Tiroidectomia totale non è intervento di particolare difficoltà – Inapplicabilità art. 2236 c.c. – Corte Appello Roma 2026
📌 LA VICENDA L’intervento di tiroidectomia totale non costituisce intervento chirurgico di particolare difficoltà ai sensi dell’art. 2236 c.c., trattandosi di procedura routinaria inclusa nei programmi di pratica operatoria per specializzandi in Chirurgia Generale, con conseguente responsabilità del sanitario anche per colpa lieve e non solo per colpa grave. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2026, ha accolto l’appello di una paziente riformando la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria per omessa asportazione della tiroide durante intervento del 2016. La decisione, fondata su CTU collegiale rinnovata in appello, ha accertato che l’equipe operatoria non riconobbe la tiroide e non si accorse che essa non venne asportata, con conseguente necessità di secondo intervento. Il Tribunale aveva erroneamente applicato l’art. 2236 c.c. qualificando la tiroidectomia come “alta chirurgia”, mentre la Corte ha precisato che tale intervento è da considerarsi routinario, rispondendo il medico anche per colpa
