento chirurgico. Il Giudice, accertata la responsabilità della struttura sanitaria per la negligente gestione delle complicanze post-operatorie, si è soffermato sui criteri di quantificazione del danno subito dal congiunto iure proprio. Per determinare l’importo spettante, il Tribunale ha applicato le Tabelle del Tribunale di Roma (basate sul sistema a punti), ritenute più idonee a valorizzare le specifiche circostanze del caso concreto,

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Errore nella scelta della tecnica chirurgica e personalizzazione del danno non patrimoniale – Corte d’Appello Napoli 2026

📌 LA VICENDA In tema di responsabilità sanitaria, l’adozione di una tecnica chirurgica inadeguata rispetto alle condizioni cliniche del paziente configura una colpa professionale che obbliga la struttura al risarcimento del danno differenziale, comprensivo di una personalizzazione del danno non patrimoniale qualora le conseguenze dell’errore incidano in modo eccezionale sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza in esame, ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, incrementando il risarcimento dovuto a una paziente a seguito di un intervento di riduzione di una frattura femorale eseguito con mezzi di sintesi incongrui. Il Collegio, basandosi sulle risultanze della CTU, ha accertato che l’instabilità del montaggio chirurgico ha causato un ritardo di consolidazione e una successiva limitazione funzionale permanente maggiore di quella attesa. Di particolare rilievo è il riconoscimento della personalizzazione del danno: i giudici hanno ritenuto che la lunga durata del percorso di cura

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Risarcimento del danno iatrogeno differenziale e oneri probatori – Corte d’Appello Ancona 2026

📌 LA VICENDA In tema di responsabilità professionale medica, il risarcimento del danno biologico derivante da un errore chirurgico (cd. danno iatrogeno) deve essere liquidato secondo il criterio del danno differenziale, sottraendo dal grado di invalidità permanente complessivo la quota di invalidità che sarebbe comunque residuata a causa della patologia congenita o preesistente del paziente. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza in commento, riforma parzialmente la decisione di primo grado in merito alla quantificazione del danno subito da un paziente a seguito di un intervento di osteosintesi eseguito non correttamente. Il Collegio ribadisce che, nei casi in cui l’errore medico si innesti su una situazione di salute già compromessa, non si può addebitare alla struttura l’intera invalidità riscontrata, ma solo l’aggravamento direttamente riconducibile alla condotta imperita. La sentenza sottolinea inoltre l’importanza delle risultanze della CTU per la determinazione delle percentuali di invalidità e del nesso di causalità, rigettando

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Operatività della clausola SIR e limiti dell’azione diretta del danneggiato – Corte d’Appello Lecce 2026

📌 LA VICENDA In tema di assicurazione della responsabilità civile nelle strutture sanitarie, la clausola di Self Insurance Retention (SIR) che prevede una quota di rischio a carico dell’assicurato opera come limite al debito di manleva della compagnia, con la conseguenza che, in assenza di un’azione diretta validamente esercitata dal danneggiato verso l’assicuratore, il giudice non può condannare quest’ultimo al pagamento integrale del danno qualora l’importo liquidato rientri interamente nella franchigia pattuita. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in commento, ha riformato la decisione di primo grado che aveva erroneamente invertito gli obblighi contrattuali tra assicurato e assicuratore. Il Tribunale aveva infatti condannato la compagnia assicuratrice a rifondere il danno per l’importo rientrante nella clausola SIR, ponendo solo l’eccedenza a carico della struttura sanitaria. Il Collegio ha invece ribadito che la posizione di garanzia della compagnia è meramente eventuale e subordinata al superamento della soglia di autoassicurazione. Inoltre,

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Risarcimento del danno da premorienza e assorbimento della provvisionale – Tribunale Palermo 2026

📌 LA VICENDA In tema di responsabilità professionale medica, qualora il danneggiato deceda nelle more del giudizio per cause indipendenti dall’errore diagnostico contestato, la liquidazione del danno biologico deve essere effettuata secondo i criteri del cd. danno da premorienza, parametrando il risarcimento alla durata effettiva della vita residua e verificando se eventuali somme già percepite a titolo di provvisionale in sede penale siano capienti rispetto all’obbligazione risarcitoria complessiva. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza in esame, affronta la complessa quantificazione del danno derivante da un’omessa diagnosi di blocco atrio-ventricolare (BAV) avanzato, non rilevato durante gli esami pre-operatori per un intervento di cataratta. La questione centrale attiene alla determinazione del ristoro spettante agli eredi iure successionis quando il congiunto, pur avendo subito una compromissione della salute quantificata nel 15%, sia poi deceduto per cause naturali prima della conclusione del processo civile. Il giudice di merito chiarisce che il danno da

