Condominio

Responsabilità del condominio per caduta sulle scale: senza la prova del nesso causale la domanda cade

Trib. Genova, n. 2104/2026: rigettata la domanda risarcitoria per caduta sulle parti comuni per mancata prova della concreta dinamica del sinistro e del nesso causale. Quando si cade nelle parti comuni condominiali e si chiede il risarcimento al condominio, non basta dimostrare di essere caduti. Bisogna provare come si è caduti e perché quella cosa specifica ne è stata la causa diretta. Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 2104/2026 resa ex art. 281 sexies c.p.c., ha rigettato la domanda risarcitoria di una condomina che aveva riportato una frattura prossimale dell’omero sinistro dopo essere caduta sulle scale interne dell’androne, addebitando la caduta a una copertura in cellophane posata sulla passatoia dei gradini. Il difetto di prova era duplice e insanabile: l’unico testimone oculare sulla responsabilità del condominio per caduta sulle scale era risultato incapace a deporre ex art. 246 c.p.c., e nessun altro elemento documentale era idoneo a ricostruire […]

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La cooperativa non può più deliberare sulle parti comuni dopo il riscatto: le spese imposte ai proprietari sono illegittime

Trib. Salerno, I Sez. Civ., n. 2792/2026: il riscatto dell’intero edificio costituisce il condominio ordinario e priva definitivamente la cooperativa di qualsiasi potere deliberativo sulle cose comuni. Compri un appartamento in un edificio ex-cooperativa. L’alloggio era già stato riscattato da chi te lo ha venduto. Anni dopo, l’assemblea della cooperativa – ancora formalmente esistente – delibera lavori di manutenzione e ti ingiunge di pagare la tua quota. Devi farlo? Il Tribunale di Salerno dice no, con nettezza: dal momento in cui tutti gli alloggi sono stati riscattati, il condominio ordinario nasce ipso iure et facto e la cooperativa perde ogni potere di deliberare sulle parti comuni. Le delibere successive al riscatto sono radicalmente nulle, non possono fondare alcun decreto ingiuntivo e chi ha pagato in forza di quei provvedimenti ha diritto a riavere indietro tutto. Una pronuncia resa in sede di rinvio dalla Cassazione che applica con linearità i principi

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Danni da infiltrazioni e terrazzo a uso esclusivo: la solidarietà vale per l’intero

Cass. civ., Sez. II, n. 11585/2026: il danneggiato può agire per il risarcimento integrale contro ciascun corresponsabile, senza i limiti dell’art. 1126 c.c.. Chi subisce infiltrazioni dall’appartamento sovrastante o dal terrazzo condominiale si trova spesso disorientato davanti a una pluralità di soggetti potenzialmente responsabili: il condominio, il proprietario della terrazza, il conduttore. La domanda pratica è sempre la stessa: posso chiedere il risarcimento integrale a uno solo di loro, o devo frazionare la pretesa? La Cassazione civile, Sez. II, con la sentenza n. 11585/2026, ha dato una risposta definitiva: la solidarietà ex art. 2055 c.c. impone che il danneggiato possa agire per l’intero nei confronti di ciascun corresponsabile. Le frazioni del terzo e dei due terzi previste dall’art. 1126 c.c. operano esclusivamente nei rapporti interni tra i debitori, ai fini del regresso. Per il danneggiato, quelle quote non esistono. La vicenda processuale La vicenda ha origine da due episodi di

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Impugnazione delibera condominiale: addio all’interesse ad agire se la nuova delibera sana i vizi e ti esenta dalla spesa

Trib. Taranto, I sez. civ., n. 844/2026: inammissibile l’impugnazione della delibera superata, condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al ricorrente. Hai impugnato una delibera condominiale. Nel frattempo, l’assemblea si è riunita di nuovo, ha sanato i vizi che lamentavi e – per buona misura – ti ha anche escluso dal pagamento della spesa controversa. Che fai? Se hai già avviato la mediazione e poi il giudizio di merito, sei nei guai: non hai più interesse ad agire e rischi la condanna per lite temeraria. Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, con la sentenza n. 844 del 24 aprile 2026, lo stabilisce con nettezza, dichiarando inammissibile l’impugnazione di una delibera assembleare di un condominio di Laterza (TA) per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, e condannando il ricorrente non solo alle spese ma anche al risarcimento del danno ex art. 96, co. 3 c.p.c. in favore del condominio

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Lastrico solare in condominio orizzontale: quando non scatta la presunzione di condominialità

Cass. civ., Sez. II, n. 9465/2026: accolto il ricorso, cassata con rinvio la sentenza d’appello sulla natura del lastrico solare. Il lastrico solare che copre una sola unità immobiliare in un condominio orizzontale è davvero di proprietà comune a tutti i condomini? Non è affatto scontato. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9465 del 14 aprile 2026, chiarisce che la presunzione di condominialità prevista dall’art. 1117 c.c. non opera automaticamente per i lastrici solari privi di una funzione strutturale comune – e che un generico richiamo ai “tetti” nel regolamento condominiale non basta a costituire una comunione immobiliare valida. Il tema riguarda migliaia di condomini orizzontali diffusi sul territorio italiano: ville a schiera, complessi residenziali con corpi separati, insediamenti misti a uso abitativo e garage. Ogni professionista che gestisca liti condominiali o rediga atti di compravendita farebbe bene a tenere questa pronuncia sul tavolo. Nelle prossime sezioni: la vicenda,

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Lucro cessante inagibilità condominio: quando cessa il risarcimento secondo la Cassazione

