Condominio

Impugnazione delibera condominiale: addio all’interesse ad agire se la nuova delibera sana i vizi e ti esenta dalla spesa

Trib. Taranto, I sez. civ., n. 844/2026: inammissibile l’impugnazione della delibera superata, condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al ricorrente. Hai impugnato una delibera condominiale. Nel frattempo, l’assemblea si è riunita di nuovo, ha sanato i vizi che lamentavi e – per buona misura – ti ha anche escluso dal pagamento della spesa controversa. Che fai? Se hai già avviato la mediazione e poi il giudizio di merito, sei nei guai: non hai più interesse ad agire e rischi la condanna per lite temeraria. Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, con la sentenza n. 844 del 24 aprile 2026, lo stabilisce con nettezza, dichiarando inammissibile l’impugnazione di una delibera assembleare di un condominio di Laterza (TA) per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, e condannando il ricorrente non solo alle spese ma anche al risarcimento del danno ex art. 96, co. 3 c.p.c. in favore del condominio

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Lastrico solare in condominio orizzontale: quando non scatta la presunzione di condominialità

Cass. civ., Sez. II, n. 9465/2026: accolto il ricorso, cassata con rinvio la sentenza d’appello sulla natura del lastrico solare. Il lastrico solare che copre una sola unità immobiliare in un condominio orizzontale è davvero di proprietà comune a tutti i condomini? Non è affatto scontato. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9465 del 14 aprile 2026, chiarisce che la presunzione di condominialità prevista dall’art. 1117 c.c. non opera automaticamente per i lastrici solari privi di una funzione strutturale comune – e che un generico richiamo ai “tetti” nel regolamento condominiale non basta a costituire una comunione immobiliare valida. Il tema riguarda migliaia di condomini orizzontali diffusi sul territorio italiano: ville a schiera, complessi residenziali con corpi separati, insediamenti misti a uso abitativo e garage. Ogni professionista che gestisca liti condominiali o rediga atti di compravendita farebbe bene a tenere questa pronuncia sul tavolo. Nelle prossime sezioni: la vicenda,

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Lucro cessante inagibilità condominio: quando cessa il risarcimento secondo la Cassazione

📌 LA VICENDA IN BREVE | Organo | Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile | | Provvedimento | sentenza n. 8603 – 7 aprile 2026 | | Materia | Responsabilità civile – custodia – danni da inagibilità di edificio condominiale | | Principio guida | Il lucro cessante da inagibilità cessa nel momento in cui interviene il mutamento della situazione di fatto posta a fondamento della condanna – ovvero il completamento dei lavori di messa in sicurezza – indipendentemente dagli impedimenti residui alla ricostruzione del fabbricato | Il proprietario di un’unità sfollata per inagibilità ha diritto al lucro cessante fino al completamento dei lavori che hanno mutato la situazione di pericolo – non fino alla ricostruzione integrale dell’edificio. È uno dei punti fermi che emerge da Cass., Sez. 3, n. 8603 del 7 aprile 2026, una pronuncia che chiude – almeno in parte – una vicenda processuale lunga quasi vent’anni

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Revoca amministratore e mancata apertura conto corrente condominiale ex art. 1129, 12° co. n. 3 c.c. – Tribunale Agrigento 2026

📌 LA VICENDA In tema di condominio, la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale ex art. 1129, 7° co. c.c. costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 1129, 12° co. n. 3) c.c., giustificante la revoca giudiziale dell’amministratore, indipendentemente dalla successiva sanatoria dell’omissione, atteso che l’estremo ritardo nell’adempimento denota grave negligenza gestionale e compromette irreversibilmente il rapporto fiduciario con la compagine condominiale. Il Tribunale di Agrigento, Sezione Unica Civile, con decreto aprile 2026, ha accolto il ricorso di un condomino – proposto personalmente senza patrocinio legale – per la revoca dell’amministratore, ravvisando nella condotta del resistente plurimi profili di grave irregolarità che hanno determinato la risoluzione anticipata del mandato. La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la revoca giudiziale riveste carattere eccezionale e sostitutivo della volontà assembleare, operando quale risoluzione per giusta causa del rapporto di mandato collettivo ex art. 1726 c.c.. ⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

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Obbligo di attivazione per il recupero integrale della documentazione condominiale ex art. 1129 c.c. e revoca giudiziale dell’amministratore per rinuncia al ricorso ex art. 700 c.p.c. – Corte di Appello di Roma 2025

📌 LA VICENDA In tema di revoca giudiziale dell’amministratore condominiale ex art. 1129 comma 11 c.c., l’amministratore subentrante ha l’obbligo di attivarsi per il recupero integrale della documentazione condominiale dal precedente ai sensi dell’art. 1129 comma 8 c.c., non potendo rimettere a valutazione discrezionale quali documenti richiedere o in relazione a quali gestioni di anni precedenti, e la rinuncia immotivata al procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso a tal fine integra grave irregolarità con pregiudizio concreto per gli interessi dei condomini, giustificando la revoca dalla carica indipendentemente dalla ratifica assembleare successiva. La Corte di Appello di Roma ha confermato la revoca dell’amministratore in ragione dell’omesso rispetto dell’obbligo di attivazione per il recupero integrale della documentazione condominiale. Tale obbligo di attivazione per il recupero integrale della documentazione condominiale è funzionale alla continuità gestionale, alla ricostruzione della situazione economica-patrimoniale e alla verifica delle gestioni precedenti. L’omissione, culminata nella rinuncia al ricorso cautelare,

Obbligo di attivazione per il recupero integrale della documentazione condominiale ex art. 1129 c.c. e revoca giudiziale dell’amministratore per rinuncia al ricorso ex art. 700 c.p.c. – Corte di Appello di Roma 2025 Leggi di più »

