Condominio orizzontale: il regolamento contrattuale che attribuisce tetti e cornicioni in proprietà esclusiva vince la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. – Corte di Appello di Roma 2026
📌 LA VICENDA In tema di condominio orizzontale costituito da villette a schiera, il regolamento condominiale di natura contrattuale che attribuisce espressamente al singolo condomino in proprietà esclusiva elementi quali il tetto, il frontalino e il cornicione della propria unità abitativa prevale sulla presunzione di comunione stabilita dall’art. 1117 c.c., in quanto il titolo – ivi incluso il regolamento contrattuale originario – contiene una disciplina derogatoria rispetto al codice civile, con la conseguenza che le spese di manutenzione straordinaria di tali elementi gravano esclusivamente sul proprietario e non possono essere poste a carico del condominio. La Corte d’Appello di Roma, Sezione VIII Civile, con sentenza del 2026, ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OMISSIS] che aveva rigettato la domanda di rimborso proposta da un condomino il quale aveva sostenuto le spese di manutenzione straordinaria di tetto, frontalini e cornicioni della propria villetta a schiera, ritenendo tali elementi di proprietà […]
