Impugnazione delibera condominiale: addio all’interesse ad agire se la nuova delibera sana i vizi e ti esenta dalla spesa
Trib. Taranto, I sez. civ., n. 844/2026: inammissibile l’impugnazione della delibera superata, condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al ricorrente. Hai impugnato una delibera condominiale. Nel frattempo, l’assemblea si è riunita di nuovo, ha sanato i vizi che lamentavi e – per buona misura – ti ha anche escluso dal pagamento della spesa controversa. Che fai? Se hai già avviato la mediazione e poi il giudizio di merito, sei nei guai: non hai più interesse ad agire e rischi la condanna per lite temeraria. Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, con la sentenza n. 844 del 24 aprile 2026, lo stabilisce con nettezza, dichiarando inammissibile l’impugnazione di una delibera assembleare di un condominio di Laterza (TA) per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, e condannando il ricorrente non solo alle spese ma anche al risarcimento del danno ex art. 96, co. 3 c.p.c. in favore del condominio
