Indennità sostitutiva ferie docenti precari: la Cassazione fissa le regole dopo il rinvio pregiudiziale
Trib. Rimini, n. 312/2026: riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per i periodi dal termine lezioni al 30 giugno, escluse le sospensioni didattiche. L’indennità sostitutiva delle ferie non godute è uno dei terreni più scivolosi del contenzioso scolastico. Ogni anno migliaia di docenti a tempo determinato maturano giorni di ferie che non riescono a fruire prima della scadenza del contratto, e altrettanto spesso le amministrazioni scolastiche oppongono il silenzio – nessun invito, nessun avviso, nessuna comunicazione – come se il problema non esistesse. Questa sentenza lo risolve. Il Tribunale di Rimini, recependo i principi di diritto enunciati dalla Cassazione Sezione Lavoro con sentenza n. 1625 del 2026 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.., ha riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva ferie per i periodi dal termine delle lezioni al 30 giugno e durante le festività soppresse, mentre ha escluso il rimborso per i giorni di sospensione didattica non richiesti
