Responsabilità medica

Tiroidectomia totale non è intervento di particolare difficoltà – Inapplicabilità art. 2236 c.c. – Corte Appello Roma 2026

📌 LA VICENDA L’intervento di tiroidectomia totale non costituisce intervento chirurgico di particolare difficoltà ai sensi dell’art. 2236 c.c., trattandosi di procedura routinaria inclusa nei programmi di pratica operatoria per specializzandi in Chirurgia Generale, con conseguente responsabilità del sanitario anche per colpa lieve e non solo per colpa grave. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2026, ha accolto l’appello di una paziente riformando la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria per omessa asportazione della tiroide durante intervento del 2016. La decisione, fondata su CTU collegiale rinnovata in appello, ha accertato che l’equipe operatoria non riconobbe la tiroide e non si accorse che essa non venne asportata, con conseguente necessità di secondo intervento. Il Tribunale aveva erroneamente applicato l’art. 2236 c.c. qualificando la tiroidectomia come “alta chirurgia”, mentre la Corte ha precisato che tale intervento è da considerarsi routinario, rispondendo il medico anche per colpa

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Danno biologico differenziale da errore medico e scorporo esiti fisiologici intervento – Tribunale Ragusa 2026

📌 LA VICENDA Nella liquidazione del danno biologico da errore medico in chirurgia, dal danno complessivo accertato deve essere scorporata la quota di menomazione che si sarebbe comunque verificata con un intervento eseguito correttamente, riconoscendo solo il danno differenziale iatrogeno riconducibile all’imperizia del sanitario. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 2026, ha condannato una struttura ospedaliera al risarcimento del danno differenziale (10%) subito da una paziente a seguito di lesione delle vie biliari durante colecistectomia laparoscopica, qualificando l’evento come errore tecnico evitabile e non come complicanza imprevedibile. La decisione, fondata su CTU collegiale, ha accertato che in assenza di difficoltà anatomiche, flogosi o altre condizioni straordinarie, la lesione del dotto cistico con conseguente fistola biliare costituisce imperizia chirurgica. Dal danno biologico complessivo del 15% (sequele complicate post-intervento) è stato scorporato il 5% che si sarebbe comunque verificato con una colecistectomia eseguita secondo le leges artis, riconoscendo il danno iatrogeno

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Liquidazione del danno biologico differenziale in responsabilità medica – Corte Appello Bari 2026

📌 LA VICENDA Nella liquidazione del danno biologico da responsabilità medica, in presenza di menomazioni preesistenti all’intervento sanitario, il risarcimento va calcolato secondo il metodo del danno differenziale, sottraendo dalla percentuale complessiva di invalidità quella teoricamente preesistente, con applicazione delle Tabelle Milano anche per danni non derivanti da circolazione stradale. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 2026, ha accolto l’appello di un paziente contro una struttura ospedaliera, riformando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria. La decisione, fondata su CTU collegiale espletata in appello dopo ripetute rinnovazioni, ha accertato l’erronea esecuzione di un intervento di osteosintesi per frattura peroneale, con incompleta riduzione della frattura scomposta. Il danno biologico differenziale è stato liquidato applicando il criterio della sottrazione tra invalidità complessiva accertata (9%) e invalidità teorica preesistente (4,5%), utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano per danni non derivanti da circolazione stradale. Massima ⚖️ LA

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Responsabilità medica per prescrizione farmaco Alcover senza controllo in paziente tossicodipendente – Tribunale di Trani 2026

📌 LA VICENDA Introduzione La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per condotta imprudente dei sanitari sussiste quando viene prescritto Alcover (sodio oxibato) senza controllo medico ad un paziente alcoldipendente e tossicodipendente, in associazione con psicofarmaci neurodepressori, con elevata probabilità logica di nesso causale con il decesso per scompenso cardiorespiratorio. Il Tribunale di Trani nel 2026 ha condannato una ASL al risarcimento di oltre € 360.000,00 per la morte di un paziente del SERT avvenuta per le imprudenti modalità di prescrizione e somministrazione farmacologica. La sentenza ribadisce che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c. e richiede la prova della colpa del sanitario, accertabile anche tramite CTU che ha rilevato: mancanza di percorso diagnostico compiuto, prescrizione di Alcover controindicato in soggetti tossicodipendenti, consegna diretta del farmaco al paziente senza vigilanza, associazione con psicofarmaci ad azione neurodepressoria, assenza di monitoraggio clinico raccomandato. Il nesso causale

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Plausibilità dell’ipotesi causale non equivale a probabilità prevalente – Corte di Appello di Venezia 2026

📌 LA VICENDA In tema di responsabilità sanitaria, la plausibilità di un’ipotesi causale prospettata dal consulente tecnico non equivale alla probabilità prevalente richiesta dall’ordinamento civile per l’accertamento del nesso di causalità. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 2026, ha rigettato l’appello degli eredi di un paziente deceduto che lamentavano danni biologici permanenti da rabdomiolisi iatrogena, confermando la sentenza del Tribunale di Vicenza. La pronuncia afferma che il riconoscimento del danno permanente richiede che il nesso causale sia dimostrato con un grado di certezza superiore al semplice possibile, ossia secondo il criterio del più probabile che non, e che la mera plausibilità di una sequenza causale ipotizzata non raggiunge tale soglia probatoria. La Corte ha confermato il risarcimento del solo danno biologico temporaneo e ha condannato le appellanti al pagamento delle spese processuali. Massima “Occorre premettere che nel giudizio di responsabilità sanitaria l’attore deve provare, anche per presunzioni,

