L’acquirente dell’immobile risponde solo per due anni di spese condominiali: i limiti temporali secondo il Tribunale di Taranto – 2025
Il Tribunale di Taranto fornisce una chiave interpretativa fondamentale dell’art. 63 disp. att. c.c., stabilendo che la responsabilità dell’acquirente per spese condominiali pregresse è limitata all’anno di gestione in corso e quello precedente. La sentenza chiarisce che il riferimento temporale non riguarda l’anno solare ma l’esercizio di gestione condominiale. Nel caso specifico, il Tribunale ha ridotto significativamente l’importo del decreto ingiuntivo da €19.000 a €1.757, riconoscendo come dovute solo le spese dell’anno di gestione 2019, adeguatamente documentate dal bilancio consuntivo.