📌 LA VICENDA IN BREVE | Organo | Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile | | Provvedimento | sentenza n. 8603 – 7 aprile 2026 | | Materia | Responsabilità civile – custodia – danni da inagibilità di edificio condominiale | | Principio guida | Il lucro cessante da inagibilità cessa nel momento in cui interviene il mutamento della situazione di fatto posta a fondamento della condanna – ovvero il completamento dei lavori di messa in sicurezza – indipendentemente dagli impedimenti residui alla ricostruzione del fabbricato | Il proprietario di un’unità sfollata per inagibilità ha diritto al lucro cessante fino al completamento dei lavori che hanno mutato la situazione di pericolo – non fino alla ricostruzione integrale dell’edificio. È uno dei punti fermi che emerge da Cass., Sez. 3, n. 8603 del 7 aprile 2026, una pronuncia che chiude – almeno in parte – una vicenda processuale lunga quasi vent’anni

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Revoca amministratore e mancata apertura conto corrente condominiale ex art. 1129, 12° co. n. 3 c.c. – Tribunale Agrigento 2026

📌 LA VICENDA In tema di condominio, la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale ex art. 1129, 7° co. c.c. costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 1129, 12° co. n. 3) c.c., giustificante la revoca giudiziale dell’amministratore, indipendentemente dalla successiva sanatoria dell’omissione, atteso che l’estremo ritardo nell’adempimento denota grave negligenza gestionale e compromette irreversibilmente il rapporto fiduciario con la compagine condominiale. Il Tribunale di Agrigento, Sezione Unica Civile, con decreto aprile 2026, ha accolto il ricorso di un condomino – proposto personalmente senza patrocinio legale – per la revoca dell’amministratore, ravvisando nella condotta del resistente plurimi profili di grave irregolarità che hanno determinato la risoluzione anticipata del mandato. La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la revoca giudiziale riveste carattere eccezionale e sostitutivo della volontà assembleare, operando quale risoluzione per giusta causa del rapporto di mandato collettivo ex art. 1726 c.c.. ⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

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Obbligo di attivazione per il recupero integrale della documentazione condominiale ex art. 1129 c.c. e revoca giudiziale dell’amministratore per rinuncia al ricorso ex art. 700 c.p.c. – Corte di Appello di Roma 2025

📌 LA VICENDA In tema di revoca giudiziale dell’amministratore condominiale ex art. 1129 comma 11 c.c., l’amministratore subentrante ha l’obbligo di attivarsi per il recupero integrale della documentazione condominiale dal precedente ai sensi dell’art. 1129 comma 8 c.c., non potendo rimettere a valutazione discrezionale quali documenti richiedere o in relazione a quali gestioni di anni precedenti, e la rinuncia immotivata al procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso a tal fine integra grave irregolarità con pregiudizio concreto per gli interessi dei condomini, giustificando la revoca dalla carica indipendentemente dalla ratifica assembleare successiva. La Corte di Appello di Roma ha confermato la revoca dell’amministratore in ragione dell’omesso rispetto dell’obbligo di attivazione per il recupero integrale della documentazione condominiale. Tale obbligo di attivazione per il recupero integrale della documentazione condominiale è funzionale alla continuità gestionale, alla ricostruzione della situazione economica-patrimoniale e alla verifica delle gestioni precedenti. L’omissione, culminata nella rinuncia al ricorso cautelare,

Obbligo di attivazione per il recupero integrale della documentazione condominiale ex art. 1129 c.c. e revoca giudiziale dell’amministratore per rinuncia al ricorso ex art. 700 c.p.c. – Corte di Appello di Roma 2025 Leggi di più »

Revoca giudiziale dell’amministratore condominiale: le “gravi irregolarità” richiedono la prova del danno concreto al condominio – Tribunale di Firenze 2026

📌 LA VICENDA In tema di revoca giudiziale dell’amministratore condominiale, il potere attribuito all’autorità giudiziaria dall’art. 1129 co. 11 secondo capoverso c.c. – esercitabile su ricorso di ciascun condomino in presenza di “gravi irregolarità” – non si attiva per la mera sussumibilità formale delle condotte contestate nelle ipotesi tipizzate dall’art. 1129 co. 12 c.c., richiedendo invece la prova che dette condotte abbiano raggiunto un apprezzabile grado di offensività e lesività, compromettendo irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra l’amministratore e il condominio e determinando un pericolo di grave danno concreto per quest’ultimo. Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, con decreto pubblicato nel 2026 n, rigetta la domanda di revoca giudiziale dell’amministratore condominiale presentata da un condomino proprietario di una quota minima di millesimi. Il Collegio ribadisce che la revoca giudiziale ha carattere eccezionale e urgente, configurando un intervento in deroga alla primazia della volontà assembleare: il condomino istante deve provare il

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Tabelle millesimali fissate con sentenza passata in giudicato: modificabili a maggioranza ex art. 69 n. 2 disp. att. c.c. in caso di mutate condizioni dell’edificio – Corte di Cassazione 2026

📌 LA VICENDA In tema di condominio negli edifici, il giudicato formatosi sulla sentenza che abbia fissato le tabelle millesimali fa stato soltanto con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della definizione giudiziale e preclude esclusivamente la loro modifica per errore ex art. 69, primo comma, disp. att. c.c., ma non impedisce la revisione assembleare a maggioranza ex art. 1136, co. 2, c.c. qualora, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, sopravvenga una mutazione delle condizioni di una parte dell’edificio — in conseguenza di sopraelevazione, incremento di superfici o variazione di destinazione d’uso — che alteri per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino, ai sensi dell’art. 69, secondo comma, disp. att. c.c.. La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza in commento consolida e chiarisce definitivamente l’ambito operativo del giudicato in materia di tabelle millesimali, risolvendo un nodo

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