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Onere di allegazione dell’inadempimento qualificato nella responsabilità sanitaria senza individuazione specifica della condotta omessa – Tribunale di Salerno 2026

📌 LA VICENDA In tema di responsabilità sanitaria, la necessità dell’allegazione di un inadempimento qualificato astrattamente idoneo a costituire causa del danno non onera l’attore della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l’errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato, sicché ove sia dedotta un’omessa o errata diagnosi in relazione al quadro clinico che si presenta al sanitario, l’accertamento giudiziale deve estendersi all’esame complessivo della prestazione sanitaria dedotta in causa per valutarne la correttezza o meno e l’eventuale incidenza causale rispetto al pregiudizio lamentato, senza essere circoscritto alla rilevabilità della specifica omissione diagnostica in ipotesi allegata. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza depositata nel mese di febbraio 2026, ha accolto la domanda risarcitoria nei confronti di una struttura sanitaria per mancata diagnosi tempestiva di torsione testicolare, affermando che nei casi

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Prescrizione responsabilità sanitaria: decorrenza da consapevolezza danno e nesso causale non da data errore – Tribunale Bari 2026

📌 LA VICENDA Il periodo di prescrizione a differenza da quanto sostenuto dalla resistente non decorre necessariamente dalla data in cui è avvenuto il preteso errore medico ma decorre dal momento in cui il paziente ha preso coscienza del danno e del suo collegamento con la condotta sanitaria, aspetto fondamentale nei casi in cui il danno si manifesta gradualmente o in ritardo come diagnosi errate o mancate, complicanze post-operatorie, peggioramento di patologie a causa di cure inadeguate, dovendo il danno essere quindi non solo conosciuto dal danneggiato nel senso della consapevolezza dello stare male ma il danneggiato deve essere anche consapevole circa le conseguenze negative dell’evento sulla propria salute. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del febbraio 2026, rigetta l’eccezione di prescrizione decennale del diritto al risarcimento danni da responsabilità sanitaria, chiarendo che il termine non decorre dalla data dell’intervento ma dal momento in cui il paziente acquisisce piena consapevolezza

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Danno biologico iatrogeno: calcolo differenziale su valori monetari non su percentuali invalidità – Tribunale Palermo 2026

📌 LA VICENDA Il calcolo del maggior danno biologico iatrogeno avviene per differenza tra quanto è liquidabile con l’invalidità complessiva attuale e quanto con l’ipotetica invalidità che sarebbe residuata in assenza di errori medici, apparendo preferibile procedere al calcolo differenziale del danno iatrogeno non confrontando le percentuali di invalidità ma piuttosto i valori monetari che corrispondono a tali gradi percentuali, atteso che la Corte di cassazione ha spiegato che la quantificazione del risarcimento basata esclusivamente sulla differenza tra le percentuali di invalidità senza conversione in somme di denaro è da ritenersi viziata causando una sottostima del danno in violazione dell’articolo 1223 c.c.. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del febbraio 2026, condanna l’azienda sanitaria al risarcimento del danno biologico iatrogeno conseguente ad omessa diagnosi di frattura del polso, chiarendo che il calcolo differenziale deve essere effettuato confrontando i valori monetari corrispondenti alle diverse percentuali di invalidità permanente e non le

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Perdita di chance di sopravvivenza: insussistenza requisiti risarcibilità per profilo rischio elevato morte ab initio – Corte Appello Catania 2026

📌 LA VICENDA Deve escludersi che possa configurarsi una perdita di chance di sopravvivenza del paziente che presenti le caratteristiche di serietà, concretezza ed apprezzabilità quando la gravità delle condizioni del paziente per le patologie da cui era affetto, le quali si connotavano fin dall’inizio come caratterizzate da un profilo di rischio elevato di andare incontro a morte indipendentemente dalla condotta professionale ineccepibile o meno dei sanitari, escludono che le chance di sopravvivenza si possano qualificare come concrete ed apprezzabili nel senso ritenuto necessario dai giudici di legittimità, né vi è una riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta dei sanitari avendo gli stessi consulenti affermato che le gravi patologie da cui era affetto il paziente quando fece il suo ingresso in ospedale escludono eziologicamente che la condotta colpevole dei sanitari abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo o una migliore qualità della

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