Revoca giudiziale dell’amministratore condominiale: le “gravi irregolarità” richiedono la prova del danno concreto al condominio – Tribunale di Firenze 2026

📌 LA VICENDA In tema di revoca giudiziale dell’amministratore condominiale, il potere attribuito all’autorità giudiziaria dall’art. 1129 co. 11 secondo capoverso c.c. – esercitabile su ricorso di ciascun condomino in presenza di “gravi irregolarità” – non si attiva per la mera sussumibilità formale delle condotte contestate nelle ipotesi tipizzate dall’art. 1129 co. 12 c.c., richiedendo invece la prova che dette condotte abbiano raggiunto un apprezzabile grado di offensività e lesività, compromettendo irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra l’amministratore e il condominio e determinando un pericolo di grave danno concreto per quest’ultimo. Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, con decreto pubblicato nel 2026 n, rigetta la domanda di revoca giudiziale dell’amministratore condominiale presentata da un condomino proprietario di una quota minima di millesimi. Il Collegio ribadisce che la revoca giudiziale ha carattere eccezionale e urgente, configurando un intervento in deroga alla primazia della volontà assembleare: il condomino istante deve provare il

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Tabelle millesimali fissate con sentenza passata in giudicato: modificabili a maggioranza ex art. 69 n. 2 disp. att. c.c. in caso di mutate condizioni dell’edificio – Corte di Cassazione 2026

📌 LA VICENDA In tema di condominio negli edifici, il giudicato formatosi sulla sentenza che abbia fissato le tabelle millesimali fa stato soltanto con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della definizione giudiziale e preclude esclusivamente la loro modifica per errore ex art. 69, primo comma, disp. att. c.c., ma non impedisce la revisione assembleare a maggioranza ex art. 1136, co. 2, c.c. qualora, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, sopravvenga una mutazione delle condizioni di una parte dell’edificio — in conseguenza di sopraelevazione, incremento di superfici o variazione di destinazione d’uso — che alteri per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino, ai sensi dell’art. 69, secondo comma, disp. att. c.c.. La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza in commento consolida e chiarisce definitivamente l’ambito operativo del giudicato in materia di tabelle millesimali, risolvendo un nodo

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Condominio orizzontale: il regolamento contrattuale che attribuisce tetti e cornicioni in proprietà esclusiva vince la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. – Corte di Appello di Roma 2026

📌 LA VICENDA In tema di condominio orizzontale costituito da villette a schiera, il regolamento condominiale di natura contrattuale che attribuisce espressamente al singolo condomino in proprietà esclusiva elementi quali il tetto, il frontalino e il cornicione della propria unità abitativa prevale sulla presunzione di comunione stabilita dall’art. 1117 c.c., in quanto il titolo – ivi incluso il regolamento contrattuale originario – contiene una disciplina derogatoria rispetto al codice civile, con la conseguenza che le spese di manutenzione straordinaria di tali elementi gravano esclusivamente sul proprietario e non possono essere poste a carico del condominio. La Corte d’Appello di Roma, Sezione VIII Civile, con sentenza del 2026, ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OMISSIS] che aveva rigettato la domanda di rimborso proposta da un condomino il quale aveva sostenuto le spese di manutenzione straordinaria di tetto, frontalini e cornicioni della propria villetta a schiera, ritenendo tali elementi di proprietà

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Revisione tabelle millesimali per frazionamento e principio di non contestazione – Tribunale Napoli 2026

📌 LA VICENDA In tema di condominio negli edifici, la diversa distribuzione delle carature millesimali tra due unità immobiliari contigue a seguito di frazionamento o accorpamento, pur restando immutata la somma complessiva dei millesimi originari, non costituisce una revisione delle tabelle millesimali ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c. ma un mero adeguamento del calcolo matematico di riparto operabile dall’amministratore senza necessità di approvazione unanime. Il Tribunale di Napoli, con la pronuncia in commento, affronta la complessa questione della natura giuridica della ridistribuzione dei millesimi a seguito di variazioni nella consistenza delle proprietà esclusive. La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera che applicava riparti di spesa basati su una prassi pluridecennale di calcolo, contestata dalla parte attrice per assenza di una formale approvazione assembleare. Il Giudice chiarisce che, laddove non vi sia una modifica del valore proporzionale complessivo del piano o della sezione interessata, l’adeguamento delle quote rappresenta un atto

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Mancanza di legittimazione attiva del conduttore ad agire per responsabilità dell’amministratore condominiale: estraneità al rapporto di mandato con i condomini proprietari – Corte d’Appello di Firenze 2026

📌 LA VICENDA Il conduttore di un’unità immobiliare condominiale, non rivestendo la qualità di condomino né essendo parte del rapporto di mandato intercorrente tra l’amministratore e i singoli proprietari delle proprietà esclusive, è privo di legittimazione attiva a far valere la responsabilità professionale dell’amministratore per inadempimento agli obblighi assunti con l’incarico, restando del tutto estraneo ai rapporti che intercorrono tra i condomini per la gestione delle parti comuni dell’edificio, con la conseguenza che non sussiste alcuna azione diretta del conduttore nei confronti dell’amministratore ex artt. 1131 e 1710 c.c. La Corte d’Appello di Firenze, Prima Sezione Civile, con sentenza del 2026, ha confermato integralmente l’ordinanza del Tribunale di Grosseto che aveva rigettato il ricorso proposto da un conduttore titolare di un esercizio commerciale, il quale lamentava il comportamento negligente dell’amministratore condominiale nella gestione del sinistro causato da ingenti infiltrazioni d’acqua nel proprio locale, quantificato in oltre [OMISSIS] euro da perizia

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