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Perdita di chance di sopravvivenza insufficiente per risarcimento – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 2026

📌 LA VICENDA La perdita di chance di sopravvivenza compresa tra il 10% e il 15% non è apprezzabile, seria e consistente ai fini del risarcimento del danno. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 2026, ha rigettato la domanda risarcitoria degli eredi di un paziente deceduto per meningoencefalite da Listeria, nonostante l’accertata inadeguata gestione clinica da parte dei sanitari del Pronto Soccorso. La pronuncia afferma che il danno da perdita di chance è risarcibile solo quando la possibilità perduta sia apprezzabile, seria e consistente, requisiti non sussistenti quando l’incidenza della condotta colposa sulle possibilità di sopravvivenza è compresa in un range troppo basso. Il giudice ha compensato le spese di lite tra tutte le parti in considerazione della negligente condotta clinica accertata e della complessità giuridica delle questioni trattate. Massima “Va osservato che la giurisprudenza di legittimit ha aperto le porte alla autonoma risarcibilit del cosiddetto

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Contratto di spedalità con effetti protettivi a favore del nascituro e del padre – Tribunale di Avellino 2026

📌 LA VICENDA Il contratto di spedalità stipulato dalla gestante con la struttura sanitaria riverbera effetti protettivi anche a favore del nascituro e del padre, legittimandoli ad agire per responsabilità contrattuale in caso di inadempimento. Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 2026, ha accolto la domanda risarcitoria dei genitori e della minore a seguito dello scambio di neonati avvenuto nell’anno 2017 presso una clinica privata. La pronuncia afferma che il contratto concluso tra la partoriente e la struttura ospedaliera obbliga quest’ultima non solo a prestare cure alla gestante, ma anche ad effettuare con diligenza tutte le prestazioni necessarie al feto e al neonato, garantendone la nascita ed evitando qualsiasi possibile danno. Il giudice ha condannato la struttura al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai genitori e al rimborso delle spese processuali, escludendo qualsiasi concorso di colpa delle parti danneggiate. Massima “Nel peculiare caso della gestione sanitaria della gravidanza,

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Riparto responsabilità tra struttura sanitaria e medico: criterio paritario 50%-50% – Tribunale di Messina 2026

Il riparto della responsabilità tra struttura sanitaria e medico nel regime anteriore alla Legge Gelli-Bianco segue il criterio paritario del 50%-50% secondo gli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.. Nel 2013, un paziente deceduto a seguito di infezione nosocomiale contratta durante intervento cardiochirurgico presso una struttura ospedaliera in Sicilia ha dato origine a un contenzioso in cui gli eredi hanno convenuto sia la struttura sanitaria che la clinica riabilitativa. La struttura convenuta ha chiamato in causa i medici formulando domanda di regresso per l’intero importo. La questione centrale riguarda la misura del riparto interno della responsabilità tra struttura sanitaria e sanitario in caso di colpa esclusiva di quest’ultimo, con particolare riferimento all’applicabilità del criterio presuntivo di solidarietà. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 2026, ha accolto la domanda risarcitoria condannando in solido le strutture sanitarie e i medici, ma ha limitato il regresso della struttura nei

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Onere di censura specifica della CTU in appello: la generica contestazione non basta per sovvertire le conclusioni peritali – Corte d’Appello Catania 2026

Le conclusioni del collegio peritale, quando congruamente motivate, non possono essere sovvertite in appello mediante generica contestazione priva di argomentata valutazione alternativa. La parte appellante deve indicare specificamente quali diversi esiti sarebbero derivati da un accertamento corretto, non limitandosi a contestare il metodo o le premesse senza proporre una ricostruzione alternativa documentata. Questo il principio affermato dalla Corte d’Appello di Catania con sentenza del gennaio 2026.​ La vicenda riguarda un paziente che nel 2004 aveva subito una caduta sul lavoro con frattura del calcagno e frattura vertebrale L1, ma i sanitari diagnosticarono solo la prima lesione. L’attore in primo grado aveva dedotto che l’errore diagnostico avrebbe compromesso le sue possibilità di recupero anatomico e funzionale, richiedendo risarcimento per danno biologico permanente dell’8%. La CTU di primo grado accertò l’errore diagnostico ma concluse che “la sede di frattura evolve normalmente verso la guarigione con formazione di callo osseo, con postumi di

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Irrilevanza della volontarietà delle dimissioni quando il paziente è in condizioni critiche per errore medico – Corte d’Appello di Lecce 2026

Quando il paziente si trova in condizioni critiche a causa di un errore medico accertato, è irrilevante accertare se le dimissioni siano state volontarie o imposte dalla struttura: i sanitari sono comunque tenuti a fornire indicazioni adeguate per evitare pregiudizi ulteriori e tutelare la salute del paziente. Questo il principio affermato dalla Corte d’Appello di Lecce con sentenza del gennaio 2026.​ La vicenda riguarda un paziente sottoposto a colecistectomia laparoscopica nell’anno 2018, durante la quale subì una lesione iatrogena del dotto epatico comune per errato clippaggio della via biliare principale. Al momento delle dimissioni, il paziente presentava ancora subittero evidenziabile e valori laboratoristici indicativi di sofferenza epato-biliare, ma la struttura si limitò a raccomandare l’esecuzione di una colangio-RMN, senza fissare appuntamenti di follow-up né indicare percorsi diagnostico-terapeutici specifici. La Corte ha ritenuto tale condotta post-operatoria gravemente negligente, precisando che la lettera di dimissioni riportava solo una vaga “raccomandazione” senza ulteriori

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